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PROPRIETA' E POSSESSO
IL DIRITTO DI PROPRIETA'. VARIETA' DI STATUTI PROPRIETARI
Il diritto di proprietà ha assunto il modello del diritto soggettivo, che è il potere attribuito per il soddisfacimento di un proprio interesse. La proprietà privata fu introdotta colla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, votata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948, cui l'art.17 sulla "proprietà personale o in comune cogli altri". Oggi l'art.832cc. Ammette la superiorità della proprietà senza indicarne condizioni, scopi o confini. I limiti e gli obblighi sono nella seconda parte dell'articolo, che fa si che la norma si adegui ai mutamenti temporali, perché il fine deve essere "la funzione sociale" espressa dall'art.42 del 1948. Ma la proprietà non è solo una funzione sociale, è essenzialmente un diritto, un potere riconosciuto su una cosa. I limiti sono necessari come gli obblighi perché non sia illimitata, per trovare un punto di equilibrio tra individuo e collettività. Da un lato, se non ci sono norme speciali, la proprietà è illimitata, dall'altro si vede come il proprietario può fare quel che vuole purché non sia espressamente vietato. Non occorrono cioè norme specifiche su cosa il proprietario può fare. Poi il concetto di proprietà espresso dall'art.832cc. Divide la proprietà per certe categorie di beni. Ci sono vari "statuti"proprietari, perché non tutti i beni vengono apprezzati allo stesso modo. Ma non se ne occupa l'art.832cc., che espone un concetto indipendente dalla natura dei beni. Certo, i beni sono di diverso valore, ma si tratta di settori specifici. Le norme di legge ordinarie che impongono limiti alla proprietà, è una norma di attuazione del diritto stesso, se no la pienezza dell'art.832cc. Sarebbe superata. "Pienezza" si intende il massimo che la legge può concedere (in determinate circostanze). E' la stessa natura del bene, che restringe o allarga il concetto di pienezza. E' l'art.810cc. che esprime il concetto di "bene giuridico", a distinguere le varie classificazioni nella realtà (abitazione, lavoro, traffico, igiene, estetica, ambiente, ecc.). Il diritto di proprietà su un bene comporta anche un obbligo; es. art.44 Cost. sui 'vincoli sulla proprietà terriera privata, perché sia sfruttata al meglio'. Ci sono sanzioni e addirittura l'espropriazione, se il proprietario abbandona il posto (Art.42 cost. e 838 Codice civile). Oggi sono più importanti privati (distanza tra le costruzioni, rapporti di vicinato). L'Art.845cc. parla di "regole particolari per la proprietà fondiaria stabilite da norma speciali". Pienezza dunque relativa alla natura del bene e alla sua funzione sociale; es. lo Stato e la p.a. possono porre dei vincoli per interesse pubblico. Caratteri e disposizioni diverse invece per la comproprietà delle associazioni non riconosciute, società di persone e persone giuridiche. Qui, per la comproprietà dei beni, si guarda lo scopo.
IL POSSESSO. IL RAPPORTO FRA "FATTO" E "DIRITTO"
E' l'art.1140cc. che definisce il possesso, concentrandosi sull'"attività reale su una cosa", cioè la condotta del proprietario su un diritto reale minore, o di un proprietario dunque o un diritti reale minore, o di un proprietario dunque o un titolare di diritti reali di godimento su cosa altrui. Non c'è il minimo elemento di presenza di un titolo giuridico, in questa definizione. Il possesso cioè non è un diritto astratto, conta la condotta effettiva del possessore indifferentemente se c'è un titolo o no. Esso non è né lecito né illecito, si impone come agire oggettivo. E' tutelato come se fosse un diritto giuridico. E' nella proprietà, invece, che si valorizza il titolo, e qui invece la condotta al contrario non conta. Il possesso, comunque, indica necessariamente il comportamento di un diritto reale, sia esso di proprietà o di godimento su cosa altrui. Conta il comportamento, e nemmeno il tempo (1 anno o 1 giorno), e vale anche se il bene è di altri. Inoltre si deve vedere ai terzi che si sta "possedendo", non contano cioè le convenzioni interiori del soggetto, ma la sua condotta soggettiva. Il titolo non centra. La detenzione, invece guarda il contratto, il titolo (es. il detentore può dare una casa in locazione), il possesso guarda all'attività fuori dal contesto regolante. Infine, secondo
l'art.1144cc. non si può parlare di possesso nei confronti di un'attività di un soggetto che saltuariamente e occasionalmente venga a godere di un bene.
