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I diritti fondamentali




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I diritti fondamentali


Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789)

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino Manifesto rivoluzionario adottato il 26 agosto del 1789 dall'Assemblea nazionale francese e posto come preambolo alla nuova Costituzione del 1791. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen elencava i diritti di cui 'tutti gli uomini' erano da considerare dotati in modo inalienabile, negando il diritto divino dei re che era alla base dell'assolutismo.

I diritti inalienabili comprendevano la partecipazione, tramite rappresentanti, alla produzione delle leggi, l'uguaglianza di fronte alla legge, un regime fiscale equo, la difesa della proprietà privata da atti arbitrari dello stato, la libertà di religione, di parola e di stampa, la tutela da arresti e condanne arbitrarie.

Alcuni storici scorgono nel documento l'influenza della Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America e delle carte di diritti inclusi nelle costituzioni di alcuni stati americani, altri lo fanno risalire invece ai principi giuridici democratici inglesi. Altri ancora vedono nell'enfasi sui diritti individuali l'influsso della dottrina calvinista sulla libertà di coscienza. Ampiamente diffusa è poi la tesi che la dichiarazione sia anche un frutto delle idee dell'età dell'Illuminismo.

La Dichiarazione ebbe una grande influenza sul pensiero politico e sulle istituzioni. Fu definita dallo storico Jules Michelet 'il credo della nuova età' e divenne un modello per le dichiarazioni dei diritti politici e civili degli stati europei del XIX secolo e per la carta dei diritti della Costituzione della Repubblica di Weimar in Germania (1919-1933).

Le generazioni dei diritti

  1. Diritto di prima generazione (diritti civili), libertà negative. Il cittadino rivendica libertà nei confronti dello Stato
  2. Diritti di seconda generazione (diritti politici)
  3. Diritti di terza generazione (diritti sociali)
  4. Diritti quarta generazione (diritti della persona)

I soggetti giuridici

Capacità giuridica come idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri acquisita autonomamente a momento della nascita.(art. 1c.c.)

“Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”.

Reazione al fascismo che privò della cittadinanza gli ebrei e gli oppositori ed impose l’italianizzazione dei cognomi.

Tutela del diritto fondamentale di continuare ad appartenere alla comunità politica nonostante la si contrasti.

Capacità di agire come capacità di compiere atti giuridici (art. 2 c.c.) acquistata con il compimento della maggiore età.

Le situazioni giuridiche soggettive

Situazione giuridiche soggettive intese come complesso dei diritti, poteri,obblighi di cui un soggetto può essere titolare.

Situazioni giuridiche attive o favorevoli tutelate (Potere = possibilità)

a)     in astratto: potere (di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizione d’uguaglianza art. 51 Cost.; di adottare un potere


Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

b)     in concreto per via diretta e immediata: libertà e diritti soggettivo

assoluto: verso tutti (diritti reali, proprietà, o della persona, domicilio)

relativo: verso alcuni (obbligazioni contrattuali; diritti sociali)

c)     in concreto per la via indiretta e mediata: interesse legittimo che l’autorità o il giudice amministrativo deve riconoscere come pubblico.

Situazioni giuridiche passive o non favorevoli per soddisfare:

a)     interessi generali: doveri cui si è tenuti indipendentemente da un corrispondente diritto altrui (servizio militare)

b)     interessi particolari: obblighi (vs. diritto)

c)     interesse propri, soggezioni o oneri (es. prova, tassa universitaria)

La cittadinanza (Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Modalità di acquisto della cittadinanza:

per nascita in base:

a)     alla cittadinanza di uno dei genitori (ius sangiunis)

b)     alo territorio se nato da genitori entrambi apolidi o ignoti (ius soli)

per estensione (ius communicatio) : ad es. minore adottato, coniuge straniero di cittadino libero

per beneficio di legge (militari o impiegati stranieri)

per naturalizzazione a seguito di prolungata residenza


Modalità di perdita:

per espressa rinuncia (italiano residente in uno Stato estero di cui diveda cittadino)

di diritto (militari o impiegati in Stato estero- ambasciatori…-)


La condizione straniera dello straniero


Regolata per legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali ( art. 10.2 Cost.) (riserva di legge rinforzata) Art. 10.2 =La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Gode dei diritti inviolabili della persona umana (art. 2 cost; d. Igs. 286/1998)

In quanto lavoratore regolarmente soggiornante, ha gli stessi diritti dei cittadini.

