Il territorio ed il mare territoriale
Lo Stato stesso in quanto ordinamento mancherebbe di effettività se non
sussistesse un "territorio nazionale". Ma ciò non significa che il rapporto fra
Stato e territorio sia comparabile a quello intercorrente fra la persona fisica
ed il corpo di essa, sicché il territorio formerebbe per lo Stato l'oggetto di
un diritto sulla propria persona. Chi ragiona in questi termini non considera,
infatti, che personificato non è già lo stato-ordinamento bensì lo
stato-soggetto. D'altro canto non è neppure accettabile l'idea che sul proprio
territorio lo Stato sia titolare di un diritto reale. Quanto ai diritti reali
spettanti allo stato-soggetto, è agevole notare che il demanio ed il patrimonio
dello Stato stesso non comprendono altro che una minor parte del complessivo
territorio nazionale. Ne segue che "il territorio è un dato esteriore rispetto
allo Stato", soprattutto per che lo intenda come istituzione o come ordinamento
giuridico.
Per territorio si intende il luogo della sovranità statale, entro il
quale lo Stato dispone dello jus escludendi alios.
Nella dottrina internazionalistica domina ormai l'opinione che il mare
territoriale faccia parte integrante del territorio dello Stato; ma resta
aperto il problema dei limiti esterni di esso. Il limite delle tre miglia
marine, che pareva costituire la regola da rispettare in tal campo, risulta
superato anch'esso; oggi sembra imporsi la regola delle dodici miglia, cui s'è
adeguata l'Italia. Tuttavia il limite del mare territoriale può essere
oltrepassato di molto ai fini della tutela e dell'esplicazione di particolari
diritti spettanti allo Stato medesimo. È questo il caso dei diritti di pesca.
Varie dichiarazioni di stati sudamericani ed africani affermano il principio
che i diritti sulla pesca sono esclusivamente esercitabili da parte statale
fino a duecento miglia dalla costa: entro quest'ambito gli Stati costieri
dispongono, cioè, di un diritto esclusivo di sfruttamento del fondo marino. Più
arretrato è lo stadio della disciplina internazionalistica concernente i limiti
della sovranità statale sullo spazio sovrastante il territorio; non si tiene
conto ad esempio dello spazio eccedente l'atmosfera, con particolare riguardo
ai satelliti artificiali, i quali attendono ancora un'apposita normativa.