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Le autonomie della persona




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LE AUTONOMIE DELLA PERSONA [art. 13 - 54 - parte I + 2 e 3 +101 e seg. Cost.]


Si fa risalire la prima norma di riconoscimento dei diritti dell'uomo alla dichiarazione del 1789 in Francia, ma anche la Magna Charta del 1412 e la Bill of Rigths della Gran Bretagna possono essere richiamate ad origine.

La dichiarazione d'indipendenza del 1777 e l'introduzione della costituzione americana del 1787, tuttora vigente, sono altri passi di crescita dei diritti dell'uomo nella storia.

La forma di stato assolutistica della Francia di quel tempo era estremamente accentrata, senza alcuna costituzione scritta, per cui la vera novità della dichiarazione dei diritti dell'uomo francese sta proprio nella sua forma scritta.

Da quel punto in avanti tutte le costituzioni sono scritte, poste a limitare i poteri del sovrano.

L'altra novità è l'introduzione del principio di separazione dei poteri (art. 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789) che viene posto alla base della democrazia. Le citazioni della carta dei singoli diritti inviolabili sono dette libertà negative perché non implicano l'attuazione della norma che non servirebbe, basta che l'autorità non intervenga a limitarle affinché il singolo possa rivendicarle.

Per questo lo stato ottocentesco è astensionista su quei temi, diversamente da quello attuale che invece interviene a regolare le libertà per garantire la loro stessa esistenza.

La rivoluzione industriale ed il conseguente urbanesimo creano nuove situazioni giuridiche che fanno emergere nuovi diritti si seconda generazione definiti sociali. Queste sono dette libertà positive perché attengono ai fini di una piena esecutività, alla legge e non già alla mera citazione in costituzione.

A questo punto lo stato diventa interventista anche sul piano materiale per assicurare e regolare l'esistenza ed il pieno godimento di questa nuova generazione di diritti.

Sorgono così le partecipazioni statali per tutelare i diritti sociali.

DIRITTI DELLA PERSONA

I trattati internazionali sui diritti dell'uomo vengono recepiti dallo stato italiano secondo l'art. 80 cost. o si conforma ai principi del diritto internazionale universalmente riconosciuti per completare il catalogo dei diritti già contenuti nell'ordinamento

Una nuova categoria di diritti nasce in tempi recenti dall'elaborazione dei principi costituzionali in sede giurisprudenziale. Sono i diritti di terza generazione, che emergono in concomitanza dello sviluppo tecnologico e culturale del Paese (es. il dir. all'ambiente salubre che nasce negli anni 60-70 in relazione all'inquinamento; il dir. alla privacy che nasce in relazione ai mezzi di diffusione delle informazioni; la libertà di coscienza del cittadino nei confronti del servizio militare o dei medici che possono rifiutare prestazioni di un certo tipo).

Sono diritti non tutelati in maniera omogenea da tutti gli ordinamenti statali perché l'oggetto di quelle questioni non costituiva un problema tale da doversi annoverare in costituzione.

La formazione di questi nuovi diritti in sede giurisprudenziale avviene in sede d'interpretazione della costituzione ed in seguito la Corte Costituzionale ne tiene conto per le successive sentenze di legittimità delle leggi.

Nascono quindi da norme aperte, a cui si possono aggiungere nuove deduzioni tratte dallo stesso testo. Ad esempio l'art. 2, in quanto consente l'ingresso di situazioni giuridiche nuove di tipo inviolabile; questo articolo ha anche la caratteristica di far esplicito riferimento al riconoscimento dei diritti inviolabili invece di una semplice attribuzione, dando per scontata la loro preordinata l'esistenza concomitante alla stessa esistenza umana.

L'inviolabilità di certi diritti non è solo connessa alla loro natura esistenziale, ma anche al vincolo di invariabilità; per queste norme vi è il divieto di revisione costituzionale per modificarne il testo se non in senso migliorativo.