GLI EFFETTI DEL POSSESSO
Il possesso è una situazione di effettività, che scaturisce dalla condotta del soggetto. Ora vediamo gli effetti del possesso. Sono classificabili secondo 2 ordini:
A protezione del possesso effettivo da turbative esterne (spoliazioni).
B usucapione, cioè il possesso che diventa proprietà.
Si può ripristinare una di queste 2 situazioni se infranta, mediante azioni possessorie (art.1168cc.) e azioni petitorie.
I motivi sono:
1) pacifica convivenza, niente giustizia personale.
2) non interrompere il titolare nel godimento del suo bene.
3) non intaccare questo stato di cose.
Se oltre al possesso c'è il titolo, più successo ha un'eventuale azione petitoria, che avvia una ricerca fino al titolo originario, trasmettendolo infine all'avente causa in giudizio petitorio. Per la tutela possessoria si guarderà invece l'esistenza del possesso, per l'eventuale ripristino della situazione. Il possessore è tutelato anche contro chi eventualmente ha il titolo, ma in un giudizio separato, (ovvio, il possesso prevale sul diritto solo in un primo tempo, dopo prevarrà il proprietario). Le azioni possessorie tutelano l'effettività del possesso, quelle petitorie la titolarità.
USUCAPIONE
L'usucapione è il protrarsi di una situazione di possesso nel tempo, che il legislatore trasforma in proprietà, con tanto di titolo (a titolo originario si dice). La proprietà è un diritto eterno, che non decade mai, A meno che non ci sia la contemporanea inattività del proprietario, e l'attività possessoria di un terzo, non si ha l'usucapione (da considerarsi anche il tempo). L'inerzia del proprietario è elemento necessario ma non sufficiente per l'usucapione.
Queste sono le esigenze generali di fronte cui cade il diritto di proprietà:
1) garantire rapporti giuridici certi consolidatisi nel tempo.
2) libera circolazione ricchezza.
3) massimo sfruttamento della ricchezza.
Requisiti per l'usucapione:
1) Pacifico, cioè senza violenza deve essere avvenuto il possesso.
2) Pubblico, non clandestino.
3) Continuo, non in senso cronologico ma secondo la natura del bene.
4) Non interrotto, non deve cioè mettersi in mezzo il proprietario.
Non conta la buona fede del possessore.
Poi c'è l' "usucapione abbreviata", regolata dall'art.1159cc.
Beni immobili: i 4 requisiti per 20 anni, questa è usucapione ordinaria.
: i 4 requisiti più la buona fede, bastano 10 anni: usucapione abbreviata.
Beni mobili registrati: i 4 requisiti, 10 anni (con buona fede) per abbreviata.
Beni mobili: i 4 requisiti, 20 per ordinaria, 10 anni (con buona fede) per abbreviata.
L'art. 1153 costituisce un'eccezione, per i beni mobili, che genera l'acquisto immediato della proprietà, e non a seguito del protrarsi nel tempo (colui a cui sono alienati i beni da chi non è proprietario mediante possesso, se in buona fede, e se alla consegna c'è un titolo di trasferimento della proprietà). L'usucapione vale anche per i diritti reali; es. si ha possesso a titolo di servitù valido per l'usucapione, solo se è servitù apparente (art.1061cc.). Se è una servitù non apparente, si può ottenere l'azione possessoria ma non l'usucapione.
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