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Seminario di diritto comunitario




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Efficacia delle norme giuridiche nel tempo


EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE NEL TEMPO Di regole le norme giuridiche

Le azioni di condanna


Le azioni di condanna Non parliamo ora di azione richiesta per la condanna

Fonti di produzione e fonti di cognizione


Fonti di produzione e fonti di cognizione Lo Stato concepito nel senso largo
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Seminario di diritto comunitario


DIRITTO COMUNITARIO (def. di Ballarino): studio giuridico della cooperazione attuata in forma istituzionale prima da 6 paesi (F,D,I,Benelux)e poi estesa ad altri stati (coalizzazione 'uti universi')



Dal secondo dopoguerra: -crisi economica

-coesione politica ut limite ai conflitti bellici




Dal 1950 si devono rimuovere le cause per il conflitto F-D in materie carbosiderurgiche CECA (Trattato di Parigi-1951) = comunità del carbone e dell'acciaio-trattato entrato in vigore nel '52

[Trattato legge-finalità specifica di rimuovere il conflitto entro il 2000]




CEE

[Trattato quadro-programmatico:accanto a fini specifici ci sono scopi più generali)



Unità sovranazionale (diverso da autorità internazionale come la NATO):

*Capacità degli organi comunitari di emanare decisioni applicabili sul territorio dello stato

firmatatario senza che un organo interno dello stato debba fare una legge


*completa indipendenza di almeno alcuni degli organi'investiti dei poteri decisionali, degli

stati membri


*esistenza di un organo comunitario a composizione parlamentare i cui membri

rappresentano il popolo e non i governi degli stati membri


Equilibrata ripartizione delle competenze e bilanciamento dei poteri:

Equilibrio:CORTE DI GIUSTIZIA

Controllo:PARLAMENTO

Funz.legislativa:CONSIGLIO

Funz.esecutiva:COMMISSIONE



CED -Comunità europea di difesa (ottica ancora federalistica,creazione di un esercito europeo,mai realizzato a causa del timore della perdita della sovranità statule a della contradditorietà con i presupposti)progetto boicottato dalla Francia


Idea del funzionalismo economico:ci vuole integrazione graduale delle economie per poter porre le basi per l'unione politica


Conferenza di messina-1955:idea di costruire una comunità con obiettivi diversi da quelli iniziali:

incarico a Spaak:trattato ut MKT comune dove possono circolare merci,persone,servizi e capitali


RAPPORTO SPAAK (1956)

2 comunità:     [1] carattere economico generale (CEE)

[2] riguardante l'energia nucleare (CEA)

(problema dei prezzi petrolio per blocco Suez)



Riunione a Venezia (1956) : approvazione del rapporto Spaak

' Roma (1957) : firma sui trattati istitutivi CEE e CEA (Trattati di Roma)



U.K. aderisce nel 1975 EUROPEAN COMMUNITIES ACT


CEE diventa CE          *allargamento della CEE a campi diversi da quelli strettamente economici

*differenziazione della CE dalle altre comunità

obiettivi:         [1]unione doganale

[2]libertà di persone,merci servizi,capitale

[3]riavvicinamento delle politiche economiche degli stati membri


[1]*abolizione dei dazi

*creazione di una tariffa doganale esterna comune


[2]*merci/eliminazione dei dazi e delle restrizioni quantitative delle importazioni,delle imposizioni

fiscali discriminatorie e degli ostacoli tecnici

le 4 libertà possono liberamente circolare senza posizioni di monopolio e oligopolio

rimangono regole di concorrenza (da impostazione neoliberista)


[3]*estensone degli ambiti:politica economica,sociale,del turismo e della pesca



ATTO UNICO EUROPEO (Milano)

TRATTATO DI MAASTRICHT (entrato in vigore l'1.11.93)

TRATTATO DI AMSTERDAM


15 atricoli che modificano il trattato originario del 1957


SI FORMA IL TRATTATO CONSOLIDATO:un solo testo che raccoglie il testo originario con tutte le sue modifiche


