Le crisi di governo e il presidente della repubblica; la linea distintiva
tra crisi e rimpasti
Qualora le dimissioni governative siano formalmente volontarie, il capo
dello stato può invitare il governo a ritirarle, rimanendo in carica fino a
quando le camere non decidano di revocare la fiducia. Ma giuridicamente il governo non ha l'obbligo
di aderire né all'una né all'altra di queste eventuali sollecitazioni; e
l'unico dovere è quello di assicurare il disbrigo degli affari correnti. Anche
nei casi più recenti, il capo dello stato si è sempre limitato a rivolgere un
invito di presentazione alle camere; e nella prassi il suo sfavore non ha
nemmeno atteso il voto di sfiducia, bensì ha troncato la discussione,
rinnovando le proprie dimissioni nelle mani del presidente della repubblica.
Il fatto che nel nostro ordinamento il capo dello stato non possa
rifiutare incondizionatamente l'accettazione delle dimissioni spiega il perché
non si determini una vera e propria crisi quando si ha l'elezione di un nuovo
presidente della repubblica. In situazioni del genere il governo presenta in
verità le dimissioni; ma queste vengono puntualmente respinte e non
rappresentano altro che un gesto puramente formale d'ossequio, ispirato al
ricordo dell'ordinamento statutario e ad esigenze di galateo istituzionale. La
sola situazione ipotizzabile si avrebbe nel caso che l'elezione del nuovo
presidente della repubblica costituisse l'occasione del dissolversi della
coalizione di governo: allora le dimissioni governative potrebbero anche venire
accettate.
Si parla poi dei cosiddetti rimpasti ministeriali. Per rimpasto
s'intende la sostituzione di uno o più ministri, operata senza aprire una crisi
di tutto il governo. Ma la figura in questione è fortemente problematica. In
linea di massima, la demarcazione dovrebbe essere tracciata ponendo l'accento
sulle ragioni della nomina dei nuovi ministri: se queste fossero squisitamente
politiche, la crisi diverrebbe allora inevitabile; se invece si trattasse di
motivi personali, l'ostacolo sarebbe superabile mediante il rimpasto.