Le leggi rinforzate e le altre leggi atipiche
Alcune leggi statali si distinguono dalla generalità degli altri atti
legislativi ordinari approvati dalla Camere, pur non confondendosi con le leggi
costituzionali e di revisione costituzionale. A queste fonti viene abitualmente
attribuito il nome di leggi rinforzate, sebbene la posizione che ad esse è
riservata nel sistema degli atti normativi obbedisca al criterio della
competenza anziché al criterio della gerarchia. Il primo esempio fattibile è
quello offerto dal nuovo testo dell'art. 79 Cost. per cui "l'amnistia e
l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale":
in questo caso le fasi del procedimento legislativo non sono alterate, ma viene
aggravata la sola maggioranza necessaria. Affinché sia dato ragionare di leggi
rinforzate, è però necessario che l'aggravamento delle loro procedure formative
venga puntualmente imposto da apposite norme di rango costituzionale: non sono
inquadrabili fra le leggi rinforzate quelle che le Camere approvino dopo aver
sentito i pareri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Costituzionalizzato è il cosiddetto procedimento concordatario,
mediante il quale vanno poste le premesse perché in materia si adottino nuove
leggi ordinarie. Ma considerazioni analoghe s'impongono, a più forte ragione, per
le leggi fondate sulle intese fra il governo italiano e le confessioni
acattoliche. In tutti questi casi le leggi dispongono di una forza passiva
peculiare. Esse non sono suscettibili, abrogabili o derogabili da altre leggi
ordinarie dello Stato, se non intervengono ulteriori intese, alle quali il
Parlamento si deve conformare; ed è precisamente in questo dato che consiste la
loro atipicità rispetto alla restante legislazione statale ordinaria. Così
concepita la figura delle leggi atipiche eccede, però, le ipotesi regolare
dagli articolo 7 e 8 Cost. Da un lato, essa è comprensiva delle stesse leggi
"rinforzate". Dall'altro essa può abbracciare ipotesi diverse ed alquanto
eterogenee, a cominciare dalle leggi sottratte al referendum abrogativo. Alcune
leggi, come quelle tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, non sono
abrogabili in via referendaria; ed in questo senso è dato ipotizzare una loro
atipicità.
Le leggi meramente formali sono considerate non-costitutive
dell'ordinamento giuridico, perché incompetenti a produrre norme di qualunque
genere.