Evoluzione in UNIONE EUROPEA con l' ATTO UNICO EUROPEO

Composto di 3 parti: modifica degli organi istituzionali

competenze comunitarie (mkt interno:stati membri adottano strumenti per un'equa e giusta circolazione delle merci,con tabelle merceologiche e uniformazione alle regole)

politica estera e sicurezza europea


HANNO PORTATO ALLA MODIFICA DELL'ATTO CON IL TRATTATO DI MAASTRICHT:

-il gap democratico :problema dell'unione politica

-unione economica monetaria realizzabile solo con la moneta unica


PILLER (pilastri) del trattato di M. :A). modifica delle istituzioni

B). disposizioni in materia di politica estera

C). sicurezza comune(cooperazione in giustizia e affari interni)

Materie non solo di politica generale ma più specifiche

Caratteri caratterizzanti dell'Unione Europea:*progresso economico equilibrato con mercato interno ed                         

unione economico-monetaria

affermazione dell'identità con politica di sicurezza e politica

estera

istituzione di 'cittadinanza dell'unione'

cooperazione in materia di giustizia e affari interni



moneta comune:tappe:


-1990 consolidamento politiche economiche e monetarie internazionali

-1994 IME=istituto monetario europeo

-1999 EURO : tasso di inflazione <1.5% risp. alla media dei 3 stati più ricchi

disavanzo pubblico >3% del PIL

debito pubblico non >60%

tassi di interesse non >del 2% risp. alla media dei 3 stati più ricchi

dati in base alle fluttuazioni SME



ISTITUZIONI DELLLA COMUNITA' EUROPEA



dopo il trattato di Maastricht)                     creazione e implementazione di organi


CEE,CECA,EURATON (comunità europee)

.PESC (per la politica e la sicurezza comune)

GAI (per la giustizia e gli affari interni)



istituzioni comunitarie:

A).*PARLAMENTO EUROPEO

B).*COMMISSIONE EUROPEA

C).*CORTE DI GIUSTIZIA

D).*CORTE DEI CONTI

E).*CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA


A).dal 1978 c'è il suffragio universale diretto per l'elezione dei candidati

ogni stato membro ha un suo sistema elettorale proporzionale (eccetto U.K con sist. maggioritario uninominale);le votazioni avvengono nello stesso arco di tempo


626 deputati (la legislatura dura 5 anni)

99 per D,87 per F,64 per I e UK

i dep. possono cumulare il mandato con quello esercitato a livello nazionale


composizione: *presidente

*conferenza dei presidenti (14 vice)

*commissioni (permanenti e temporanee)

organo collegiale:conferenza dei presidenti delle commissioni

* 9 gruppi politici con cui sono classificati i deputati in base all'affinità


sessione annuale inizia il secondo martedì di marzo ed è divisa in subsessioni

riunione una volta al mese per una settimana


non si hanno poteri legislativi ma solo consultivi

controllo dei budget con cui vengono finanziate le attività agricole e sociali

sono seguite le attività del Consiglio e della Commissione

Gli accordi della comunità con i paesi extraeuropei devono ottenere la ratifica parlamentare per entrare in vigore



B).incarna la sovranazionalità(è il vero 'Governo' d'europa con sede a Bruxelles)

I membri sono indipendenti (devono giurare davanti alla Corte di Giustizia e non può esserci doppia carica);ne sono scelti al massimo 2 per ogni stato

Ora sono 20,dal 1995 lo stato membro propone dei nomi e il Parl. controlla le nomine

+Presidente della Commissione (5 anni)=' primo ministro' della comunità

+ 2 vicepresidenti

Convocazione da parte del pres. almeno una volta alla settimana in sedute NON publiche


Programma di lavoro annuale;ogni commissario è responsabile di uno o più settori(c. con portafoglio)ed è incaricato della preparazione,dell'elaborazione e dell'esecuzione delle misure decise dalla commissione

Il potere decisionale è collegiale



COMPETENZE:


1).potere d'INIZIATIVA

2). DECISIONALE

3). ESECUZIONE

4). di CONTROLLO

5). di GESTIONE


1).art.155(Maastricht)

