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Le fonti - lavoro




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LE FONTI - LAVORO


1. Fonti sovranazionali

a) Fonti internazionali:

- i trattati (producono effetti dopo la legge di ratifica); es., la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ONU del 1948, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950

- l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro): organismo operante in sede ONU con obiettivo la promozione delle condizioni di lavoro (difficoltà di armonizzazione fra i vari paesi membri).

L'organo legislativo dell'OIL (la Conferenza internazionale) emana raccomandazioni e convenzioni (che devono essere ratificati dagli Stati; possibilità di ratifiche parziali e differite nel tempo). Per lo più si tratta di normativa di tutela già presente nel nostro ordinamento. La Dichiarazione del 1998 e i 4 diritti fondamentali (libertà di associazione e contrattazione collettiva; abolizione del lavoro forzato; abolizione del lavoro infantile; non discriminazione)

b) Fonti comunitarie

- fonti primarie: Trattato di Roma, di Mastricht (Accordo sulle politiche sociali), di Amsterdam, di Lisbona sulla Costituzione europea (in corso di ratifica).

- fonti derivate:

- regolamenti (direttamente applicabili)

- direttive (del Consiglio su proposta della Commissione): vincolano gli stati membri quanto allo scopo, lasciando libertà nella scelta dei mezzi (attuazione della direttiva con provvedimento legislativo interno); talora sono immediatamente efficaci se sufficientemente precise quanto all'oggetto e ai soggetti obbligati (direttive self executing), ma in tal caso l'efficacia è solo verticale (cioè nei confronti degli stati) e non orizzontale (cioè nei rapporti fra privati); inadempimento degli stati (mancata attuazione nel termine prescritto) e rimedi (interpretazione comunitariamente orientata; in mancanza, risarcimento del danno); possibilità di applicare l'art. 117, comma 1, Cost. ai fini di una efficacia sempre diretta (ma la questione è discussa); possibilità di recepire la direttiva con contratto collettivo (problemi se il contratto non ha efficacia generalizzata)

- il primato del diritto comunitario, nel senso che la norma nazionale difforme viene disapplicata

- le finalità originarie delle norme comunitarie e i contenuti "lavoristici": libertà di circolazione dei lavoratori (art. 39 TE), parità retributiva fra uomini e donne (art. 141 TE); la finalità è economica, cioè quella di garantire le libertà economiche (circolazione di merci, capitali, persone) e di evitare distorsioni nella concorrenza (dumping sociale, cioè aggressività concorrenziale in ragione del basso costo del lavoro);

- poi, si afferma in modo autonomo la politica sociale europea (art. 136 TE); tutela del lavoratore in quanto persona (promozione dell'occupazione, tutela della salute e sicurezza del lavoro; diritti di informazione; parità fra uomo e donna; tutela del lavoratore in situazioni di crisi dell'impresa e di insolvenza): art. 137; in generale, non c'è un "codice" di diritti, ma la previsione di obiettivi di politica del lavoro

- dalle direttive "regolative" agli obiettivi di armonizzazione, alle direttive di soft law: si indicano orientamenti, obiettivi generali (MAC, cioè metodo aperto di coordinamento; Libro verde); l'attuale situazione di incertezza sul diritto sociale europeo (allargamento a 27 stati e riduzione degli standards minimi); i diritti sociali nella Carta di Nizza (ad oggi non avente efficacia giuridica vincolante)

- le regole per l'approvazione delle direttive: maggioranza qualificata (es: per salute, sicurezza, informazione, parità) o unanimità (es. sicurezza sociale, licenziamenti); le materie escluse dalla competenza comunitaria (es. sciopero e serrata, diritto di associazione, retribuzione: art. 137 5°c.; la consultazione delle parti sociali, possibile recezione di accordi collettivi europei nelle direttive  

- la strategia per l'occupazione e i 4 pilastri (occupabilità, cioè formazione; adattabilità, cioè flessibilità; imprenditorialità, cioè incentivi; pari opportunità)


2. Fonti interne

a) La Costituzione e i suoi principi (generali: art. 2, art. 3,2°comma; specifici: art. da 35 a 40; art. 41, 46)

b) Leggi statali ordinarie e atti con valore di legge (decreti legge e decreti legislativi: uso e abuso); il fenomeno della legge "contrattata" (si acquisisce preventivamente il consenso delle parti sociali); i regolamenti

c) Leggi regionali e nuovo art. 117 Cost. (prima la competenza era solo per la formazione professionale e i servizi per l'impiego). Ora:

- competenza esclusiva dello Stato per "ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni (2°c., lettere l e m)

- competenza concorrente per "tutela e sicurezza del lavoro" (3°c.); la formula è ambigua (tutela del lavoro può essere espressione onnicomprensiva); meglio intendere, sia pure con una forzatura, tutela della sicurezza sul lavoro (dunque: salute e sicurezza, ma anche tutela sul mercato, strumenti per l'entrata e l'uscita "morbida", diritto amministrativo del lavoro)

d) Usi normativi (reiterazione, opinio iuris): art. 2078 c.c. (gli usi rilevano in mancanza di fonti legislative) prevalenza degli usi più favorevoli al lavoratore sulle norme solo dispositive); vari richiami (ferie, periodo di comporto, preavviso di recesso ecc.).

Altra cosa sono gli usi aziendali: condotta generale e costante tenuta dal datore di lavoro nella gestione di certi profili dei rapporti; rilevano ex art. 1340 c.c. (clausole d'uso che si intendono inserite nel contratto individuale, salva diversa volontà); problema del rapporto fra gli usi aziendali e i contratti collettivi (questi possono modificare in pejus i primi?)

e) Equità: la giustizia del caso concreto, che rileva solo se mancano le altre fonti

f) Le fonti improprie:

- i contratti collettivi (che sono atti di autonomia, ma con caratteristiche di eteronomia): rinvio

- la giurisprudenza: pur in un sistema di diritto scritto, rilievo della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione (che ora decide anche della violazione del contratto collettivo); rilevanza solo pratica del precedente.


I rapporti tra fonti

- gerarchia

- inderogabilità di una fonte da parte di un'altra

- la norma minima



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