GARANZIE DEI DIRITTI INVIOLABILI.

A garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo è posto il principio di separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) che qualifica un testo normativo come costituzionale liberale. In particolare il potere giudiziario deve essere svincolato dagli altri due.

Anche la tecnica della riserva di legge sui diritti inviolabili contribuisce a garantire l'applicazione delle norme fondamentali sui diritti dell'uomo, infatti se solo il Parlamento (che è organo collegiale eletto a suffragio popolare) può intervenire a regolare il funzionamento delle libertà personali non sarà possibile da parte di singoli settori sociali imporre a tutti limitazioni oppressive.

La riserva può essere:

assoluta, quando l'intera materia deve essere disciplinata con Legge;

assoluta rinforzata, (es. art. 16 cost. sulla libertà di circolazione) quando la norma costituzionale impone orientamenti che la legge deve seguire;

relativa, come nel caso della regolamentazione sul funzionamento della P.A.;

costituzionale, con cui si impone che a regolare la materia sia una legge di tipo costituzionale.

Ulteriore garanzia è il diritto alla difesa (art. 24 cost.) che è funzionale alla realizzazione di tutti gli altri diritti, perché consente di affermare in giudizio diritti soggettivi o interessi legittimi.

L'art. 25 poi fissa il principio del giudice naturale quale unico avente competenza a giudicare per territorio e materia, che deve essere precostituito per legge. In altri termini il cittadino non può essere sottoposto a giudizio o rivendicare un diritto in giudizio davanti ad un organo giudiziario diverso da quello stabilito per legge, onde evitare strumentazioni aberranti della giustizia.

Il 2° comma dello stesso articolo stabilisce il principio della tassatività della punibilità, per cui nessuno può essere punito se non in base ad una legge intervenuta prima del sorgere della situazione giuridica da sottoporre a giudizio, dal quale nasce la relativa applicazione della sanzione. Si impone l'irretroattività, soprattutto della legge penale, affinchè non esistano leggi ad hoc per punire un comportamento non regolato precedentemente. Nell'ambito penale non esiste la possibilità di applicare norme per interpretazione analogica; o il reato è espressamente codificato o non è reato.

Il 3° comma, attraverso una riserva di legge, garantisce la libertà personale, a sua volta riconosciuta dall'art. 13 cost., completata dalla riserva di giurisdizione, espressa al comma 2 dell'art. 13 cost., per cui il giudice può limitare la libertà personale '.con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge'.

L'autonomia della Magistratura (art. 101 cost., '. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.') chiude il circolo delle garanzie costituzionali a tutela della libertà personale.

DIRITTI DELLA PERSONA

Art. 2 cost. 'La Repubblica riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo sia come persona che nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità.'

Esistono vari criteri di lettura dei diritti dell'uomo e fra questi vi è quello relativo all'aspetto sociale, nell'ambito delle forme associative in cui l'uomo esprime la sua personalità.

I diritti di terza generazione elaborati dalla Corte Costituzionale completano il catalogo di quelli enucleati dalla costituzione, pertanto si ritengono di livello costituzionale anche se non sono esplicitamente riportati in essa.

LIBERTà PERSONALE [art. 13 cost.].

'La libertà personale è inviolabile'.

L'inviolabilità di certi diritti esplicitati in costituzione, che come si è già detto consiste anche nell'invariabilità degli enunciati come divieto inespresso alla revisione (mentre è espresso quello della forma repubblicana nell'art. 139), si riferisce fondamentalmente al fatto che non si può imporre alcuna restrizione di libertà (arresto o perquisizione), se non per casi previsti dalla legge, e non si può commettere violenza (fisica o morale) su chi si trovi in stato di restrizione della libertà. L'ammissione delle eccezioni sottrae all'arbitrio amministrativo o giurisdizionale un simile potere. Infatti i provvedimenti restrittivi previsti dalla legge penale (riserva di legge assoluta) sono applicabili (o convalidabili, nel senso che sono eseguiti di iniziativa della forza pubblica nei casi stabiliti dalla legge con flagranza di reato) solo dal giudice (riserva giurisdizionale) con atto motivato che chiarisca la fattispecie giuridica configuratasi (art. 27 cost. presunzione di non colpevolezza). Il terzo comma dell'art. 13 prevede l'eccezione che la legge penale disciplina come flagranza di reato, quando il prescrive l'arresto immediato (nel senso di non mediato) obbligatorio da parte del pubblico ufficiale, ma anche del semplice cittadino che in quel frangente ne ha la veste.