-sviluppo dell'integrazione europea

-pareri e raccomandazioni nei settori stabiliti dai trattati

-potere discrezionale

consiglio non può deliberare se non su proposta della commissione(solo

eccezionalmente può agire direttamente,e in tal caso la votazione deve essere all'unanimità)

per prassi la proposta è preparata da ciascuna commissione generale competente in materia sotto l'influenza de pareri del parlemento e del consiglio


elaborazione dei libri bianchi (white paper)in cui c'è il programma di sviluppo in materia di politica economica


2).limitato e riservato alla politica della concorrenza,alla contestazione delle infrazioni,alla disciplina delle imprese pubbliche e al dumping


3).riguardante l'osservanza delle norme da parte degli stati membri e degli individui


4).commissione 'guardiana dei trattati' per l'interesse della comunità (poteri preventivi e successivi)


5).gestione dei servizi comunitari,dei fondi per la garanzia di interventi pubblici,dei fondi strutturali comunitari







C). ά- Corte di giustizia europea

β- Tribunale di primo grado


α).rispetto delle norme nell'interpretazione del diritto comunitario

-interpretazione delle norme

-creazione di nuovi principi

-precisazione del contenuto delle norme

in Italia solo dal 1984 si è iniziato ad accettare la superiorità del diritto comunitario su quello interno

15 giudici(magistrati)nominati dai governi degli stati membri con mandato rinnovabile(rinn.parziale ogni 3 anni di 8 giudici) e di 9 avvocati generali ogni 6 anni



organizzazione:plenum piccolo-11 giudici

plenum grande -tutti (per gli affari importanti)


attività regolata da disposizioni del trattato,dallo statuto della Corte di giustizia a dalla procedura (fase scritta e orale):è designato un avvocato generale incaricato della causa,decisione presa all'unanimità in seduta pubblica(non esiste 'dissenting opinion' )


le sentenze sono pubblicate sulla gazzetta ufficiale della CE (GUCE)

e hanno carattere definitivo

dal 1992-1993 la corte può obbligare al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità verso sia uno stato membro che un individuo

Vi possono ricorrere anche i singoli individui


β).istituito dal 1088 per alleggerire il lavoro della Corte di Giustizia

15 membri,per alcuni casi prima si ricorre in tribunale,poi stati membri e istituzioni possono appellarsi alla corte




D). istituita nel 1975 per il controllo contabile e l'esame del bilancio comunitario per la

regolarità

delle operazioni finanziarie

i membri sono nominati all'unanimità dal consiglio,sentito il parere del parlamento

durata dl mandato:6 anni

i membri svolgonol'ufficio nell'interesse della comunità e in piena indipendenza


E). organo intergovernativo,controllato e temperato dal parlamento e dalla commissione e investito

di potestà normativa

tocca temi di poliìtica estera,giustizia,sicurezza,affari interni


commissione:sviluppo dell'integrazione comunitaria

consiglio:coordinamento delle politiche comunitarie


Composizione e funzionamento:



Consiglio generale composto dai ministri degli esteri di ciascuno stato membro


Consiglio speciale composto dai ministri competenti pr materia

tipologia in base all'ordine del giorno


Presidenza esercitata a rotazione ogni 6 mesi(prima del '95 rotazione in ordine alfabetico,poi si è stabilito che la presidenza deve essere esercitata,per mantenere la continuità,in base al sistema della troica,cioè da tre membri uno è il presidente uscente,uno quello futuro)


Le decisioni devono essere prese alla presenza di tutti i membri






CONCLUSIONI GENERALI


CONSIGLIO              cooperazione nel rispetto degli stati membri

COMMISSIONE       ' ' ' della comunità

PARLAMENTO                    ' ' ' dei popoli

La CORTE DI GIUSTIZIA garantisce la legalità delle azioni


Principi:di ATTRIBUZIONE:le funzioni di ogni istituto sono quelle stabilite dai trattati

PROPORZIONALITA':l'assolvimento dei compiti dipende dagli obiettivi che devono perseguire

