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Gli atti giuridici internazionali




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Gli atti giuridici internazionali


( Definizione di atto giuridico internazionale v. cap. II)

Gli atti giuridici internazionali possono distinguersi in:

Atti unilaterali;

Accordi bilaterali e plurilaterali;

Atti delle organizzazioni internazionali;

Atti della Comunità europea.


Gli atti unilaterali.

Gli atti unilaterali sono atti compiuti da un solo soggetto o da un insieme di soggetti e consistono in una o più manifestazioni di volontà produttive in effetti giuridici conformi alla volontà manifestata, diretti a creare od estinguere un diritto soggettivo, a determinare una situazione giuridica nuova o a modificarne una già esistente. L'accordo internazionale differisce dall'atto unilaterale collettivo perché con il primo le volontà si incontrano e creano diritti e obblighi reciproci, mentre con il secondo le volontà di due o più soggetti, non stabiliscono tra loro diritti e doveri ma sono parallelamente rivolte alla realizzazione di uno stesso fine. ( rinuncia congiunta di un diritto soggettivo da parte di più stati costituisce atto unilaterale collettivo).( riconoscimento di un nuovo stato compiuto congiuntamente).

Atti unilaterali sono il riconoscimento, la rinuncia, la denuncia di un trattato ed il recesso da questo.

A) Il riconoscimento è utilizzato per riconoscere l'esistenza di un nuovo soggetto giuridico o di nuova situazione di fatto e può avere natura dichiarativa (nel momento in cui uno Stato ne riconosce un altro come soggetto di diritto internazionale con cui instaurare relazioni diplomatiche), o natura costitutiva (nel caso in cui si attribuisca personalità internazionale ad un partito insurrezionale o ad un movimento di liberazione nazionale che, in mancanza di detto atto, non esisterebbe sul piano internazionale. I movimenti di liberazione nazionale non possono partecipare a trattative internazionali se gli Stati con cui devono trattare non li riconoscono).

Il riconoscimento può essere espresso, nel caso in cui consiste in una manifestazione di volontà scritta od orale, o tacito, se si deduce da un comportamento concludente.

B) La rinuncia è una dichiarazione di volontà, espressa o tacita, con la quale uno o più soggetti rinunciano ad un proprio diritto soggettivo. Se uno Stato non esercita i propri diritti per molto tempo, ove sia dichiarato rinunciatario degli stessi, potrà difendersi con una protesta che non ha natura di atto unilaterale perché è inidonea a modificare in qualsiasi modo la situazione preesistente, ma ha solo una funzione conservativa del proprio diritto, quindi una funzione strumentale rispetto a questo.

La notificazione ha la funzione di rendere nota una data situazione giuridica o di fatto, ed ha valore costitutivo (es. uno Stato neutralizzato il cui status sia stato notificato non può essere coinvolto in azioni militari o di pace in essere con gli altri Stati destinatari della notifica).

C) Con la denuncia ed il recesso, una parte di un trattato esprime la volontà di estinguerlo nei propri confronti. La denuncia di un trattato bilaterale comporta l'estinzione dello stesso venendo a mancare il requisito di bilateralità. Il recesso da un trattato plurilaterale, invece, comporta l'estinzione del trattato solo per lo Stato recedente.


Gli accordi


Prima della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, i trattati erano soggetti a norme di natura consuetudinaria formatesi nel corso degli anni sulla base di comportamenti tenuti dagli Stati per un certo periodo di tempo (requisito della cosiddetta diuturnitas), col convincimento di ottemperare in tal modo ad un obbligo giuridico (cosiddetto opinio juris).

Se la norma di diritto internazionale consuetudinario non esisteva, si ricorreva ai princìpi generali dei diritti riconosciuti dalle nazioni civili, i quali in base all'art. 38 n.3 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, costituivano i princìpi cui la Corte Internazionale di Giustizia deve riferirsi in assenza di norme convenzionali e consuetudinarie per risolvere le controversie.

La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati si inserisce nell'opera di codificazione del diritto internazionale intrapresa dalle Nazioni Unite in base all'art.13 n.1 a) dello Statuto ed ha avuto il compito di dare una forma scritta ed una formulazione più corretta del diritto 1.


I principi ispiratori della Convenzione


La convenzione di Vienna sul diritto dei trattati si inserisce nell'opera di codificazione del diritto internazionale intrapresa dalle nazioni unite gia a partire dal 1947 con l'istituzione di una commissione di esperti formata da 25 membri di riconosciuta competenza .

Rispetto alle norme che precedentemente regolavano la materia, la Convenzione di Vienna del 1969, presenta la caratteristica, comune a ogni codificazione del diritto, di conferire alle norme una formulazione più precisa ed univoca assolvendo a quella che è la sua funzione principale di conferire certezza al diritto.



Parti contraenti.


Uno dei problemi di diritto internazionale è la determinazione di quali enti possono essere parti contraenti nel senso che essi risultano destinatari delle norme.

In primo luogo, certamente gli Stati sono tra i più importanti soggetti di diritto internazionale, non essendoci differenza fra Stati di vecchia e di nuova formazione. Altri soggetti abilitati alla stipula dei trattati sono:

le Organizzazioni Internazionali, quali l'ONU, la FAO (Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura) e le Organizzazioni Sovranazionali (ad es., la Comunità Europea) possono concludere trattati e di fatto li hanno conclusi;

i cosiddetti enti dipendenti dagli Stati, cioè quegli enti che sono legati ad un ente superiore da un rapporto di dipendenza (ad es. gli Stati membri di Stati federali o gli stati vassalli - cantoni svizzeri - Lander germanici - Stati membri dell'URSS), limitatamente alla possibilità loro concessa dagli Stati superiori e all'oggetto della concessione;

il partito insurrezionale che può concludere accordi purché sia fornito di un'organizzazione operante su un determinato territorio;

i cosiddetti movimenti di liberazione nazionale (es. l'OLP, organizzazione per la liberazione della Palestina), che hanno concluso trattati con gli Stati che li hanno riconosciuti;

la Santa Sede ( da non confondere con lo Stato della Città del Vaticano che è un vero e proprio Stato) che ha partecipato e partecipa a trattati che hanno per oggetto questioni di carattere temporale e vengono denominati proprio trattati (Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929); altri accordi riguardano questioni di carattere spirituale prendono il nome di concordati (Concordato dell'11 febbraio 1929 con l'Italia nonché gli accordi di revisione concordataria, il cosiddetto Nuovo Concordato del 1984).