Il fermo di polizia deve essere comunicato all'autorità giudiziaria entro 48 ore, mentre altre 48 devono bastare al giudice per confermare l'arresto.

In ogni caso le persone arrestate non possono subire violenza.

SISTEMA GIUDIZIARIO PENALE



3° grado

Corte di cassazione


2° grado

Corte d'appello a) b)




Corte d'assise d'appello c)



a) Pretura penale



1° grado

b) Tribunale penale




c) Corte d'Assise



La corte di cassazione interviene previo ricorso della parte che ritiene leso un suo diritto in sede giurisdizionale (vizio) di 1° e 2° grado.

Il giudice di cassazione non è di merito, ma di sola legittimità della sentenza.

La sanzione penale può essere solo detentiva oppure anche pecuniaria.

Il provvedimento restrittivo può essere limitato, es. arresti domiciliari o in luogo di cura, semilibertà, permessi, ecc.

Possono anche esserci provvedimenti accessori come il ricovero in ospedale psichiatrico o l'ingresso in comunità agricole di recupero.

Fin dal sorgere del procedimento è concesso a tutti il diritto alla difesa, assicurato anche ai meno abbienti da apposite norme di legge sul patrocinio gratuito.

Tutti i provvedimenti restrittivi possono essere contestati dal soggetto con ricorso in cassazione.

L'art. 25 fissa l'irretroattività della legge penale e la sua tassatività. Il giudice naturale è colui che in astratto la legge identifica come competente a decidere del caso onde evitare giudici ad hoc o ad personam.

LIBERTà DI DOMICILIO [art. 14 cost.].

'Il domicilio è inviolabile'.

Il domicilio secondo il codice civile è il luogo ove si svolgono gli interessi della persona, ma per il diritto pubblico è un concetto molto più ampio, in quanto si fa riferimento a tutti gli ambiti in cui la persona cerca il suo individualismo.

La garanzia (doppia: di legge e giurisdizione) trova un limite nei casi specifici previsti dalla legge, quando le forze di polizia possono intervenire nel domicilio per svolgere funzioni di indagine.

Qui si innesca la dicotomia tra luogo pubblico e luogo privato.

LIBERTà e segretezza Della corrispondenza [art. 15 cost.].

'La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili'.

Questo principio è correlato al successivo sulla libertà di manifestazione del pensiero. Il mezzo trasmissivo può anche non essere quello tradizionale della lettera, ma anche una comunicazione telefonica, ed ogni altro sistema tecnologico, inclusa, da poco, anche la posta elettronica.

La limitazione di questa libertà è garantita da una riserva di legge (il codice postale; es. ispezione postale) e una di giurisdizione perché il giudice può ordinare motivatamente di intercettare la corrispondenza o le comunicazioni (anche cellulari) di una persona sottoposta ad indagine.

È un'estensione concettuale del domicilio.

LIBERTà DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO [art. 21 cost.].

'Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altra forma di diffusione'.

Si riferisce principalmente alla stampa (più in generale all'informazione) ed è di preambolo a specifiche manifestazioni come la libertà dell'arte e della scienza ed il loro insegnamento enunciata nell'art. 33.

È un naturale complemento dell'art 13 ed è norma che mostra il suo intento di reazione a restrizioni di notevole peso specifico avvenute nel passato (censura, oscuramento) nei confronti della libertà di stampa.