FUNZIONALITA':ogni organo assolve i compiti limitatamente a quanto ritiene necessario


Rapporto stati istituzionali-stati membri:[1]R.ESCLUSIVO (ricavabile da finalità perseguite degli organi stessi)

Norme comunitarie originarie-esplicitamente espresse

Norme comunitarie derivate-prod.normativa del consiglio

[2] R.CONCORRENTE(stati membri conservano concorrenza

normativa nella misura in cui le autorità comunitarie non hanno eseguito gli scopi comunitari)

Tuttavia ci sono:

-settori in cui c'è COESISTENZA

°CE pone principi sulla materia

°stato membro attua normativa nel dettaglio

-settori in cui c'è SUSSIDIARIETA'

°CE interviene perché stati membri sono lacunosi






ORGANI DELL'UNIONE ECONOMICA MONETARIA


1).Istituto monetario europeo (IME)

2).Banca centrale europea (BCE)

3).Sistema centrale delle banche d'Europa (SEBC)


1). dal 1994 ut realizzazione della seconda fase dell'unione economica monetaria

consiglio composto dai governatori delle banche centrali nazionali (per l'Italia Fazio)

*cooperazione tra le banche centrali nazionali

*coordinamento delle politiche monetarie degli stati membri

*finanziamento del sistema monetario europeo


2).organo centrale della UEM;gestione della moneta unica europea

*consilio direttivo

*consiglio generale

*consiglio esecutivo

potere normativo autonomo,sanzionatorio(può imporre ammende alle imrese)

diritto esclusivo di autorizzare emissione di banconote nella comunità


3).determina la stabilità dei prezzi e le politiche economiche generali della comunità






RICONOSCIMENTO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO


Incide sullo stato membro e sui singoli cittadini,non è disciplinato perché è un insieme di principi


Problematiche:

*effetto delle norme comunitarie sui singoli

*compatibilità della cost.comunitaria con quella italiana nella creazione di fonti primarie non

previste dalla cost. italiana

*rapporti norme comunitarie-norme interne

*rapporti norme comunitarie direttamente applicabili-legge nazionale successiva incompatibile col

diritto comunitario


°controllo di costituzionalità delle norme prodotte dalla legge comunitaria

°problemi creati dalla struttura decentrata regionale

°nei trattati comunitari esiste riserva a favore della corte di giustizia C.E. (contrasto con art.102-divieto

di costituire giudici speciali)



A).Costa vs Enel :sentenza della c/c italiana n° 14 del 1964

B).Frontini:sentenza 183 del 1973 (la corte ha accettato la limitazione della sovranità -normativa e giurisdzionale-in vista di un ordinamento che assicuri la pace fra le nazioni-art.11-e ha dichiarato legittimi in via di principio i trattati che sottopongono i cittadini ad un ordinamento diverso da quello interno;TUTTAVIA la corte non concede una totale cessione di sovranità

C).sentenza 180 del 1984 (sentenza storica,di cesura)posizione delle fonti comunitarie nell'ordinamento interno; dall'84,in caso di giudizio il giudice italiano è competente a DISAPPLICARE la norma (non 'abrogare')nel caso concreto


Non vale il criterio cronologico(es.legge ordinaria successiva a comunitaria),la legge interna è disapplicabile sia che segua o preceda l'ordinamento comunitario        primato del diritto comunitario su quello interno

I sistemi del diritto interno vanno considerati come autonomi e distinti;in caso di dubbio si ricorre alla corte di giustizia



Analisi in materia di diritti inviolabili dell'uomo


A). diritto comunitario soggetto ai principi a cui è soggetta la legge nazionale

B). apertura nei confronti del primato del diritto comunitario,resistenza attiva e

passiva nei confronto del diritto nazionale (v. interpretaione art.11 cost) *per evitare che

ordinamento italiano sia derubato della sovranità

C): rimane riserva da parte della c/c che si permette di intervenire nel caso di violazione dei

principi fondamentali (v. interpretazione art.11 Cost)


