Le garanzie dalle detenzioni arbitrarie; le altre forme di restrizione
della libertà personale
Il secondo comma dell'art. 13 Cost. stabilisce due ordini di garanzie.
Prima fra queste è la riserva assoluta di legge; riserva ribadita dal terzo
comma, circa i "provvedimenti provvisori" adottabili dall'autorità di pubblica
sicurezza, in "casi eccezionali di necessità e urgenza", che la legge deve
indicare "tassativamente". Al che si aggiunge una corrispondente riserva di
giurisdizione: è infatti l'autorità giudiziaria che deve normalmente
provvedere, in applicazione delle dette norme legislative. Inoltre, contro i
motivati provvedimenti del giudice stesso è sempre ammesso ricorso in
cassazione per violazione di legge. Rimane aperto il grave e ricorrente
problema dei fini in vista dei quali l'arresto o la carcerazione o la custodia
preventiva possono essere legittimamente previsti o imposti dalla legge. Quanto
alle misure cautelari personali nei procedimenti penali bisogna domandarsi
quand'è che si possa disporle a carico degli imputati. Allorché si tratti di
eseguire sentenze di condanna a pene detentive che siano passate in giudicato,
la restrizione della libertà personale non incontra ostacoli di ordine
costituzionale. Viceversa, la sottoposizione degli stessi imputati a misure
detentive deve fare i conti con la presunzione di non colpevolezza sancita dal
secondo comma dell'art. 27 Cost.: il che concorre a spiegare per quali motivi
la Corte costituzionale abbia argomentato "che la detenzione preventiva in
nessun caso possa avere la funzione di anticipare la pena"; ma debba venire
predisposta "unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di carattere
cautelare o strettamente inerenti al processo. Tuttavia la corte stessa ha
notevolmente attenuato la potenziale portata di queste sue proclamazioni di
principio. Essa ha subito stabilito che il legislatore possa limitare la
libertà personale dell'imputato in nome "di una ragionevole valutazione dell'esistenza
di un pericolo derivante dalla libertà di chi sia indiziato di determinati
reati". D'altro lato, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente negato
l'illegittimità delle norme che prevedano mandati obbligatori di cattura. La
carcerazione preventiva assolve una pluralità di funzioni, parte processuali
parte di prevenzione speciale. Lo stesso art. 13 prescrive che in nessun caso
le "persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà" possono formare
oggetto di violenze fisiche o morali. La corte costituzionale non ha esitato ad
annullare le norme dettate dal codice del '30 che limitavano alla fase
istruttoria la scarcerazione automatica per decorrenza dei termini. Le gravi e
generalizzate lentezze della giustizia penale italiana hanno per altro impedito
che l'ultimo comma dell'art. 13 trovasse un'adeguata applicazione. Dal che la
conseguenza abnorme che il numero dei detenuti in attesa di giudizio si
dimostra spesso superiore a quello dei soggetti definitivamente condannati. Un
parziale rimedio è ora costituito dalle misure alternative alla carcerazione,
qual è specialmente l'arresto nella propria abitazione. Ma in tutte le ipotesi
di ingiusta detenzione preventiva si applica la "riparazione degli errori
giudiziari"; il diritto al pagamento di una somma di denaro può essere fatto
valere in ogni caso di detenzione che si riveli illegittima.
Nelle medesime forme delle misure cautelari personali vanno poi
disposte le altre restrizioni della libertà personale, a cominciare dalle
ispezioni e dalle perquisizioni. Fra tutte, la disciplina più discussa attiene
alle misure di prevenzione che possono venire imposte a carico di una vasta ed
eterogenea serie di soggetti, dai vagabondi abituali a coloro che "abitualmente
e notoriamente" siano dediti a traffici illeciti. Nel campo delle restrizioni
della libertà personale s'inseriscono infine i "provvedimenti provvisori",
variamente spettanti alle autorità di pubblica sicurezza. Il nuovo codice di
procedura penale continua a prevedere numerose ipotesi del genere: dall'arresto
obbligatorio e facoltativo al fermo dei soggetti indiziati di delitti. Ma nelle
due prime ipotesi l'arresto o il fermo vanno convalidati dall'autorità
giudiziaria, entro i termini fissati dall'art. 13 Cost.; mentre nella terza
ipotesi è addirittura prescritta l'autorizzazione dal giudice.