In ultimo, la Convenzione di Vienna all'Art. 1 prevede che la stessa si applichi ai trattati tra stati e l'art. 3 non esclude il valore giuridico degli accordi conclusi tra soggetti di diritto internazionale .


Gli organi


Gli enti internazionali che partecipano alla stipula o alla formazione dei trattati, non agiscono direttamente ma si avvalgono di organi, la cui manifestazione di volontà è attribuita all'ente per cui l'organo agisce, attraverso la cosiddetta norma dell'imputazione giuridica (detta norma consente di imputare all'ente l'attività compiuta dall'organo).

Come nel diritto privato, gli organi si distinguono in individuali e collegiali, a seconda che siano formati da un singolo individuo o da più individui.

Esistono poi altri organi, quali ad esempio il Segretariato Generale dell'ONU, che rappresentano la volontà di tutti i Paesi che fanno parte dell'organizzazione internazionale, ed ancora i cosiddetti organi plenipotenziari forniti di pieni poteri a loro attribuiti dal Capo dello Stato o dal Ministero degli Affari Esteri per la preparazione del testo dei Trattati (la fase della negoziazione).

Altri organi dello Stato, infine, possono partecipare alla conclusione dei trattati, secondo l'art.7 della Convenzione dio Vienna sono :

i Capi di missioni diplomatiche (se parti contraenti sono lo Stato che ha inviato la missione diplomatica, detto Stato accreditante, e quello nei cui confronti il diplomatico agisce come organo, il cosiddetto Stato accreditatario).

i rappresentanti accreditati degli Stati ad una conferenza internazionale o presso un'organizzazione o uno dei suoi organi, se deve adottarsi il testo di un trattato nel corso di detta conferenza, presso detta organizzazione o detto organo;

i comandanti militari competenti in materia di tregua, di armistizio o di rese .

Tutti gli organi elencati, in relazione all'espletamento delle funzioni ad esse proprie, godono di una particolare immunità e di particolari condizioni, derivante dall'applicazione del principio generale riguardante il rispetto della organizzazione altrui.


Presupposti dell'imputazione: qualità di organo e competenza.


In genere, i vati enti internazionali sono tutti forniti di organizzazione giuridica, fondata sul proprio ordinamento, cui corrisponde il più delle volte l'organizzazione interna effettiva, composta da un gruppo di individui che, in un dato contesto e momento storico, svolge le funzioni organiche dell'ente.

Può succedere che tra organizzazione effettiva e organizzazione giuridica non si riscontri tale coincidenza perchè coloro che svolgono funzioni organiche con competenze sul piano del diritto internazionale, non lo siano sul piano del diritto interno (in base, cioè, alla organizzazione che l'ente si è data all'interno dello stesso).

In questi casi, il diritto internazionale riconoscerà valore di "organo" all'individuo o al complesso di individui che di fatto possiede questa qualità, e considererà competente l'individuo, o il gruppo di individui, che di fatto risulti fornito di competenza internazionale.

Per determinare se effettivamente l'organo ha detta qualità, si dovrà osservare l'organizzazione interna all'ente ed in particolare, il modo in cui detta organizzazione ha distribuito le funzioni fra i vari organi. Ed ancora, l'attribuzione della competenza risulterà dall'atteggiamento che l'ente ha nei confronti dell'organo imputato: se l'ente non si opporrà all'atto compiuto dal suo organo, questi sarà considerato competente anche dal diritto internazionale; in presenza di un formale disconoscimento da parte dell'ente stesso circa le qualità dell'organo, dovrà ritenersi incompetente.


Lo scambio del consenso: l'accordo


Gli organi degli enti internazionali compiono delle manifestazioni di volontà - imputate dall'ordinamento internazionale ai soggetti per i quali agiscono - le quali, incontrandosi tra loro, relativamente ad un dato oggetto, danno vita ad un accordo, la cui legittimità e valenza è garantita dalla norma di diritto internazionale avente carattere generale, detta "Pacta sunt servanda", i patti devono essere rispettati. Gli accordi sono taciti, se risultano da comportamenti concludenti, o espressi, se contenuti in un accordo verbale o scritto. Se all'accordo partecipano due contraenti è detto bilaterale, se partecipano più contraenti è chiamato plurilaterale.

Il termine trattato è forse quello usato più frequentemente a volte solo per indicare solo un accordo scritto o per accentuare l'importanza politica dell'accordo, così come si ricorre al termine convenzione alternativamente rispetto al trattato o all'accordo, sebbene di solito le convenzioni si utilizzano per codificare il diritto internazionale ( Convenzione di Vienna - di Ginevra etc.).

Il termine accordo è usato indifferentemente per indicare accordi politici, economici o di altra natura.

Lo scambio di note, che ha carattere accessorio rispetto al trattato, indica l'accordo risultante dall'incontro della dichiarazione di volontà contenute in due strumenti (dette note): una delle dichiarazioni è contenuta nella nota del Ministro degli Esteri di uno Stato indirizzata all'agente diplomatico straniero accreditato presso lo Stato stesso, e l'altra nella nota di risposta diretta dall'agente diplomatico al Ministro.

Con il nome di Atto generale o Atto si indica un accordo plurilaterale che stabilisce regole di particolare importanza.( Atto generale di Berlino sui problemi coloniali).

Il Protocollo è un accordo generale, accessorio ad un altro accordo e pone regole giuridiche di carattere generale.

La Dichiarazione ha valore costitutivo di accordo se esprime il consenso dei contraenti; altrimenti è utilizzata per stabilire princìpi generali cui le parti devono attenersi.

Il Modus vivendi è un accordo economico a carattere provvisorio in attesa di dare un assetto definitivo al problema ed infine, con il termine Patto, Carta, Statuto e Costituzione si indicano accordi costitutivi di unioni internazionali o sono utilizzati per regolare accordi istitutivi di unioni internazionali. In tempi di guerra la termologia utilizzata per designare gli accordi assume aspetti particolari quali tregua, armistizio, capitolazione etc.


Struttura di un trattato.


Sebbene i trattati si distinguono l'uno dall'altro per il loro contenuto che può essere molto vario, dal punto di vista della struttura presentano molte analogie e risultano per lo più costituiti dalle stesse parti: il titolo, il preambolo, il dispositivo e le disposizioni finali.