**1989.232 intervento della corte di giustizia:sottoponibilità della norma comunitaria al controllo

costituzionale riguardo alla tutela dei diritti


N.B. ogni ordinamento può avere principi diversi ma non contrastanti (v. pagg.1001-1002-1007 p.to 3.1)

C/c non dichiara illegittimità costituzionale,non produce effetti obbligatori ma da solo

suggerimenti autorevoli


le norme europee sono dotate di forza derogatoria rispetto a quelle interne,anche se costituzionali,a patto che non violino i principi supremi(sent. 232 dell'89)

Analisi in materia di conflitto stato- regione


C/c-sentenza 94 del 1995

(non è un giudizio in via incidentale ma in via principale:c/c si è riservata la competenza nel contenzioso fra stato e regione)

art.1 :delibera regionale siciliana sulla pesca

sospetto circa l'attribuzione di una disciplina retroattiva di interpretazione autentica in materia di fermo biologico


art.93:aiuti di stato                norma comunitaria che al fine di scongiurare distorsioni della concorrenza fra gli stati impone che gli organi dello stato membro comunichino alla commissione comunitaria tutti i progetti diretti ad istituire o a modificare gli aiuti nazionali


DIBATTITO DOTTRINALE: [1] c/c giudicata coerente con la sentenza dell'84 (sottratte al

giudice comune le controversie riguardanti il controllo astratto)

[2] intravista una deviazione rispetto alla sentenza dell'84:c/c non

doveva intervenire ma è intervenuta


[1] in base alla sentenza dell'84 l'intervento della corte era precluso all'incidente di

costituzionalità

hp di giudizio in via incidentale-se c'è contrasto,il giudice disapplica:l'ostacolo scompare nel caso di corte investita in via diretta)

nel caso di giudizio in via principale,la norma interna è astrattamente lesiva della ripartizone delle competenze fra stato e regione;l'ostacolo processuale si configura con il riferimento a

norme la cui applicazione è imposta dal giudice

se la corte ha un controllo astratto contrapposto a quello concreto è per garantire:

*certezza del diritto

*princ.di leale collaborazione (art.5 trattati comunitari)

[2] 1995:risulta ammissibile e doverosa una dichiarazione di illegittimità costituzionale qualora il conflitto si palesi in termini astratti al di fuori di una singola controversia:se prima si considerava un intervento della c/c inammissibile,ora la tendenza si inverte(ratio non a livello processuale ma sostanziale): la disapplicazione costituisce l'autonoma premessa da cui trarre la conseguenza processuale dell'irrilevanza della questione costituzionale


QUINDI:il controllo è indispensabile per risolvere i problemi nei settori di competenza regionale,ma l'ordinamento comunitario non può interferire nella ripartizione delle competenze tra regione e stato                                CORTE COSTITUZIONALE come ORGANO GARANTE

DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E STATALE


L'ordinamento interno deve essere depurato dalle disarmonie con le norme comunitarie



SITEMA NORMATIVO COMUNITARIO A EFFICACIA DIRETTA



I vertici dell'ordinamento giuridico comunitario sono i trattati costitutivi,dove le disposizioni hanno valore preminente e inderogabile e sono modificabili solo con successivi trattati.

L'iniziativa di modifica parte da :-Governo di uno stato membro

-Commissione Europea

Il consiglio Europeo,dopo la consultazione del Parlamento,può adottare la proposta discussa in una Conferenza Intergovernativa con la presenza dei rappresentanti dei governi (e della BME se il tema è di carattere monetario)

Le disposizioni hanno efficacia diretta all'interno di ciascuno degli stati,il giudice ordinario deve dare piena applicazione della norma



SISTEMA NORMATIVO COMUNITARIO DERIVATO


REGOLAMENTI

.DIRETTIVE

.RACCOMANDAZIONI

.PARERI

.DECISIONI


1.ART.139-Maastricht

caratteristiche di *obbligatorietà in tutti i suoi elementi

*portata generale

*applicabilità


2. vincolo nel -raggiungimento di determinarìti risultati

-metodo usato per il raggiungimento

le d. 'self-executing' sono precise ed incondizionate e regolano solo rapporti verticali(cittadino/stato,non fra cittadini)


3).atti non vincolanti

strumento indiretto di riavvicinamento delle legislazioni


4).espressione di opinioni su una questione


5).atti vincolanti individuali



Caratteristiche dell'atto:     -titolo

-preambolo(principi in base ai quali la commissione agisce)

-disposizione dell'atto

-formula finale

In mancanza di disposizioni la vocatio legis è di 20 gg.