Lo straniero. Al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge( art. 10.3 Cost.= Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge)

diritto di asilo sulla base delle condizioni oggettive del paese di provenienza

diritto di rifugio politico in base a persecuzioni personali

La condizione straniera dello straniero


divieto di estradizione per motivi politici (art. 10.4 Cost. =Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.) o in caso di condanna a morte, tranne nei casi di genocidio (es. gerarchi nazisti)

Diritto di tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 Cost. = Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.- La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.- Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.- La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Superamento della clausola di reciprocità (art. 16 c.c.)

Per il resto legittimo trattamento differenziato

Lo straniero gode dei diritti umani.

Se diventa cittadino dello stato gode dei diritti e degli obblighi dello Stato.


D.Igs. 286/1998 T.U. su Immigrazione e stranieri come integrato dalla legge 189/2002 (c.d. Bossi- Fini)


Ingresso e soggiorno nel territorio dello stato.

- Visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche del nostro stato.

Permesso di soggiorno limitato rilascito a seguito della stipula del contratto di soggiorno per motivi di lavoro e dopo la sottoposizione “a rilievi fotodattiloscopici”( rilascio DNA, impronte digitali, per sicurezza internazionali)

Espulsione (divieto dal respingimento alla confine) impugnabile dinanzi al giudice ordinario

amministrativa, previa convalida del giudice di pace (ingresso irregolare)

a titolo di misura di sicurezza o sanzione sostitutiva da parte del giudice.

Per motivi di ordine pubblico o sicurezza disposta dal Ministro dell’interno.


L’art. 2 della Costituzione

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

L’art. 2 Cost. nel panorama storico delle dichiarazioni dei diritti (dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino – 1789- al trattato costituzionale europeo del 2004)

I tre principi:

a)     personalità: diritti inviolabili dell’uomo;

b)     pluralista: le formazioni sociali

c)     solidarista: i doveri inderogabili di solidarietà

Valore programmatico e valore normativo dell’art.2 Cost. in relazione al problema del c.d. preambolo alla Costituzione

L’art. 2 della Costituzione

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il collegamento tra l’art. 2 Cost. egli altri articoli

a)     1 cost.: eplicitazione del principio democratico

b)     3 cost.: finalizza il principio di uguaglianza

c)     4 Cost.: il lavoro come strumento di realizzazione della personalità


L’art. 2 della Costituzione: il principio personalista

“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”

il riconoscimento dei diritti inviolabili da parte dell’intera Repubblica, intesa come insieme dei poteri pubblici e privati (collettività, stato sociale)

l’uomo come strumento destinatario della norma:

a)     non più l’uomo in funzione dello Stato ma lo Stato in funzione dell’uomo

b)     non solo i cittadini ma anche gli stranieri e gli apolidi, salvo trattamento differenziato nell’interesse dello stato

Il principio personalista

“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”

in quanto inviolabili tali diritti sono:

a)     assoluti perché tutelati erga omnes

b)     inalienabili

c)     imprescrittibili

d)     irrinunciabili e indispensabili


quali soni i diritti inviolabili dell’uomo? Solo i diritti espressamente garantiti dall’ordinamento o tutti i diritti connessi alla dignità umana? Catalogo chiuso o aperto? Positivismo o Giusnaturalismo?