Il Titolo del trattato contiene succintamente l'indicazione dell'oggetto, le finalità che si intendono raggiungere e, talvolta, il nome delle parti contraenti;

il Preambolo, invece, contiene l'elenco dei motivi che hanno determinato la conclusione del trattato;

nel Dispositivo o Corpo del trattato sono presenti gli articoli suddivisi in ulteriori parti, che contengono la disciplina del trattato (talvolta, nei primi articoli del dispositivo, è contenuta la spiegazione di alcuni termini usati nel trattato stesso);

infine le Disposizioni finali riguardano lo scambio e il deposito delle ratifiche, la data e le condizioni dell'entrata in vigore, le condizioni e le formalità di adesione e l'indicazione dei testi su cui può fondarsi l'interpretazione ufficiale del trattato. Talvolta al testo del trattato si aggiungono allegati che completano il testo e che ne fanno parte integrante o Atti finali contenenti dichiarazioni solenni ( vedi Convenzione di Vienna - Dichiarazione di condanna della violenza).


Modo di formazione dell'accordo: Negoziazione e ratifica.

Un trattato è il frutto di lunghe e laboriose trattative che gli enti internazionali pongono in essere per ottenere il soddisfacimento delle rispettive aspettative, e questo complesso procedimento consta generalmente di due fasi : la negoziazione e la ratifica.

La Negoziazione e la fase preparatoria ed è svolta dai plenipotenziari che provvedono alla preparazione dell'accordo, non prima di aver indicato gli atti che attestano i loro pieni poteri.

La fase della negoziazione si conclude con la firma dei plenipotenziari e l'apposizione della data. Il trattato così concluso sarà valido solo dopo essere stato ratificato: la Ratifica, infatti, costituisce la manifestazione di volontà dello Stato di accettare integralmente il contenuto del trattato e deve essere fatta dall'organo competente. E' spesso accaduto che alla fase della negoziazione non sia conseguita la ratifica da parte di tutti gli organi che partecipano alle trattative. La ratifica è contenuta in un apposito strumento, detto "strumento di ratifica", ed è considerata, dal punto di vista giuridico, un elemento costitutivo del trattato. Essa, al pari dell'accordo, deve essere scambiata con quella degli altri Stati contraenti e non è una conseguenza automatica della fase di negoziazione ben potendo uno Stato rifiutarsi di ratificare un trattato (con la conseguenza che il trattato non è obbligatorio per lo Stato che non lo ha ratificato).


Scambio e deposito delle ratifiche.

L'art.18 della Convenzione di Vienna stabilisce che uno Stato partecipante alla fase della negoziazione non deve compiere, prima della ratifica, atti che annullino l'oggetto o lo scopo del trattato. Detto obbligo sussiste fin tanto che il trattato entri in vigore. Le ratifiche devono avere contenuto identico e devono riportare il testo sottoscritto dai plenipotenziari: esse dovranno essere o scambiate (nel caso di accordi bilaterali) o depositate (nel caso di accordi plurilaterali).

Lo scambio delle ratifiche consiste nella reciproca e contemporanea consegna degli strumenti di ratifica dei rispettivi Stati di cui viene redatto un processo verbale: lo scambio delle ratifiche indica il momento in cui il trattato viene in esistenza.

Il deposito della ratifica presso un organo o un ufficio internazionale può essere effettuato dai vari contraenti in momenti diversi ed in questo caso il trattato può considerarsi esistente con il deposito della seconda ratifica, limitatamente ai due enti che hanno ratificato per primi mentre per gli altri contraenti si perfeziona man mano che vengono depositate le ratifiche e se ne dà comunicazione a tutti gli Stati contraenti ( il trattato esiste ed entra in vigore quando almeno due stati hanno provveduto alla ratifica).

L'art.77 della Convenzione di Vienna contiene l'indicazione delle funzioni del depositario e l'adempimento degli altri obblighi quali: la custodia del testo originale del trattato e dei pieni poteri, la preparazione delle copie conformi al testo originale e le varie traduzioni nelle lingue indicate dal trattato, la notifica dell'avvenuto deposito delle successive ratifiche agli enti che hanno provveduto all'espletamento di detta procedura.



10. Trattati in forma semplificata.

I trattati conclusi in forma semplificata sono quei trattati posti in essere senza che ci sia la successiva ratifica e sono così indicati quelli conclusi da organi che, secondo il diritto internazionale, hanno competenza a manifestare la volontà di un ente (come nel caso del Capo dello Stato o del Ministro degli esteri). Anche i plenipotenziari possono concludere trattati di forma semplificata ma, in questo caso, dovranno essere muniti sia del potere di negoziare sia del potere di concludere un trattato e quando ciò è espressamente previsto dal trattato stesso.


11. L'adesione.

Generalmente solo gli enti che hanno partecipato alla negoziazione di un trattato possono successivamente ratificarlo. In alcuni casi, però, anche gli enti che non hanno contribuito alla formazione del trattato, possono divenire parti dell'accordo mediante la procedura dell'adesione.

I trattati in cui è prevista questa possibilità sono definiti aperti, se detta facoltà non è prevista si parla di trattati chiusi.

L'art.15 della Convenzione di Vienna contempla l'ipotesi di una clausola espressa di adesione, l'eventuale esistenza di una clausola tacita, se accertabile che gli Stati che hanno partecipato alla negoziazione hanno convenuto che quello Stato avrebbe potuto aderire in detta maniera e una clausola di adesione successiva, se tutte le parti hanno convenuto che il consenso sarebbe potuto essere espresso da tale Stato con l'adesione. Anche l'adesione è un elemento costitutivo dell'accordo.


Le riserve.

In alcuni casi, per allargare al massimo il numero di partecipanti al trattato, è consentito a taluni Stati di accettare il testo del trattato apponendovi alcune riserve che rendono o non rendono efficaci nei confronti degli Stati che lo fanno, alcune parti del trattato stesso.

L'art.19 della Convenzione di Vienna elenca i casi in cui le riserve non possono essere apposte:

se nel trattato vi è un preciso divieto in proposito ad apporre riserve;

se sono individuate delle riserve tra le quali non è contemplata quella questione;

se la riserva sia incompatibile con l'oggetto o lo scopo del trattato.

Le riserve sono formulate dai plenipotenziari al momento della sottoscrizione con la conseguenza che la ratifica comprenderà anche la riserva. La riserva ha effetto solo fra lo Stato che la formula e quello che l'accetta. Inoltre, singole parti contraenti possono opporre obiezioni alla riserva senza che ciò impedisca all'intero trattato di entrare in vigore.


Registrazione e pubblicazione dei trattati.

La registrazione e la pubblicazione dei trattati è stata introdotta dall'art.33 del Patto della Società delle Nazioni che prevedeva la necessità della registrazione presso il Segretariato, di qualsiasi trattato o accordo concluso da un membro della Società, non essendo obbligatori in mancanza di registrazione.