Regime linguistico.fino a 58 lingue ufficiali(ora tradotto in tutte le lingue comunitarie)





RAPPORTO REGIONI-COMUNITA' EUROPEA


Stato considerato l'unico interlocutore e quindi responsabile di eventuali lacune:è lo stato che deve intervenire per adottare politiche comunitarie sulle regioni

Il rapporto è sempre stato-comunità

Incompetenza delle regioni a intervenire


Problemi sorti: 1*effetti indiretti del diritto comunitario sul rapporto stato-regioni

2*adempimento di obblighi da parte delle regioni

3*partecipazione slle politiche comunitarie in merito al rapporto stato-regioni

4*rapporti regioni-istituzioni comunitarie


1* ci sono anche effetti diretti finalizzati al riequilibrio delle condizioni economiche e sociali di enti

svantaggiati


il tutto deriva dal principio del primato del diritto comunitario rispetto a quello interno


sentenza 224 del 1994: le norme comunitarie possono invadere le competenze previste da norme

costituzionali


eventuali limitazioni della sovranità compotrano limitazioni anche a livello regionale(art.11)

in un'occasione(elaborazione dei programmi integrati mediterranei)c'è stata la volontà della norma

comunitaria di investire direttamente le regioni di determinati pogrammi


2*anche le regioni sono coinvolte come destinatari di diritti e obblighi ut rispetto dei diritto

comunitario

A.REGIONI COME LEGISLATORE

-Fino al '77 responsabilità esclusiva dello stato rispetto agli obblighi

-Dopo il '77(art.6 DPR 916)soluzione intermedia:intermediazione dello stato per l'esercizio della funzione

legislativa regionale regolata da norme di principio e di dettaglio (competenza concorrente rispetto allo stato)

alterazione del modello binario:     nornativa comunitaria


normativa statale


normativa regionale


per es. 'leggi quadro su norma comunitaria'

1.DUPLICAZIONE

2.INADEMPIMENTI da parte delle regioni douti alla lentezza

3.non si riconoce alle regioni la totale prerogativa di legiferare

legge 183 dell'86 :distinzione -regioni a statuto speciale possono legiferare direttamente recependo la direttiva

comunitaria

-regioni ordinarie devono attendere l'entrata in vigore della prima legge

comunitaria successiva alla modifica della direttiva in esame(la prima legge

comunitaria -statale-:legge La Pergola.86 dell'89)


B.FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO(sentenza 126 del 1986)

C.RIMEDI CONTRO LE NORME INTERNE IN CONTRASTO CON QUELLE COMUNITARIE(sentenza

94 del 1995







Partecipazione delle regioni alla formazione del diritto comunitario


Leggi:183 del 1986 : progetti di legge di atti comunitari relativi a matere di competenza delle

regioni devono essere presentati al governo di regioni e provincie autonome per un parere


400 del 1988 : incontro di confronto fra gli esecutivi di stato e regioni stabilito per la

riflessione su temi di interesse comune


86 del 1989 : legge 'comunitaria' La Pergola:estende le funzioni della conferenza stato-

regione in merito a modalità e citeri;la conferenza deve essere convocata ogni

6 mesi per la trattazione di tematiche comunitarie(i pareri delle regioni sono esclusivamente politici-sulle opportunità)


Politiche per ridurre il divario(economico e sociale) regioni-istituzioni comunitarie


[1] Programmi integrati mediterranei :interventi dell'Unione Europea nelle regioni

mediterranee di F,I e Grecia diretti a compensare gli effetti         negativi dovuti all'adesione all'UE di E e Portogallo

Partecipazione delle regioni nel processo di elaborazione dei programmi e nella loro attivazione


