Le responsabilità governative e ministeriali
Dell'esercizio di tutte le funzioni che vengono loro attribuite dalla
costituzione e dalle leggi i membri del governo rispondono nelle due forme
costituzionali previste. Da un lato, tutti i ministri sono politicamente
responsabili e sanzionabili. D'altro lato, grava su di essi la responsabilità
penale. Quanto alla responsabilità politica vanno per altro integrate in un
triplice senso. In primo luogo, il governo può essere chiamato a rispondere di
fronte alle camere; questo però non comporta un "obbligo di dimissioni",
neppure in casi di particolare gravità. In secondo luogo, è stato notato che il
regolamento della camera prevede espressamente la mozione di sfiducia
individuale a carico dei singoli ministri.
In terzo luogo, ogni ministro è politicamente responsabile delle
delibere adottate nel consiglio del ministri, quand'anche fosse assente o
dissenziente; ed il solo modo per esimersi da questa responsabilità collegiale
consiste nel rassegnare le proprie dimissioni. Quanto alla responsabilità
penale essa riguarda ogni singolo ministro.
La legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ha sostituito il testo
dell'art. 96 Cost.: "il presidente del consiglio dei ministri ed i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del senato della repubblica o della camera dei deputati. La sola
peculiarità costituzionale del caso consiste, ormai, nella prevista
autorizzazione a procedere.
Da ultimo, pur non sussistendo in tal senso un'espressa previsione
costituzionale, anche ai ministri si applicano le norme sulla responsabilità civile.
Malgrado il rilievo costituzionale del loro ufficio, i soggetti in questione
rientrano pur sempre fra quei funzionari dello stato che l'art. 28 Cost.
dichiara "direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti".
Ed è concepibile altresì che i ministri siano sottoposti alla
giurisdizione della corte dei conti, se "nell'esercizio delle loro funzioni per
azione ed omissione imputabili anche a sola colpa o colpa o negligenza cagionino
danno allo stato".