L'introduzione di questa norma ha dato luogo a molte perplessità nel senso che una interpretazione letterale avrebbe esteso la sua applicazione non solo ai patti conclusi tra stati membri della Società delle Nazioni ma anche agli accordi conclusi dai membri con paesi estranei.

Per evitare problemi di adattabilità al diritto internazionale [1], si ritenne di dover considerare

la registrazione un elemento non costitutivo dell'accordo, il quale avrebbe mantenuto la sua efficacia obbligatoria anche in mancanza di registrazione. L'obbligo della registrazione restava vincolante solo nell'ambito della Società delle nazioni.

L'art.102 della Carta delle Nazioni Unite e l'art.77 della Convenzione di Vienna, dispongono l'obbligo di registrazione e di pubblicazione dei trattati stipulati da un membro delle Nazioni Unite a cura dello stesso membro, in assenza di tale registrazione, nessuno Stato contraente può invocare l'accordo o il trattato davanti ad un organo delle Nazioni Unite.


Termine iniziale e condizione sospensiva.

L'entrata in vigore del trattato coincide con il suo perfezionamento che si ha con lo scambio delle ratifiche, nel caso di trattati bilaterali, e con il deposito delle varie ratifiche e di adesioni, nel caso di trattati multilaterali.

È possibile che l'efficacia del trattato venga differita nel tempo mediante l'apposizione di condizione sospensiva o di termine iniziale:

Il termine iniziale sospende l'efficacia del trattato (che si considera comunque perfetto) fino al verificarsi della data stabilita come termine che è considerato un avvenimento futuro e certo;

La condizione sospensiva ritarda l'entrata in vigore del trattato ma costituisce un avvenimento futuro e incerto che potrebbe anche non verificarsi. La condizione sospensiva può essere propria o impropria a seconda che al verificarsi del fatto il trattato acquisti efficacia retroattiva (propria) o dal momento in cui si è realizzato l'episodio oggetto della condizione (impropria).


Rispetto e applicazione dei trattati.

Gli art.26-30 della Convenzione di Vienna contengono alcune regole inerenti il rispetto e l'applicazione dei trattati. In particolare:

l'art.26 consacra il principio dell'esecuzione dei trattati secondo "buona fede";

l'art.27 sancisce l'impossibilità per ciascun contraente di invocare le disposizioni legislative interne Al fine di giustificare la mancata esecuzione di un trattato essendo l'ordinamento interno e quello internazionale originari ed indipendenti ( fondatesi ciascuno su una norma base per cui totalmente autonomi);

l'art.28 contempla il principio della irretroattività dei trattati, stabilisce cioè che, salva altra volontà, contenuta nel trattato stesso, le disposizioni di un trattato non vincolano una parte su un fatto o un atto anteriore alla entrata in vigore dello stesso;

l'art. 29 riguarda l'applicazione territoriale dei trattati, stabilendo che, salvo il diverso intendimento delle parti, risultante dal testo dell'accordo, un trattato vincola ciascuna delle parti per tutto l'insieme del territorio;

l'art. 30, infine, stabilisce che un trattato posteriore prevale sul precedente (se i trattati sono stati conclusi dalle stesse parti). Nel caso in cui il trattato precedente non abbia avuto termine o non sia stato sospeso, vige il principio della compatibilità dei due trattati, nel senso che il trattato anteriore potrà applicarsi solo nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore.

Nessun trattato posteriore può essere in contrasto con lo Statuto dell'ONU cui si attribuisce superiorità giuridica, secondo l'art.103 dello stesso trattato stabilendo una regola fondamentale della vita internazionale : tutte le organizzazioni internazionali si adeguano alla Carta ( Statuto ONU).

Si considera infatti il contenuto dell'art. 103 come avente valore erga onmes.


16. Interpretazione dei trattati.

Il problema dell'interpretazione dei trattati è dovuto essenzialmente all'assenza, sul piano del diritto internazionale, di princìpi costituzionali in materia e di un ente sovraordinato agli Stati dotato del potere di interpretare i trattati in forma autoritaria (come la Corte Costituzionale è chiamata a fare in Italia).

La Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, superando le discordanze della dottrina, introdusse alcuni princìpi fondamentali. Il principio più importante è contenuto all'art.31 ed afferma che il trattato deve essere interpretato secondo buona fede, tenendo conto dell'interpretazione letterale e di quella logica per il rilievo conferito all'oggetto ed allo scopo dello stesso.

Fondamentale è l'analisi di tutte le parti del trattato, quali il preambolo, gli allegati, ogni accordo intervenuto tra le parti relativo al trattato e ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della sua conclusione. I mezzi che l'interprete deve utilizzare sono gli accordi conclusi successivamente tra le parti ai fini interpretativi ed ogni norma di diritto internazionale applicabile tra le parti.

L'art.32 della Convenzione stabilisce che il ricorso ai mezzi complementari di interpretazione e all'analisi dei lavori preparatori (per lavori preparatori si intendono le manifestazioni di volontà espresse nella fase della negoziazione e quelle che risultano dai processi verbali e dalle discussioni precedenti la formazione del testo del trattato) è ammesso solo ove, sulla base dell'interpretazione testuale o logica, il significato del trattato resti oscuro.

L'art. 33 riguarda i trattati redatti in più lingue e precisa che, nel caso di discordanza tra i testi redatti, nelle varie lingue sarà adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione.


17. Trattati e Stati terzi.

Dai trattati internazionali sorgono diritti e doveri per i soggetti che vi hanno preso parte e produce solo quegli effetti che i contraenti, mediante l'accordo, intendono perseguire.

A questo principio, affermato anche in sede giurisdizionale dalla Corte Permanente di Giustizia internazionale nella sentenza del 25 marzo 1926, si è adeguata anche la Convenzione di Vienna che all'art.34 non esclude che una norma, posta mediante accordo, possa obbligare tutti i Paesi solo se si trasforma in una norma consuetudinaria internazionale e che sia riconosciuta come tale. In questo caso la norma perderebbe il carattere di norma pattizia o particolare, diretta cioè soltanto verso i soggetti che l'hanno posta in essere, per acquistare il valore di norma generale ossia rivolta verso tutti i consociati.

Le parti contraenti possono anche stabilire la nascita di obblighi e diritti soggettivi in capo ad uno Stato terzo:

nel caso di disposizioni di obblighi occorre che lo Stato terzo coinvolto, debba accettarli per iscritto; l'obbligo così assunto potrà essere revocato o modificato con il consenso delle parti contraenti e dello stesso Stato terzo;

mentre nel caso di acquisto di un diritto, il consenso si ritiene esistente finché non si riscontri una indicazione contraria ed esso non potrà essere revocato senza il consenso dello Stato terzo a meno che non sia stato stabilito che non occorre il consenso del terzo.