Il principio personalista

“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”

la concezione GIUSNATURALISTA; i diritti inviolabili preesistono all’ordinamento, il quale semplicemente li riconosce (catalogo aperto)

la concezione POSITIVISTA; i diritti inviolabili in quanto garantiti dall’ordinamento (catalogo chiuso)

a) interpretazione restrittiva: inviolabili sono solo i diritti espressamente qualificati tali dalla Costituzione (artt. 13,14,15 e 24 Cost)

b) interpretazione letterale: inviolabili sono tutti i diritti fondamentali previsti in Costituzione (civili, politici, socili, della personalità)


Il principio personalista

“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”

c)          interpretazione estensiva: il “riconoscimento permette di considerare diritti costituzionali inviolabili tutti i diritti connessi alla dignità umana ricavabili:

– dall’interpretazione dinamica ed estensiva (e non statica e restrinsiva) dei diritti costituzionali (es. abitazione)

– dalle disposizioni contenute nelle dichiarazioni internazionali che, sebbene recepite con mera legge ordinaria, non sono abrogabili (Corte cost. 388/1999)

il nucleo essenziale dei diritti inviolabili come limite al potere costitutivo di revisione costituzionale.





Il principio personalista

  • Dottrina etico-politica che asserisce il primato dei valori spirituali della persona.

“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”

limiti dei diritti inviolabili:

a) generale: il divieto di utilizzare i diritti a fini discriminatori Art. 3 Cost. = Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

b)specifici: posti in costituzione o con rinvio alla legge


I diritti della personalità ex art. 2 Cost.


a)          diritto alla vita:

prima della nascita: tutela del concepito (aborto, fecondazione assistita)

dopo la nascita (divieto pena di morte, art. 27 Cost.= La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.


b)      Diritto all’integrità fisica (divieto atti lesivi del proprio corpo art 5 c.c. ) e morale (ingiuria,    diffamazione)

c)       Diritto all’onore.

d)      Diritto all’identità personale ed al libero orientamento sessuale (diritto alla rettifica; diritto al mutamento sessuale)

e)       Diritto alla riservatezza (diritto alla privacy) all’accesso e all’autodeterminazione informat.

f)        Diritto all’obiezione di coscienza (artt. 16 e 21 Cost.)

g)       Diritto del minore ed essere inserito in una famiglia

h)      Diritto all’abitazione


Il principio pluralista

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.


Dottrina politica che riconosce la pluralità delle varie componenti sociali, politiche, culturali e sim. e sostiene il loro diritto ad esprimersi ed organizzarsi autonomamente

Il pluralismo sociale condizione del pluralismo istituzionale, il soggetto non è solo un semplice individuo, ma può anche aggregarsi (partiti politici, sindacati, etc.)

La tutela dei diritti nelle e dalle formazioni sociali

I diritti inviolabili delle formazioni sociali.

I limiti esterni posti alle formazioni sociali.

Clausola aperta e non limitata alle sole formazioni sociali previste in Costituzione (famiglia, scuola, sindacati, partiti)


Il principio solidarista

Art. 2.

La Repubblica […] richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La simmetria tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà

Numero chiuso o clausola aperta?

I singoli doveri:


A) di fedeltà alla Repubblica (non funzionalizzato) art 54 Cost. = Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla

Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

B) di difesa della patria Art 52 Cost= La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

C) di svolgere un lavoro socialmente utile, art. 4 Cost.= La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

D) di voto Art 48= Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

E) di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, art. 30Cost.= È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

F) di prestazioni(Contenuto dell'obbligazione costituito dal contegno del debitore.) matrimoniali in base alla legge (art. 23 Cost.= Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.): la capacità contributiva ed il criterio di progressività (art. 53.2 Cost.= Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.)

Capacità contributiva: capacità del soggetto di poter contribuire alle spese dello stato, nel momento in cui abbia soddisfatto i mie bisogni personali.

Progressività: aumento delle aliquote. Percentuale da applicarsi alla base imponibile per determinare l'imposta o la tassa dovuta.


I diritti di libertà dallo Stato (c.d. libertà negative o diritti civili dell’individuo )


Pretesa nei confronti dello Stato affinché non intervenga


libertà personale (art. 13 Cost.= La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Libertà di domicilio (art. 14 Cost.= Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Libertà di segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.= La libertà e la segretezza della corrispondenza e di

ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato  

dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16 Cost.= Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in

qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità

o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.


