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CENNI NORMATIVI ALLA LEGISLAZIONE SUI BENI CULTURALI
Dei luoghi frequentati dai pellegrini e dei loro percorsi rimane traccia storica nelle strade, nei monumenti, nei paesi che ancora oggi permangono. Alcuni hanno mantenuto salda la loro integrità fisica e intatto lo spirito religioso, altri hanno subito notevoli trasformazioni e dell'originario sito rimane solo qualche traccia. È interessante a questo punto fare un breve cenno alla legislazione che tutela i beni ed i luoghi di interesse culturale e storico essendo fuori dubbio che la salvaguardia dei luoghi e delle strade percorse dai pellegrini può trovare collocazione solo nell'ambito di quella normativa. In primo luogo occorre esaminare la tutela che le cose di interesse storico e artistico trovano nella nostra legislazione.
I beni di tale categoria possono essere di proprietà sia di soggetti pubblici che di privati. Se la proprietà è pubblica si applicano le norme di cui agli artt. 822 e 824 c.c., mentre se è privata , previo loro inserimento in un apposito elenco tenuto dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, sono assoggettati alle norme del codice civile.
La violazione delle norme di cui sopra comporta, per i contravventori, l'assoggettamento a sanzioni non solo civili e amministrative, ma anche penali.
Le sanzioni penali, vengono applicate nei confronti di tutti coloro che compiono atti che possono depauperare il patrimonio storico, artistico, archeologico ecc., indipendentemente dall'essere e beni catalogati o meno.
A quanto sopra va aggiunto che il nostro legislatore fu dal 1939 al fine di evitare la dispersione, il degrado e la distruzione del patrimonio artistico, storico ed archeologico del nostro paese, ha emanato la legge 16/1939 n°1089 che al suo articolo 1 definisce beni culturali tutti i beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico.
E' fuori discussione che per beni culturali si devono intendere tutti quelli che sono riferibili all'individuo, alle sue attività intellettuali, manuali, artistiche, alla sua storia, al suo ambiente, alla sua evoluzione e a quella del territorio nel senso più ampio.
Tali beni, che possono appartenere tanto a soggetti privati quanto allo Stato ed ad altri enti pubblici, sono sottoposti ad un particolare regime volto a tutelarli e proteggerli e sotto il controllo del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
A questa si è aggiunta la legge 29/06/1939 n°1497e successive modifiche che, se pur si limitava ad esaminare il lato puramente estetico dei singoli beni, andava ad indicare quali meritevoli di tutela:
le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali, così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze.
A cura delle Regioni vengono compilati due distinti elenchi, il primo per i beni di cui ai precedenti numeri 1 e 2, il secondo per le località di cui ai numeri 3 e 4.
Ai proprietari dei beni inseriti nel primo elenco deve essere, per via amministrativa, notificata l'inclusione di questi fra quelli di notevole interesse pubblico.
Tale atto viene trascritto alla conservatoria dei pubblici registri immobiliari.
I progetti dei lavori che li riguardano devono essere approvati dall'autorità regionale (Sovraintendenza alle Belle Arti).
Il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali può annullare l'autorizzazione regionale già concessa, così come può rilasciarla direttamente ove la Regione non abbia provveduto nel termine.
L'elenco delle località inserite nel secondo gruppo viene invece pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, previa la facoltà degli interessati di proporre opposizione nei termini stabiliti dalla legge, diventa definitivo.
Nella stessa ottica, anzi, riferita ad un aumento sempre maggiore della tutela (ciò è infatti tipico della società contemporanea), si muove la legge Galasso n°431 del 1985 e più precisamente l'art. 2 della L. 431/85, il quale contiene una proposizione generale di principio, in base alla quale le disposizioni per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale costituiscono "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica", dando con ciò particolare valore ai beni tutelati.
La legge pone un vincolo paesaggistico generalizzato per svariate categorie di beni da tutelare e al riguardo per:
le zone di interesse archeologico ;
le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.
L'art. 1bis della 431 prevede l'obbligo di adozione di piani territoriali paesistici, in base al quale le Regioni sono tenute alla redazione di tali piani con i quali, con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, i beni e le aree elencate dall'art. 1 vengono sottoposti a specifica normativa d'uso e di valorizzazione.
Il piano paesistico deve disporre e regolamentare:
a) le zone di rispetto;
b) il rapporto tra aree libere e aree fabbricabili in ognuna delle zone comprese nel piano;
c) la normativa relativa ai diversi tipi di costruzioni consentite;
d) la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;
e) la normativa per la protezione della flora.
I piani paesistici devono essere redatti con la collaborazione della Sopraintendenza per i beni ambientali ed architettonici e degli uffici tecnici dei Comuni interessati, secondo le direttive regionali.
La legge n°431/1985 ha previsto anche un regime di salvaguardia, stabilendo, fino all'adozione dei piani paesistici, il divieto assoluto di ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché di ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
La presenza di un piano paesistico impone l'obbligo di chiedere, per effettuare interventi nelle zone soggette, il preventivo nulla-osta della Regione (che si configura come presupposto necessario, ma non sufficiente, per il rilascio del provvedimento concessorio del Sindaco).
La violazione delle norme in materia comporta l'applicazione di severe sanzioni sia penali che amministrative, oltre al risarcimento del danno e alla distruzione delle opere illecitamente edificate.
Oltre la speciale protezione offerta dalle leggi citate (1939-1985), da non dimenticare l'art. 734 del codice penale, che punisce chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo , distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità.
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