18. Emendamenti e modifiche dei trattati.

Con il patto della Società delle Nazioni (art. 26) e l'Atto istitutivo dell'Organizzazione Permanente Internazionale del Lavoro è stata introdotta, nella pratica del diritto internazionale, una innovazione consistente nella possibilità di apportare emendamenti, indicandovi la procedura più idonea. Alla stessa previsione si è conformato lo Statuto della N.U. allorché prevede la possibilità di apportare modifiche o effettuare revisioni dello Statuto stesso indicando la procedura da seguire. Anche la Commissione di diritto internazionale delle N.U., contemplando la possibilità di emendare o modificare i trattati secondo una specifica procedura.

La Convenzione di Vienna del 1969 dispone che il trattato può essere emendato allorché sussista un'intesa comune tra le parti e venga seguita una specifica disposizione contenuta nell'art.40.

È anche prevista la possibilità di modificare trattati multilaterali solo relativamente ad alcune parti contraenti nel caso in cui detta possibilità sia prevista dal trattato stesso e laddove non pregiudichi il godimento dei diritti stabiliti per le altre parti contraenti e non si tratti di una questione che non può essere modificata senza che vi sia un'incompatibilità con l'effettiva realizzazione dell'oggetto o dello scopo trattato.


19. La clausola della nazione più favorita.

La clausola della nazione più favorita consente di modificare, in presenza di date circostanze e nei limiti indicati nel trattato, il contenuto di determinate disposizioni pattizie. Questa clausola comporta che se uno Stato conclude con enti diversi dei trattati in cui si applica un trattamento più favorevole rispetto a trattati stipulati in precedenza e sulla stessa materia con altri enti, la clausola produrrà l'effetto di fare variare il contenuto del primo accordo adeguandolo a quello dell'accordo contemplante il trattamento più favorevole. Se la clausola impegna un solo contraente ha carattere unilaterale, se impegna entrambi i contraenti si chiamerà bilaterale.


20. Inesistenza e invalidità dei trattati.

Già prima dell'entrata in vigore della Convenzione di Vienna la dottrina internazionalistica individuava alcuni requisiti necessari per dichiarare l'esistenza e la validità dei trattati e tra questi requisiti vanno citati :

la presenza di due o più manifestazioni di volontà vertenti sullo stesso oggetto ( consenso);

l'imputazione delle suddette volontà a degli Enti internazionali;

la necessità che tali manifestazioni di volontà fossero esenti da vizi e compiute da soggetti dotati di capacità di agire e cioè destinatari della norma internazionale.

Quindi, circa i requisiti che la dottrina tradizionale considera come attinenti all'esistenza del trattato, deve rilevarsi che non sussiste alcun dubbio sulla possibilità che sia il difetto di manifestazione di volontà, sia il dissenso ( mancato incontro delle volontà) sia ancora l'assenza di qualità di organo dell'individuo che compie tale manifestazione comportino l'inesistenza del trattato per il diritto internazionale in quanto in simili circostanze esso non avrebbe la parvenza di atto internazionale.

In caso di incompetenza dell'organo che compie la manifestazione di volontà, non si parlerà di atto inesistente ma di trattato invalido, la cui nullità possa essere invocata solo dalla parte interessata, nel caso in cui, nonostante la mancanza di qualità organica dell'individuo che ha concluso il trattato, altri organi delle stesso ente si comportino in maniera conforme al contenuto del trattato. Inoltre la Convenzione afferma che la nullità del trattato non pregiudica il dovere di uno Stato di adempiere ad ogni obbligo che sia stato enunciato nello stesso, al quale sia soggetto in base al diritto internazionale a prescindere dal trattato stesso.

Inoltre, se il potere dell'organo di esprimere il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un dato trattato è oggetto di particolari restrizioni, detta circostanza non può essere invocata per togliere validità al consenso espresso, a meno che la restrizione non sia stata prevalentemente notificata agli altri Stati che hanno partecipato al negoziato.


21 .Cause di invalidità: i vizi della volontà.

Anche con riferimento alle cause di invalidità ed in particolare ai vizi della volontà, la dottrina internazionalistica era solita riferirsi alla teoria generale del diritto interno, individuando come tali l'errore, il dolo e la violenza.

Per quanto riguarda l'errore, la Convenzione di Vienna contempla, all'art.48, come causa di invalidità del trattato, l'errore motivo, il quale, ai fini della rilevanza, deve possedere i requisiti della essenzialità e della scusabilità.

Il c.d. errore ostativo è preso in considerazione dall'art.79, e riguarda la correzione degli errori contenuti nei testi o nelle copie ed è considerato dalla convenzione come suscettibile di correzione seguendo una appropriata procedura.

Considerazione a parte merita l'errore bilaterale, detto comunemente dissenso, il quale, escludendo uno dei requisiti fondamentali del trattatati, cioè il consenso, implica conseguenze più gravi quali l'inesistenza o la nullità assoluta del trattato.

Quanto al dolo, la dottrina internazionalistica ritiene si configuri come un errore in cui un ente incorre in seguito al raggiro della controparte e produce le stesse conseguenze dell'errore.

Più complesso il problema della violenza come causa d'invalidità dei trattati. Uno degli orientamenti più seguiti distingue la violenza esercitata contro l'organo dalla violenza esercitata contro lo Stato.

La violenza contro l'organo può essere morale o fisica:

la violenza morale può riguardare la sfera personale dell'organo, l'individuo che lo rappresenta o i suoi familiare, o lo Stato, nel senso di minaccia rivolta contro un bene dello Stato;

la violenza contro lo Stato non era considerata come causa di invalidità dei trattati dalla dottrina tradizionale e dalla consuetudine.

La Convenzione di Vienna ha accolto, all'art.51, come causa d'invalidità dei trattati, la violenza esercitata contro l'organo e all'art.52, derogando dai principi tradizionali affermando l'invalidità dei trattati conclusi sotto l'influsso di minacce o con l'uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite attribuendo rilevanza giuridica alla violenza contro lo Stato.

La violenza economica costituisce oggetto di solenne condanna, insieme con qualsiasi forma di violenza o minacce, nella Dichiarazione allegata all'atto finale della Convenzione.


22. Corruzione dell'organo e contrarietà a norme di "jus cogens".

La Convenzione ha introdotto altre due cause di invalidità pressoché sconosciute alla dottrina, quali la corruzione dell'organo (art.50) e la violazione di una norma imperativa di diritto internazionale generale (art.53).