La libertà personale

Art. 13 Cost.

la libertà personale è inviolabile

è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposta a restrizione di libertà


Soggetto: Tutti (cittadini, stranieri, apolidi)

Oggetto: ogni restrizione della libertà personale


a)     le coercizioni (Il costringere qlcu. ad agire come non vorrebbe, usando la forza, facendo minacce e sim.)fisiche interne (c.d. habeas corpus) tranne di lieve entità esterne (impronte, foto, accompagnamento coattivo dal giudice (c.d. criterio quantitativo).

b)     Le coercizioni non fisiche o morali (art. 13.4 cost. che degradano la dignità sociale della persona

(c.d. criterio qualitativo)


La libertà personale

Art. 13.2 Cost.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.


Garanzie :

a)     illegittimità degli atti non statali lesivi della libertà personale

b)     riserva assoluta di legge: nei soli casi (reati – presupposti misure di sicurezza) e modi (codice di procedura penale) da essa previsti: i limiti sostanziali alla penalizzazione (riserva rinforzata)

c)     riserva di giurisdizione(Funzione di amministrare la giustizia assicurando l'attuazione della legge nei casi concreti.)

d)     motivazione dell’atto limitativo (art. 111.6 Cost. = Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

e)     Ricorso al tribunale della libertà per riesame ovvero in Cassazione per violazione di legge( art. 111.6 )


La libertà personale


Art. 13.3 Cost.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.


Intervento eccezionale dell’autorità di pubblica sicurezza ulteriormente limitato

a)     tassatività casi di eccezionale necessità ed urgenza (arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero)

b)     comunicazione entro 48 ore all’autorità giudiziaria e convalida di quest’ultima entro le successive 48 ore.


La libertà personale

Art. 25.3 Cost.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.


Le misure di sicurezza (post delictum)


a)     adottate nei soli casi tassativamente previsti dalla legge dall’autorità giudiziaria (art. 206 c.p.)

b)     per difesa sociale nei confronti di persone la cui pericolosità sociale è desunta alla commissione di un reato

c)     provvedimenti temporanei suscettibili di riesame : riformatorio, ricovero in ospedale psichiatrico, lebrtà vigilata


La libertà personale

Art. 13.5 Cost.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.


La carcerazione preventiva o cautelare (custodia cautelare)

a)     non più conseguenza di un mandato obbligatorio di cautela

b)     ma misura disposta dal giudice per evitare

inquinamento delle prove

fuga dell’imputato

pericolo commissione “gravi delitti”


c)limiti massimi per la legge in relazione alla gravità del reato, in base alla presunzione di non colpevolezza

Art. 27.2 =L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.


d)principi di adeguatezza e proporzionalità: misure alternative (arresti domi., cauzione).


La libertà personale

Art. 27.3

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.


Restrizione e pene

a)     divieto di violenza fisica e morale (art. 13.4 Cost.) o di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27.4 Cost.)

b)     il bilanciamento tra prevenzione, restrizione e rieducazione

c)      divieto della pena di morte Art. 27.4 Cost. = Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

d)     ragionevole proporzionalità tra reato e pena.


Libertà di circolazione e di soggiorno

Art. 16 Cost.)


a)     ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

b)     Ogni cittadino libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.


Soggetto: tutela costituzionale per i soli cittadini

Oggetto

libertà di circolare e risiedere sul territorio nazionale

libertà di espatrio temporaneo o definitivo (diritto al passaporto)

divieto di restrizione per motivi politici


Limiti: riserva di legge rinforzata per:

a)     motivi di sanità (cordone sanitario);

b)     motivi si sicurezza (coprifuoco)


Differenza tra libertà di circolazione e libertà personale: quali provvedimenti limitativi devono essere adottati dal giudice e quali dal prefetto?


