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Le persone giuridiche
Le organizzazioni collettive vengono denominate persone giuridiche per distinguerle dall'uomo che rappresenta la persona fisica. Le persone giuridiche sono caratterizzate dal possedere la cosiddetta personalità giuridica che rappresenta l'elemento formale d riconoscimento che viene dato dall'autorità governativa.
Esistono enti con finalità economiche e enti con finalità non economiche. I primi conseguono la loro personalità giuridica iscrivendosi all'albo delle imprese istituto presso la Camera di Commercio. I secondi conseguono la loro personalità giuridica iscrivendosi all'albo delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture.
Le associazioni riconosciute sono organizzazioni stabili formate da una pluralità di persone che avvalendosi di un patrimonio perseguono uno scopo comune di natura non economica. Si costituisce mediante contratto che vene redatto in forma di atto pubblico. Tale contratto talvolta si scompone materialmente in due parti: l'atto costitutivo e lo statuto. Il patrimonio dell'associazione è costituto dal contributo degli associati e dagli eventuali acquisti successivi. Gli organi essenziali sono: l'assemblea e gl amministratori. L'assemblea è un organo collegiale alla quale partecipano tutti gli associati che deliberano sulla vita dell'associazione. Gli amministratori hanno funzioni esecutive e di rappresentanza dell'ente. L'associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto, quando è stato impossibile raggiungerlo, e quando son venuti a mancare tutti gli associati.
Le fondazioni sono organizzazioni stabili create per la gestione di un patrimonio autonomo destinato al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità prestabilito da un fondatore. Possono essere costituite mediante atto unilaterale tra vivi per il quale è richiesta la forma di atto pubblico o per testamento. Nel secondo caso l'atto di fondazione diviene efficace alla morte del fondatore. Nelle fondazioni non vi è un'assemblea; gli amministratori vengono nominati nell'atto costitutivo. Il patrimonio dell'associazione è costituto dal contributo degli associati e dagli eventuali acquisti successivi. si estingue quando lo scopo è stato raggiunto, quando è stato impossibile raggiungerlo.
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