La corruzione produce conseguenze identiche a quelle connesse col verificarsi dell'errore o del dolo, ma mentre nell'ipotesi di violenza lo Stato o l'ente è sottoposto a coercizione, non avendo altra possibilità se non quella di concludere il trattato, nel caso di corruzione l'organo resta libero di esprimere il suo consenso cedendo deliberatamente alle "proposte" del corruttore.

Sembra più opportuno ricondurre la corruzione all'eccesso di potere o allo sviamento di potere, intendendosi per eccesso lo straripamento del potere e per sviamento del potere la deviazione del potere discrezionale dell'organo dal fine che di volta in volta lo Stato intende perseguire.

Per quanto riguarda la nullità del trattato per contrasto con le norme imperative di diritto internazionale generale, l'art.53 della Convenzione contempla la nullità di un trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale, intendendosi per tale una norma accettata e riconosciuta dalla Comunità Internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma inderogabile.



23. Conseguenze dell'invalidità. Nullità assoluta e nullità relativa


La Commissione di diritto internazionale ha introdotto nella Convenzione di Vienna una netta distinzione tra le cause di invalidità dei trattati:

la violenza o la violazione dello "jus cogens" sono considerate causa di nullità assoluta dei trattati che opera automaticamente;

l'errore, il dolo e la corruzione, invece, possono essere invocate dallo Stato che vi è incorso, come "suscettibili di viziare il proprio consenso ad essere legato al trattato" e generano nullità relativa e non annullabilità.

Per quanto riguarda la possibilità di scindere le disposizioni di un trattato in modo da invalidarlo soltanto parzialmente, se il trattato è affetto da una causa di nullità assoluta, nessuna sua parte può essere recuperata; negli altri casi, è previsto che il trattato possa essere in parte salvato se detta possibilità è presente nel testo del trattato o se le parti si accordino in tal senso e sempre che le clausole inficiate d'invalidità siano scindibili dal resto del trattato.

Se uno Stato abbia dichiarato di accettare un trattato viziato o si sia comportato in maniera conforme a ciò che è imposto dal trattato sottoscritto, non potrà successivamente invocare una causa di nullità dello stesso.

L'art.69 della Convenzione, che enuncia il principio generale secondo cui le disposizioni di un trattato nullo sono prive di valore giuridico, stabilisce che le parti possono rispettivamente chiedersi quale sarebbe stato il quadro delle loro relazioni se non fosse intervenuto il trattato nullo; gli atti compiuti in buona fede prima che sia invocata la nullità del trattato, non possono considerarsi illeciti - questo principio non si applica se il trattato è stato compiuto sotto l'azione del dolo o della violenza o sotto l'azione della corruzione, non potendosi attribuire un vantaggio allo Stato che, volontariamente abbia usato la violenza o abbia corrotto la controparte.

Nel caso di trattato concluso in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale, le parti sono tenute ad eliminare le conseguenze di ogni atto compiuto in contrasto con dette norme.


24. Estinzione dei trattati. Cause di estinzione previste dall'accordo.

L'estinzione del trattato comporta la definitiva cessazione della efficacia delle norme poste attraverso esso. L'estinzione può essere totale o parziale: è totale se le parti contraenti esprimono contemporaneamente la volontà di voler far cessare l'efficacia del trattato;

è parziale se in un trattato plurilaterale solo uno dei contraenti compie un atto idoneo a determinare l'estinzione del trattato, restando efficace e valido per gli altri contraenti.

Oltre che dal punto di vista soggettivo, l'estinzione può essere totale o parziale dal punto di vista oggettivo, a seconda che cessino di aver efficacia tutte le norme poste dal contratto o solo alcune.

Le cause di estinzione possono essere fondate sul diritto internazionale generale, come la desuetudine e consuetudine contraria, l'accordo abrogativo, l'impossibilità della prestazione, ecc., e quelle che solitamente sono indicate nello stesso accordo e cioè il termine finale, la condizione risolutiva, la denuncia, il recesso.

Il termine finale è contenuto in una clausola del trattato e da esso dipende la cessazione del trattato e risulta dal riferimento di una data fissa o un avvenimento futuro ed incerto.

la condizione risolutiva è un avvenimento futuro ed incerto da cui dipende la cessazione dell'efficacia del trattato e può essere impropria (l'estinzione si sviluppa dal momento in cui si verifica l'avvenimento indicato dalla condizione - ex nunc) o propria (come se il trattato non fosse mai stato posto in essere - ex tunc);

la denuncia o il recesso sono quasi sinonimi e spesso sono utilizzati indistintamente;   indicano una manifestazione unilaterale di volontà di un ente diretta ad estinguere il trattato nei riguardi dello stesso ente che la compie. La denuncia è spesso riferita ai trattati bilaterali, mentre il recesso a quelli plurilaterali.

Per quanto riguarda l'estinzione del trattato la Convenzione di Vienna dispone, in termini         generali, che essa può aver luogo solo in applicazione delle disposizioni del trattato o con il consenso di tutte le parti e comunque l'art. 54 disciplina la materia dell'estinzione del trattato.

La dichiarazione di volontà diretta a denunciare un trattato o a recedere da esso dovrà essere notificata alla controparte o alle altre parti con un anticipo di almeno dodici mesi.

Secondo l'art. 45 uno Stato non può recedere da un trattato ove abbia esplicitamente accettato di considerare il trattato ancora in vigore o abbia tenuto in tal senso un comportamento concludente.


25. Cause di estinzione non previste dall'accordo.

Tra le cause di estinzione non previste dall'accordo e che traggono il loro fondamento dalla consuetudine ricordiamo:

L'abrogazione: se tutti i contraenti stipulano un nuovo accordo avente lo stesso oggetto di un accordo precedente, implicitamente si ritiene che il nuovo abroghi il vecchio trattato; l'abrogazione può verificarsi anche a seguito di una norma consuetudinaria in contrasto con il contenuto del trattato. La consuetudine può essere sia generale, cioè riguardante tutti i soggetti della comunità internazionale, sia particolare, ossia riguardare solo quelli che hanno stipulato il trattato.

L'estinzione dei soggetti: si realizza se un ente cessa di essere destinatario delle norme dell'ordinamento internazionale. Se il trattato stipulato dall'ente è bilaterale, esso si estingue; se il trattato è plurilaterale si verifica solo una riduzione della sfera dei destinatari delle norme poste mediante tali accordi.

