Le persone
giuridiche
Le organizzazioni collettive vengono denominate persone giuridiche
per distinguerle dall'uomo che rappresenta la persona fisica. Le persone
giuridiche sono caratterizzate dal possedere la cosiddetta personalità
giuridica che rappresenta l'elemento formale d riconoscimento che viene dato
dall'autorità governativa.
Esistono enti con finalità economiche e enti con finalità non
economiche. I primi conseguono la loro personalità giuridica iscrivendosi
all'albo delle imprese istituto presso la Camera di Commercio. I secondi
conseguono la loro personalità giuridica iscrivendosi all'albo delle persone
giuridiche istituito presso le Prefetture.
Le associazioni riconosciute sono organizzazioni stabili formate
da una pluralità di persone che avvalendosi di un patrimonio perseguono uno
scopo comune di natura non economica. Si costituisce mediante contratto che
vene redatto in forma di atto pubblico. Tale contratto talvolta si scompone
materialmente in due parti: l'atto costitutivo e lo statuto. Il patrimonio
dell'associazione è costituto dal contributo degli associati e dagli eventuali
acquisti successivi. Gli organi essenziali sono: l'assemblea e gl
amministratori. L'assemblea è un organo collegiale alla quale partecipano tutti
gli associati che deliberano sulla vita dell'associazione. Gli
amministratori hanno funzioni esecutive
e di rappresentanza dell'ente. L'associazione si estingue quando lo scopo è
stato raggiunto, quando è stato impossibile raggiungerlo, e quando son venuti a
mancare tutti gli associati.
Le fondazioni sono organizzazioni stabili create per la gestione
di un patrimonio autonomo destinato al perseguimento di uno scopo di pubblica
utilità prestabilito da un fondatore. Possono essere costituite mediante atto
unilaterale tra vivi per il quale è richiesta la forma di atto pubblico o per testamento. Nel secondo caso l'atto di
fondazione diviene efficace alla morte del fondatore. Nelle fondazioni non vi è
un'assemblea; gli amministratori vengono nominati nell'atto costitutivo. Il
patrimonio dell'associazione è costituto dal contributo degli associati e dagli
eventuali acquisti successivi. si estingue quando lo scopo è stato raggiunto,
quando è stato impossibile raggiungerlo.