Le misure di prevenzione (ante o praeter delictum) adottate nei confronti di persone presuntamene considerate pericolose per la sicurezza pubblica (costituzionali?)


abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono dei loro proventi

sovvertitori dell’ordinamento statale

neofascisti o ricostruttori del partito fascista

stranieri che non dimostrino fonti di sostentamento



provvedimenti di natura:

personale (obbligo o divieto di soggiorno, foglio dio via, sorveglianza speciale, obbligo di rimpatrio, divieto stadio)

patrimoniale 8sequestro, confisca, cauzione)

per la dottrina il prefetto può adottare solo le misure “in via generale” e non ad personam, di competenza del giudice ex. Art. 13 Cost.

per la corte così, invece, il perfetto può adottare misure personali nei casi tassativamente previsti “in via generale” dalla legge, salvo ricorso all’autorità giudiziaria.


La libertà di domicilio

Art. 14.1 Cost. = il domicilio è inviolabile (diritto della personalità)


Soggetto: persona fisica (stranieri e apolidi compresi) o giuridica

Oggetto:

libertà di stabilire il proprio domicilio;

libertà di comiere nel proprio domicilio qualunque attività lecita

diritto di impedire l’accesso altrui al proprio domicilio


Domicilio: come proiezione spaziale della libertà personale

a)     no nozione civile (sede principale affari e interessi)

b)     oltre nozione penale (dimora, abitazione, ufficio, albergo)

c)     ma nozione costituzionale come ogni luogo da cui, in base ad un titolo giuridico, si abbia il diritto di eludere altri (tenda, auto, roulotte, bagaglio)

interpretazione estensiva:

a)     diritto alla riservatezza

b)     diritto ala casa (art. 47.2 cost. = Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

La libertà di domicilio

Art. 14.2

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.


Garanzie:

a)     riserva assoluta i legge

b)     riserva di giurisdizione

c)     atto motivato ex art. 111.6 Cost.

d)     intervento eccezionale della pubblica sicurezza (flagranza di reato, evasione)


La libertà di domicilio

Art. 14.3 Cost.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.


Accertamenti ed ispezioni a fini conoscitivi e non coercitivi (altrimenti soggetti all’art. 13 Cost.):

ammessi solo per:

a)     motivi di sanità (ispezioni NAS, ispezioni dei luoghi di lavori ed igieniche)

b)     motivi di incolumità pubblica (sicurezza luoghi di lavoro)

c)     fini economici e fiscali (verifiche tributarie, Guardia di finanza)

previsti in leggi speciali

no riserva di giurisdizione (non hanno bisogno del mandato del giudice)


Libertà e segretezza della corrispondenza


a)     la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili

b)     la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge

Oggetto: libertà – segretezza d’ogni comunicazione riservata tra soggetti determinanti (lettera, telefonata, telegramma, e-mail)

Limiti: (ad. Es. sequestro, intercettazione , interruzione, solo su mandato del giudice):

a)     per atto motivato dell’autorità giudiziaria

b)     nei casi previsti dalla legge, al quale li prevede:

solo per talune categorie di reati

in presenza di gravi indizi di reato

assolutamente indispensabili

inutilizzabilità delle intercettazioni illecite


I diritti di libertà nello Stato (c.d. libertà positive o diritti politici)


Libertà di riunione art. 17 Cost.= I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica

Libertà di associazione art. 18 Cost.= I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Libertà di religione e di coscienza art. 19 Cost.= Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Libertà di manifestazione del pensiero, diritto all’informazione e libertà della stampa

art. 21 Cost.= Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro

mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.


Libertà di riunione

Art. 17 Cost.


1. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

2. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

3. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per    

comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Soggetto: solo i cittadini

Oggetto: volontaria compresenza di più persone in uno stesso luogo in un tempo predeterminato e per uno scopo comune prestabilito- RIUNIONE-. (es. cortei, convegni, precessioni, trattenimenti, spettacoli)


Diverso da:

a)     associazione perché manca stabilità e organizzazione

b)     assembramento perché non occasionale

protezione particolare in determinati luoghi (lavoro, scuola) o circostanze (comizi elettorali senza preavviso)


interesse a : mantenersi riuniti più che a riunirsi in un dato luogo per poter esercitare altre libertà (/di pensiero, di insegnamento, di culto)


Libertà di riunione


Le riunioni in luogo aperto al pubblico (cioè di accesso volontario o limitato) e in luogo privato senza obbligo di preavviso

Le riunioni in luogo pubblico (cioè di libero accesso):

a)     non occorre autorizzazione ma…

b)     …obbligo di preavviso tre giorni prima al questore (chiusura strade, servizio d’ordine)

c)     possibile divieto o limiti solo per comprovati motivi di sicurezza o d’incolumità pubblica (disordini, si al gay- pride)

la riunione è un luogo aperto in pubblico e un luogo in cui si deve accedere volontariamente. Si preavviso no autorizzazione. Ci si può accedere anche senza interesse, es. comizio in piazza)


Limiti: lo scioglimento della riunione

a)     in qualunque luogo, se non si svolge in modo pacifico e senz’armi (tranne allontanamento o fermo soggetti isolati)

b)     Per le riunioni in pubblico in caso di mancato preavviso (sacrificio diritto dei partecipanti?)


La libertà di associazione


“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.”


Associazione come insieme di soggetti legati da un vincolo permanente che danno vita ad un organizzazione stabile per il perseguimento di un fine comune di vaia natura


Il diritto di associazione in relazione ai principi personalista (luogo di svolgimento della personalità) e pluralista ex. Art. 2 cost. (libertà di più associazioni perseguenti uno stesso scopo)


Oggetto:

a)     diritto positivo di costituire un’associazione o di associarsi

b)     Diritto negativo di non associarsi o di recedere dall’associazione talora subordinato all’interesse pubblico (ordini professionali, federazioni sportive, consorzi obbligatori)


La libertà di associazione


“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.”


Le associazioni non devono seguire sempre la costituzione, fin tanto che perseguono i propri scopi


Garanzie:

a)     non occorre più autorizzazione

b)     corrispondenza tra ciò che non è vietato al singolo e ciò che può perseguirsi in forma associata (associazione a delinquere)

c)     diritto individuale e non funzionale i cui limiti, pertanto, non riguardano i fini ed i valori costituzionalmente protetti (c.d. democrazia protetta)ma il modo con cui esso è esercitato

liceità della propaganda antinazionale

liceità delle associazioni politiche che svolgono attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello stato (monarchia).

La libertà di associazione


Art.18.2

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.


Le associazioni segrete

a)     elementi di segretezza: finalità, soci, attività 8noti invece nei casi delle logge massoniche)

b)     interferenza sull’esercizio delle funzioni degli organi costituzionali (P2)

c)     scioglimento tramite

dapprima sentenza passata in giudicato

poi decreto P.d.C. previa delibera (P2)



le associazioni politiche di carattere militare


a)     non che fanno uso delle armi ma organizzate in modo paramilitare( organizzazione del comando in maniera militare, uso di divise…)

b)     che perseguono scopi politici, anche indiretti, con l’uso della violenza o della minaccia (no boy scaut, si squadre fasciste)

c)     divieto di ricostituzione del partito fascista (XII disp. Trans. Fin.)


I diritti ad esprimere,a ricercare, a insegnare


  • libertà di manifestazione del pensiero, diritto all’informazione e libertà della stampa, art. 21 Cost
  • libertà di religione e di coscienza art. 19 Cost.

libertà dell’arte e della ricerca scientifica art. 33 Cost.= L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Libertà della scuola e nella scuola art. 33 Cost., diritto all’istruzione e diritto allo studio art. 34= La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.


Libertà di manifestazione del pensiero


Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro

mezzo di diffusione.


Libertà fondamentale. Condizione essenziale per formare: associazioni, organizzazioni, etc.