L'impossibilità di esecuzione: si verifica se l'impossibilità sopravvenuta dipende o dalla sparizione o dalla distruzione dell'oggetto (bene) indispensabile per l'esecuzione del trattato. È necessario che la distruzione non sia stata causata da una delle parti del trattato.

L'inadempimento: la violazione di una delle due parti degli obblighi previsti dal trattato, autorizza la controparte ad invocare detta violazione come causa di estinzione del trattato. Nel caso di trattati multilaterali, la violazione da parte di uno dei contraenti autorizza gli altri a porre termine al rapporto con la parte che ha dato causa alla violazione.

Mutamento delle circostanze; Il tema del mutamento delle circostanze è uno dei più discussi nel diritto internazionale. Naturalmente ci si riferisce a mutamenti non previsti nel momento della conclusione del trattato perché, se fossero previsti, si tratterebbe di condizione risolutiva, con efficacia "ex nunc". Mentre il mutamento non previsto delle condizioni che hanno portato alla stipula del trattato, la cosiddetta clausola "rebus sic stantibus", può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per recedere dallo stesso ove l'esistenza di quella situazione sia stata fondamentale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato e il cambiamento delle stesse abbia trasformato il peso degli obblighi che ancora restano da eseguire in base al trattato.( Convenzione di Vienna art:62).

La rinuncia: Se lo scopo di un trattato è l'attribuzione di un diritto soggettivo ad un soggetto, nel caso in cui detto soggetto abbia intenzione di rinunciarvi si verifica la cessazione degli effetti del trattato. La rinuncia può essere espressa o tacita e deve risultare da un comportamento inequivocabile del soggetto che ne è l'autore. Se il comportamento di un ente è erroneamente interpretato come rinunciatario di un dato diritto, per evitare la cessazione degli effetti del trattato, sarà necessario che detto ente invii una formale protesta per tutelare e conservare i diritti.


26. Conseguenze dell'estinzione.

Il diritto internazionale non indica una particolare procedura da seguire per porre termine ad un trattato o per recedere da esso mentre la Convenzione di V. all' art. 65 prevede che la parte che intende recedere da un trattato deve notificare la sua volontà alle altre parti seguendo una procedura identica a quella prevista per i casi di nullità del trattato.

Per quanto riguarda invece le conseguenze dell'estinzione di un trattato, in base all'art.43 della Convenzione di Vienna, l'estinzione di un trattato non pregiudica il dovere di uno Stato di adempiere ad ogni obbligo menzionato nel trattato, al quale sia tenuto sulla base del diritto internazionale generale indipendentemente dal trattato stesso mentre la previsione contenuta all'art.70, l'estinzione del trattato libera le parti da ogni obbligo di esecuzione.

Nel caso di trattato bilaterale, la denuncia produce l'estinzione del trattato; in quello di trattato plurilaterale, se l'estinzione è conseguenza di una dichiarazione di recesso, l'effetto liberatorio si produce nei rapporti tra l'ente che ha compiuto la dichiarazione e le altre parti dal momento in cui il recesso entra in vigore. L'estinzione del trattato non pregiudica alcun diritto o obbligo o situazione giuridica venutasi a creare durante la vita del trattato e prima della sua cessazione.


27. Sospensione dell'efficacia di un accordo.

La sospensione dell'efficacia di un accordo si ha se lo stesso non produce effetti giuridici per un determinato periodo di tempo. Secondo la consuetudine internazionale la sospensione dell'efficacia di un trattato può verificarsi se è già stata prevista dalle parti o perché, successivamente, concludano in forma espressa o tacita, un accordo in tal senso. Sempre per la consuetudine la sospensione dell'efficacia delle norme poste con un accordo può determinarsi per causa di una guerra tra i contraenti( il trattato di commercio si sospende mentre il trattato sugli usi di guerra esplica la sua efficacia proprio in tempo di guerra).

La Convenzione fornisce una regolamentazione talvolta integrativa della consuetudine: all'art.58, ad esempio, prevede la possibilità per due o più parti di un trattato plurilaterale di sospendere per un dato periodo di tempo l'efficacia del trattato, notificando alle altre parti quali sono le disposizioni di cui intendono sospendere l'efficacia.

L'art.59 consente alle parti di sospendere l'applicazione del trattato, nel caso in cui le parti abbiano stipulato successivamente un altro trattato, avente lo stesso oggetto, e diretto a regolare la materia mediante norme diverse o incompatibili con quelle del primo trattato. Inoltre, la sospensione è considerata alternativa all'estinzione nel caso di violazione e come conseguenza della sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione o di un mutamento fondamentale delle circostanze di fatto.

L'art. 72 prevede le conseguenza della sospensione: in seguito ad essa le parti sono temporaneamente liberate dall'obbligo reciproco di dare esecuzione al trattato, senza che siano pregiudicati i rapporti stabiliti dal trattato tra le parti le quali devono astenersi dal compiere atti che possano ostacolare la ripresa del trattato.


28. La procedura.

Tutta la parte IV della Convenzione di Vienna è dedicata alla procedura da seguire in caso di nullità di un trattato, di estinzione, recesso o sospensione ed alla procedura per la disciplina dell'arbitrato o la conciliazione.

Sulla base degli artt.65 - 68 della Convenzione l'ente che intenda invalidare un trattato deve notificare per iscritto, mediante uno strumento firmato dal Capo dello Stato o dal Governo o dal Ministro degli esteri o da un plenipotenziario, la sua intenzione di recedere dal trattato indicando il provvedimento previsto nei confronti del trattato e le ragioni che ne hanno suggerito l'adozione. La notificata può essere revocata in un qualsiasi momento prima che abbia effetto e se in un termine non inferiore a tre mesi, nessuna delle parti solleva obiezioni, l'ente può applicare il provvedimento indicato all'atto di notifica; nel caso in cui vi sia una parte che solleva obiezione, si dovrà far ricorso alla mediazione, conciliazione o accordo per risolvere la questione. Se entro dodici mesi successivi non si è trovata una soluzione, ogni parte può sottoporre la questione dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia o sottoporre la questione ad arbitrato.

Per le controversie che riguardano l'esistenza di vizi del volere ci si può rivolgere al Segretariato delle N.U. che cercherà, mediante conciliazione o nominando una Commissione di conciliazione, di risolvere amichevolmente la questione.


