Le leggi ordinarie dello Stato
Statuendo che "la funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due camere", l'art. 70 Cost. con definisce ma presuppone il concetto di
legislazione. I soli punti fermi consistono in ciò: che le leggi ordinarie
dello Stato sono gerarchicamente subordinate alla Costituzione ed alle leggi
costituzionali; e che tuttavia, anch'esse dispongono di una competenza
generale, sebbene più circoscritta di quella propria delle leggi
costituzionali.
Dubbio e controverso rimane il rapporto fra legislazione statale
ordinaria e Costituzionale. Ma l'opinione prevalente è invece nel senso che la
legislazione ordinaria abbia un carattere libero. Quelli risultanti dalla
Costituzione sono, in altri termini, divieti o limiti negativi, nell'ambito e
nell'osservanza dei quali le opzioni legislative ordinarie rappresentano il
frutto di valutazioni politiche, insindacabili da parte della stessa Corte
costituzionale.
Altro è il problema se la Costituzione presupponga un determinato
concetto di "funzione legislativa", da intendere come funzione normativa
esplicata dal Parlamento; questa tesi sostiene l'implicito divieto di adottare
leggi-provvedimento, che avrebbero carattere amministrativo anziché costitutivo
dell'ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi in cui leggi del genere sono
espressamente ammesse dalla Costituzione. Significativo è l'indirizzo seguito
sul punto dalla Corte costituzionale, che non definisce la funzione legislativa
"nel senso che essa consista esclusivamente nella produzione di norme
giuridiche generali ed astratte"; e viceversa consente l'adozione di
leggi-provvedimento, ogniqualvolta ricorrano "particolari situazioni di
interesse generale", soggette alla "valutazione politica" del potere
legislativo. Giuridicamente le leggi-provvedimento non possono nemmeno
contrapporsi alle cosiddette leggi-norma, dal momento che anch'esse costituiscono
fonti del diritto.
In verità con tutto questo rimane inconcepibile un "ordinamento che non
abbia un certo grado di stabilità e permanenza nel tempo": il che vale ad
escludere che la formazione di un ordinamento giuridico propriamente detto possa
essere interamente affidata ad "una somma seriale di precetti individuali,
esaurentisi ciascuno una tantum". Ma ne consegue soltanto che le cosiddette
leggi-norma debbono pur sempre comporre l'ossatura del diritto oggettivo.