[2]Gestione dei fondi srutturali           finanziamenti istituiti per integrare le economie di

stato(agricoltura,servizi sociali,sviluppo)


[3]Istituzione del comiteto delle regioni che partecipa ai processi deciosionale comunitari

1986:ATTO UNICO EUROPEO

le regioni partecipano in forma più diretta

le azioni sono attuate con la collaborazione tra comunità-stato-regione con lo stesso livello

gerarchico per competenza

TRATTATO DI MAASTRICHT:è istituito il comitato delle regioni di ciascuno stato(riunione dei rappresentanti delle collettività locali) ut pareri di interesse sia regionale che generale :si hanno poteri consultivi nel processo decisionale comunitario(si può avere un rapporto diretto con la Commissione,la quale propone e decide la politica comunitaria)





Rapporto regioni-ordinamento comunitario


DPR del 31-3-94

Atti di indirizzo e coordinamento sull'attività all'estero delle regioni e delle provincie autonome(anche se la rgione è inadempiente ne è responsabile lo stato)

Le regioni possono tenere rapporti diretti con gli organi delle istituzioni comunitarie

Per iniziative comunitarie di interesse regionali ci si rifà alla politica regionale 196/196











PROCESSO DI INTEGRAZIONE:COSTITUZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI PRINCIPI DELLA COMUNITA' EUROPEA


Tendenza alla partecipazione della comunita' al processo in corso nei singoli stati:fenomeno dinamico


-Svezia e Danimarca hanno aderito all'UE con leggi di natura e rango costituzionale-referendum-

-In Italia nel 1957 è stato istituito il Ministero degli Affari Esteri

-In D l'art.23 dell'ordinamento dice:'L'Unione deve osservare il princ.democratico e di sussidiarietà'

-In Portogallo,la carte all'art.7 parla di'realizzazione attraverso la costituzione europea per un fine di coesione economico-sociale'

-L'art.114 del testo della Bicamerale parla di 'rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti della persona umana';la tutela dei diritti fondamentali spetta sia alla norma comunitaria che interna,ciò indica un ampliamento della tutela comunitaria nei confronti dell'ordinamento dello stato membro

Le norme sono quindi precettive oltre che programmatiche(ci sono clausole a salvaguardia della sovranità nazionale e dei principi supremi dell'ordinamento)


Controlimiti: l'UE è ancora visto come un organismo sovranazionale,non come uno stato, e le

limitazioni all'ordinamento nazionale impediscono allo stato di passare come un semplice ente autonomo


1951:trattato CECA entrato in vigore nel '52

poi si voleva costituire il CED,che avrebbe comportato la realizzazione di uno 'Stato'con un ordinamento sovrano ,ma la F ha boicottato il progetto:gli stati non sono pronti a cedere parte della propria sovranità


L'UE nasce come confederazione,definita dalla corte tedesca Stadtderbind (associazione di stati e partecipazione al processo)

L'odierna UE si fonda sugli stati membri e li ricomprende nel quadro l'insieme il cui trattato colloca le diverse forme di disciplina nel processo integrativo

*ordinamento del mkt comune

*sistema giuridico da cui scompare la discriminazione degli individui secondo la cittadinanza


costituzionalismo : società circondata da una sfera di cofruizione trasnazionale dei diritti umani fondamentali,diritti di cui il soggettto gode come protagonista del mkt unico


DIRITTI,OBBLIGHI,GARANZIE

Efficacia resa possibile dall'operare comune tra CORTE di GIUSTIZIA delle CE e le C/C di ciascuno stato

Il processo integrativo si sta creando grazie all'evoluzione della giurisprudenza comunitaria:coordinamento tra ordinamento comunitario e ordinamento interno

L'ordinamento italiano(originario) non può modificare l'ordinamento comunitario(derivato):il secondo è integrativo del primo(non viceversa)

I rapporti sono regolati dal principio di gerarchia (non competenza),gli atti comunitari rimangono derivati solo in quanto a regime giuridico,sono invece idonei ad innovare in quanto ad effetti


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