29. La rappresentanza.

Anziché agire direttamente, uno Stato può farsi rappresentare da un altro Stato per il compimento di alcuni atti di diritto internazionale. Il rapporto di rappresentanza si instaura attraverso un atto unilaterale del rappresentato diretto a conferire i poteri al rappresentante( mandato della Gran Bretagna all'Italia di rappresentarla con la Libia).Un rapporto di rappresentanza può essere istituito anche attraverso una norma di un trattato senza che esso perda il carattere di atto unilaterale. Se nel trattato di protettorato è inserita la clausola di rappresentanza obbligatoria, lo Stato protetto non potrà gestire direttamente gli affari esteri ma dovrà sempre farsi rappresentare dal protettore


III: Gli atti delle Organizzazioni Internazionali.

Le organizzazioni internazionali, sia quelle che operano a livello mondiale (Organizzazione delle Nazioni Unite e Istituti specializzati) che quelle operanti a livello regionale (Unione Europea, Consiglio d'Europa) hanno il potere giuridico di concludere accordi. Inoltre alcune organizzazioni costituiscono il centro di discussione e di elaborazione degli accordi che poi vengono presentati e aperti agli altri paesi per le ratifiche e le adesioni.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad esempio, può anche emettere pareri, raccomandazioni e risoluzioni cui gli Stati membri dovrebbero adeguarsi. Le risoluzioni delle Nazioni Unite non sono vincolanti e obbligatorie, a meno che lo Stato non voglia accettarle: in quel caso, ogni comportamento contrario alla risoluzione costituirà violazione di una norma internazionale, e quindi, fatto illecito anche se, ove lo Stato non si adegui ad una data risoluzione e dichiari di non volerla accettare, c'è da chiedersi che cosa accada: l'art.41 elenca una serie di misure utili a "rinforzare" l'efficacia delle decisioni prese dal Consiglio di Sicurezza la cui efficacia, oggi, è molto diminuita. Le Nazioni Unite possono promuovere la redazione di dichiarazioni di principi ed adottarle, con valore di "soft law", dal momento che esse potrebbero anche rappresentare la base per la formazione di norme consuetudinarie o offrire elementi fondamentali per determinare il contenuto di nuovi accordi. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1984 sui diritti umani ha determinato la creazione di norme di diritto cogente, cioè inderogabili, che prevalgono anche sulla norma della Carta delle Nazioni Unite concernente la cosiddetta giurisdizione domestica o dominio riservato.



IV. Gli atti comunitari

Per l'espletamento dei loro compiti, il Consiglio e la Commissione Eur. adottano decisioni attraverso degli atti comunitari quali: direttive, regolamenti, decisioni e raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutte le sue parti e direttamente applicabile a tutti gli Stati membri.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e vincola tutti i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non solo vincolanti per gli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato cui è rivolta solo per l'obiettivo da raggiungere, salva la competenza degli organi nazionali per decidere che mezzi adottare per il conseguimento dell'obiettivo. Lo Stato può in molti casi provvedere a perseguire i risultati indicati attraverso l'emanazione di una legge o di un provvedimento amministrativo, sempre che la direttiva non contenga delle disposizioni già presenti nell'ordinamento interno dello Stato. Generalmente è prevista l'indicazione di un "dies a quo" per consentire allo Stato destinatario di adeguare la normativa interna alla direttiva comunitaria, nel lasso di tempo che intercorre tra l'emanazione della stessa e la sua entrata in vigore.

A questo proposito distinguiamo le direttive rivolte a tutti gli Stati, che entrano in vigore alla data stabilita o, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, e le direttive rivolte agli Stati singoli, che sono notificate agli stessi ed acquistano efficacia con la notifica. Che si tratta di atti a carattere legislativo lo si desume dal contenuto degli emendamenti aggiunti dal trattato di Mastricht ( 1992 ) all'art. 189 del trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea - CEE, con i quali si indicano le procedure per l'adozione dei singoli atti comunitari aventi carattere legislativo. Si tratta, quindi, di atti che vincolano nei risultati.

Lo scopo delle direttive è quello di uniformare la disciplina legislativa su una data materia in tutti gli Stati dell'Unione. Ciò significa che lo Stato cui la direttiva è rivolta per armonizzare la propria legislazione, deve adeguarla a quella degli altri stati essendo stata questa assunta come modello cui adeguarsi. Tutte le direttive presentano delle caratteristiche costanti: hanno un "preambolo", i c.d. considerando, in cui richiamano i precedenti normativi e le motivazioni che hanno spinto all'adozione della direttiva, un 'corpo' in cui sono indicati gli obiettivi da raggiungere con l'indicazione degli obblighi a carico dei destinatari, e delle "disposizioni finali", quali quelle sul termine iniziale di efficacia e quelle sulla procedura di pubblicazione. Le direttive possono essere precise e dettagliate: in questo caso il loro contenuto è così particolareggiato da non consentire agli Stati destinatari alcun margine di discrezionalità, al punto che al legislatore non rimane altro che procedere al suo integrale recepimento, senza alcuna possibilità di modifica. In questi casi la direttiva produce un effetto diretto, paragonabile a quello dei regolamenti ed in tale circostanza lo Stato è tenuto ad applicare la direttiva. Anche se va precisato, così come ha chiarito la Corte di Giustizia Europea, che una direttiva idonea a produrre effetti diretti non può di per se creare obblighi a carico di un singolo e le disposizioni in essa contenute non possono essere fatte valere nei confronti del singolo. Inoltre, oltre gli atti comunitari indicati, previsti per la realizzazione delle varie politiche, la Comunità è dotata dei poteri impliciti ed il Consiglio può superare qualunque limite posto al suo potere, deliberando all'unanimità, dopo aver consultato il Parlamento, quando una azione risulti necessaria per il raggiungimento di uno scopo. Regolamenti, direttive e decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del trattato istitutivo.

I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità ed entrano in vigore alla data stabilita o, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Direttive e decisioni sono notificate ai loro destinatari ed entrano in vigore dalla loro notificazione. Infine, il Consiglio Europeo è in grado di superare i limiti imposti dalle norme pattizie, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento Europeo, se un'azione è necessaria al raggiungimento degli scopo della Comunità.





Altre innovazioni riguardano il riferimento alla corruzione dell'organo (art.50) come causa di vizio del consenso, nonché il rilievo dato alla coercizione del consenso attraverso l'uso della violenza ed in particolare la violenza esercitata contro uno Stato.

L'introduzione di questa norma si scontrava con uno dei princìpi cardini del diritto internazionale secondo cui un patto è valido solo nei confronti degli Stati contraenti e non nei confronti di Stati terzi: detto principio applicato al Patto avrebbe comportato l'obbligo della registrazione solo per i Paesi membri della Società delle Nazioni e non per i Paesi terzi estranei alla Società delle Nazioni.

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