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DANNO DA PROCREAZIONE - responsabilità civile extracontrattuale




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DANNO DA PROCREAZIONE - responsabilità civile extracontrattuale


L'articolo 2043 del codice civile disciplina il risarcimento da parte di terzi quando la condotta dolosa o colposa cagioni un danno ingiusto ad altri. CONDOTTA DOLOSA O COLPOSA significa che bisogna risarcire il danno quando si hanno atteggiamenti sia intenzionali che non i quali causino danni altrui, DANNO INGIUSTO indica un interesse giuridicamente protetto di un soggetto (definito dall'art 1) mentre CAGIONA rappresenta il nesso di causalità tra il danno e l'azione dolosa o colposa ( il danno deve verificarsi necessariamente a causa della condotta "CONDITIO SINE QUA NON") mentre l'art 2059 disciplina il danno non patrimoniale che si è obbligati a risarcire comunque secondo i termini previsti dalla legge. DANNO PATRIMONIALE è quel danno che va a ledere la sfera patrimoniale dell'individuo e si divide in DANNO EMERGENTE che consiste in una diminuzione del patrimonio e LUCRO CESSANTE che consiste nel mancato guadagno determinato da un fatto dannoso , il DANNO NON PATRIMONIALE è il danno provocato direttamente alla persona senza lederne il patrimonio (ad esempio lesioni all'onore , alla salute ecc..)

IL DANNO DA PROCREAZIONE indica il danno cagionato con l'atto stesso della procreazione , quando il nato eredita malattie geneticamente trasmissibili o viene contagiato con una malattia sessualmente trasmissibile a causa anche di errate diagnosi mediche che non consentono alla donna di esercitare il diritto ad abortire. Un primo caso giudiziario che affronta questo tipo di danno risale al 1950 dove il tribunale di piacenza riconosce la responsabilità civile di due genitori portatori della LUE di aver trasmesso, pur essendo consapevoli dei rischi, mediante l'atto carnale di procreazione la malattia alla figlia e di condannarla a sviluppare tale patologia. Un primo problema si pone nella mancanza di soggettività giuridica del concepito, in base all'art 1 del codice civile secondo il quale la capacità giuridica si acquista con la nascita ed un altro problema si pone considerando come "atto illecito" il concepimento stesso poiché senza concepimento non vi sarebbe stato nemmeno il nascituro e dunque tantomeno il problema. Riguardo la definizione di "soggetto" si hanno due tesi:

TESI SINCRONICA che interpreta letteralmente l'art 1 del c.c secondo cui dunque il concepito non è un soggetto giuridico e dunque non ha diritto al risarcimento

TESI DIACRONICA, quella odierna, considera che il nesso causale crei una connessione tra condotta e danno oltre il tempo per cui se il danno si può manifestare solo dopo la nascita e quando il neonato acquisisce piena capacità giuridica esso ha tutto il diritto di chiedere il risarcimento del danno da procreazione.

Individuando nell'atto della procreazione l'atto colposo si va incontro ad alcune incongruenze con altri articoli della carta costituzionale o della carta dei diritti dell'uomo, secondo i quali la procreazione risulta essere un diritto così come il poter costruire una famiglia tutelata dall'ordinamento italiano , dunque i due genitori sembrano colpevoli di aver fatto in realtà valere il proprio diritto alla procreazione (senza contare che se venisse di fatto proibito a coppie portatrici sane di malattie geneticamente trasmissibili di procreare per evitare danni alle progenie si andrebbe incontro a discriminazioni pesanti). Un altro problema sorge nel momento in cui si vuole individuare il DANNO INGIUSTO che per definizione è la lesione di un interesse giuridicamente tutelato: in questo caso ci si trova di fronte al dilemma di dover scegliere se rappresenti un danno maggiore mettere al mondo un figlio malato oppure non farlo proprio nascere, ovvero si discute se considerare come danno "la vita non voluta" del figlio comparandola però alla sua alternativa che è "la non vita". In caso dunque di non vita il danno non sussiste e quindi non si può configurare alcuna responsabilità , ma la non vita, al contrario della vita seppur menomata, non rappresentava alcun tipo di interesse da proteggere giuridicamente . la comparazione vita o non vita risulta difficile pertanto si è preferito individuare il danno non tanto in una di esse quanto nell'obbiettività del vivere male ovvero si configura come danno "in re IPSA" senza considerare le alternative = questa volontà evidenzia una nuova definizione di concepito quale "centro di interessi giuridicamente tutelato" al quale non vengono riconosciuti tanto dei diritti quanto delle aspettative essendo non ancora dotato di capacità giuridica. L'aspettativa del concepito in questo caso è quella del "nascere sano" ed è esso pur non essendo un soggetto giuridico è comunque tutelato da altre leggi per cui questa definizione permette di collocarlo nell art 2043 come soggetto giuridico del danno ingiusto , dove il danno ingiusto è causato dal ledere l'aspettativa del concepito a nascere sano. In conclusione si può applicare l'illecito e la responsabilità extracontrattuale anche all'interno di una famiglia e se si lede l'aspettativa del concepito a nascere sano esso può chiederne il risarcimento una volta nato e una volta a acquistata la capacità giuridica prevista dall'art 1 c.c. le principali falle giuridiche sono innanzitutto la possibilità di considerare, come da legge, la condotta dolosa o colposa se essa è rappresentata dall'atto sessuale in sé non può essere considerata né NON IURE ovvero non giustificata dall'ordinamento 8anzi la legge tutela il diritto al concepimento) né CONTRA IUS ovvero contro qualcuno perché all'atto del concepimento il soggetto del danno non c'è ancora!in secondo luogo il RISARCIMENTO DEL DANNO PREVISTO DALLA LEGGE non è quantificabile perché non si può dare un prezzo alla vita confrontandola con l'unica alternativa possibile che è la non vita e che non è un diritto = soluzione finale si considera il danno IN RE IPSA ovvero in sé dove il nascere menomato non è un danno alla salute ma secondo l'obbiettività del vivere male è un danno in sé stesso e va risarcito.

Un altro tipo di danno da PROCREAZIONE è quello per RESPONSABILITà MEDICA ovvero quando il concepito eredita malattie genetiche a causa di imperizie mediche ledendo il diritto di autodeterminazione della madre ed il diritto ad abortire in quanto non consapevole per errore altrui della situazione. Il problema anche qui si pone nel considerare quale sia il diritto da tutelare, se sia il diritto a nascere sano contro però il diritto a non nascere se non sano che sembra un'ovvia contraddizione. In base alla legge il risarcimento può essere chiesto dai genitori per mancata informazione riguardo le condizioni del nascituro e lesione del diritto di autodeterminazione della donna, e dal figlio nel caso in cui l'imperizia del medico non abbia permesso di risolvere prima della nascita il problema genetico (nel caso in cui la malattia non è curabile il medico non è tenuto a risarcire poiché non esiste un "diritto a non nascere se non sani" in quanto l'ordinamento italiano tutela la vita anziché la non vita, condizione che peraltro non avrebbe nemmeno campo di applicazione essendo priva di un soggetto giuridico).


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