A differenza della libertà di corrispondenza, quella di pensiero implica non un determinato, ma un numero imprecisato di destinatari generici.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni (forme di condizionamento preventivo) o censure (forme successive). Le autorizzazioni non collimano con l'inviolabilità di un diritto perché per poterlo esercitare non ha bisogno di nessun intervento dell'autorità pubblica.

Nessuna delle libertà fondamentali è priva di limiti, perché il suo esercizio può ledere i diritti di terzi.

La stampa è regolata dalla L. 47/1948, approvata dall'assemblea costituente. Il sequestro dello stampato è previsto per due motivi: mancata indicazione dei responsabili e delitti previsti dalla legge sulla stampa. La legge prevede però solo la prima possibilità, ma non è escluso che non si possano ledere diritti altrui.

In specifici casi di urgenza l'ufficiale di P.S. può sequestrare il corpo del reato (il giornale), ma entro 24 ore deve trasmettere l'atto al giudice per la convalida che deve giungere entro ulteriori 24 ore (si configura un parallelo con la flagranza di reato). Il limite discrezionale nei casi di 'buon costume' è più labile perché il suo concetto varia con i tempi ed è associato a valutazioni estremamente soggettive (etiche, religiose e filosofiche).

Il contesto normativo è la base di configurazione per la libertà di diffusione radio televisiva. Il problema si pone con l'introduzione delle reti private fino alla L. 223/90 (legge Mammì) derivante dal monito dell'88 della Corte Costituzionale su come formulare la legge. Attualmente la disciplina è ancora dettata dalla 223/90 che però non cura l'aspetto della forma applicativa del diritto di comunicare. Il diritto di informare è una libertà fondamentale, ma è esercitabile solo in presenza di requisiti e presupposti sociali ed economici. C'è inoltre il diritto di informarsi e quello di essere informati con l'aspetto importante della selezione, filtraggio e della trattazione delle notizie.

Oggi è molto di attualità l'aspetto opposto alla libertà di pensiero, quello dell'influenza sull'opinione pubblica dei mass media, il cosiddetto conflitto di interessi da parte di chi possieda più testate giornalistiche di varia natura ed eserciti attività politica, ed il conseguente problema della 'par condicio', ossi la pari opportunità di trasmettere il proprio messaggio politico. Ciò implica necessariamente la negazione del principio di libertà di pensiero, perché presuppone l'influenza di una persona o di un potere politico sui giornalisti e sulle testate giornalistiche o meglio sui mezzi di comunicazione di massa (televisioni pubbliche e private, giornali, ecc)

La giurisprudenza costituzionale ha esteso a tutti i supporti trasmissivi possibili la libertà di pensiero.

La limitazione di tutti i diritti inviolabili ha gli stessi limiti ed eccezioni previste per la libertà personale.

LIBERTà religiosa [art. 16 cost.].

'Tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma .'.

Tra le più anticamente rivendicate dall'uomo.

Si scinde in tre diritti: professare liberamente in forma singola o associata; diritto di fare proselitismo (evangelizzazione); diritto di esercitare le pratiche connesse al culto. Un quarto aspetto potrebbe essere quello di associarsi, ripreso dall'art. 20.

Unico limite è il buon costume.

Lo stato italiano è laico e pone tutte le confessioni sullo stesso piano (art. 8 cost.) stabilendo norme convivenza con le comunità religiose (art. 7 cost.) come i Patti Lateranensi (diviso in Trattato del Laterano che riconosce lo stato del Vaticano, e Concordato che cura aspetti riferiti anche al diritto italiano, come il matrimonio e l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole) con la Chiesa Cattolica (risalenti al 1929, sottoscritti da Mussolini e papa Pio X, rinnovati nell'84 da Craxi e papa Giovanni XXIII senza previsione di modifica della costituzione).

Le altre confessioni cattoliche si organizzano secondo i propri statuti. Essendo prive del requisito della territorialità non sono considerati stati indipendenti e gli accordi sono stati recepiti con legge (fonte atipica, in quanto normalmente sarebbe stato necessario un trattato).

DIRITTO DI RIUNIONE E ASSOCIAZIONE [artt. 17 - 18  cost.].

Sono diritti individuali estesi alle formazioni sociali. Il fenomeno associativo presuppone il diritto di riunione. La riunione è un fenomeno temporaneo, l'associazione invece è caratterizzato da una certa stabilità.

Il requisito dell'art. 17 di riunirsi senza armi e pacificamente è lo stesso della dichiarazione francese dei diritti dell'uomo del 1789.

Ci sono riunioni in luogo privato o pubblico (con preavviso di 3 giorni al Questore o all'autorità di P.S., art. 18 T.U.L.P.S.) o luoghi aperti al pubblico (es. teatro, stadio, ecc.); in luogo privato o aperto al pubblico non è richiesto preavviso, salvo che per quelle riunioni che hanno un carattere pubblico. La costituzione affida al Questore il potere di non concedere la riunione per comprovati motivi di ordine pubblico.

Forme analoghe sono la processione ed il corteo (riunioni in movimento). In ogni caso la riunione non deve avere carattere casuale, ma programmatico.

Il diritto di riunione e associazione è fondamentale e come già detto come tale non richiede un'autorizzazione per essere esercitato, ma è limitato nel merito dal fine che non può essere vietato ai singoli dalla legge penale, ossia non può avere fini illeciti. Pertanto sono vietate le associazioni per delinquere o di stampo mafioso.

Sono vietate le associazioni segrete e quelle che perseguono fini politici con associazioni a carattere militare. Per essere segreta devono esistere registri dei componenti che sono tenuti occultati e le stesse riunioni devono essere occulte. Sono di carattere militare se esiste un ordine gerarchico e sono vestite delle uniformi.

Diritto al lavoro [artt. 1, 3 e 35 cost.].


parità della donna [artt. 3 - 37 cost.].


LIBERTà DI ASSOCIAZIONE SINDACALE E POLITICA [artt. 39 - 49 cost.].

La libertà di riunione è funzionale a quella di associazione, in particolare di associazioni in partiti politici e sindacati. Le organizzazioni sindacali dovrebbero essere dotate di personalità giuridica, dovrebbero essere registrate e regolate con legge e devono avere statuti a base democratica, ma per volontà delle stesse non si è mai arrivati all'applicazione di queste norme. Anche i partiti devono ispirarsi a principi liberali nell'organizzazione interna.

Pertanto oggi entrambi si configurano come associazioni di fatto, e come tali del tutto libere e sganciate da poteri istituzionali.

Strumento nelle mani dei sindacati, meglio che dei lavoratori, è il diritto allo sciopero [art. 40].

LIBERTà di iniziativa economica e diritto di proprietà [artt. 41-42 cost.].

'L'iniziativa economica privata è libera .' [art. 41]

'La proprietà è pubblica o privata .' [art. 42 ]

Oltre al significato diretto del testo esiste un aspetto sociale per cui non sono solo diritti fondamentali dell'individuo, ma hanno anche un'importanza collettiva. La libertà economica implica il libero mercato e il regime di concorrenza.

Possono esserci dei limiti in relazione all'importanza che riveste l'economia per l'intera società, pertanto possono sorgere ingerenze da parte dello stato(il monopolio, l'espropriazione per pubblica utilità, ecc.). In ogni caso i limiti sono quello del fine sociale dello sviluppo economico e quello della sicurezza, libertà e dignità umana.

La proprietà non è più quella intesa dagli stati astensionisti, per cui il titolare del diritto reale aveva un godimento incondizionato della cosa, adesso lo stato interventista pone limiti che contrastano col concetto originario di proprietà dettando i modi di godimento e disposizione della res.


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