La libertà di manifestazione del pensiero come pietra angolare della democrazia pluralista

Libertà non solo di esprimere ma soprattutto di divulgare il proprio pensiero a una pluralità indeterminata di destinatari.

Soggetti: non solo i cittadini ma anche stranieri, formazioni sociali, enti

a)     tutela particolare: insindacabilità parlamentare, giudici costituzionali

b)     limiti particolari: Capo dello stato, funzionai pubblici, militari, magistrati, appartenenti ai sevizi segreti tenuti al segreto (giudiziario, militare, di stato)

Libertà di manifestazione del pensiero


Oggetto: tutela amplissima


a)     libertà positiva (diritto di autore)

b)     libertà negativa (diritto al silenzio, diritto al segreto)

c)     diritto non di disporre ma di accedere e costituire mezzi di informazione (art. 41 Cost.= L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

d)     Diritto di informare (cronaca)

e)     Diritto ad essere informati (pluralismo delle fonti informative, pluralismo dell’assetto informativo)




Libertà di manifestazione del pensiero

Art. 21.6

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.


Il limite esplicito del buon costume


a)     non morale corrente ma comune senso del pudore e pubblica decenza

b)     limite storico e non assoluto (anticoncezionali, nudo)

c)     sanzione penale (reati); misure preventive (nulla osta, censura, divieto minori) e successive (sequestro stampa, film)


I limiti (comparazioni fra diversi interessi)

- diritto della persona (onore, riservatezza, dignità personale)

- il divieto di discriminazione (art. 3 cost. =Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

il diritto d’autore

la sicurezza pubblica (istigazione, apologia(Discorso in difesa di sé di reato


La libertà di stampa


La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni preventive o censure precedenti la pubblicazione (art. 21.2 Cost.) (piuttosto deposito copie in prefettura)


Si può procedere a sequestro per atto motivato dall’autorità giudiziaria art. 21.3 Cost. =Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

a)     per determinati reati previsti dalla legge; pubblicazioni oscene, apologia fascismo, violazione diritti autore

b)     in caso di omissione dell’indicazione del direttore responsabile, dell’editore e dello stampante (registrazione per evitare stampa anonima)


In caso di assoluta urgenza sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria che devono darne comunicazione al giudice entro 24 ore, il quale deve convalidarlo entro le 24 ore successive, pena la revoca (art. 21.4= In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.


La libertà di stampa

Art. 21.5= La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

La disciplina particolare sui giornalisti:

a)     ordine professionale (non costituzionale: diritto di non associarsi)

b)     diritto di cronaca nel rispetto della verità dei fatti, dell’interesse generalizzato alla loro conoscenza, della corretta forma espositiva

c)     segreto professionale, il giornalista può appellarsi ad esso

d)     diritto di rettifica


Il sistema radiotelevisivo

1960: monopolio concessionaria pubblica (RAI) in base alla limitazione delle frequenze e al preminente interesse generale

1974 apertura emittenti esterne e quelle locali via cavo ed etere

1980: creazione network nazionale tramite “cassettazione”(uso di VHS in tutte le deter. emittenti private)

1990: legge 223/1990 (c.d. Mammi) fotografa duopolio televisivo (tetto 25% delle 12 concessioni, quindi per ogni privato 2,2 concessioni)

1994: sentenza corte costituzionale sul pluralismo interno al servizio pubblico e esterno con più emiettenti private

a)     incostituzionalità del tetto del 25%

b)     divieto concentrazione imprese Tv ed editoriali

1997: legge 249/1997 (c.d. Maccanico):

a)     istituzione Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b)     divieto positivo dominanti nel sistema delle comunicazioni (tra cui 20% delle 11 reti terrestri) senza prevedere termine

2002: con sentenza n. 466 la Corte dichiara incostituzionale l’assenza del termine “rete4” via satellite e RAI3 senza pubblicità (31 dic. 2003)

2004: legge 112/ 2004 (c.d. Gasparini): istituzione S.I.C. (sistema integrato comunicazioni)limite 20% calcolato su tv terrestri e digitali, divieto concentrazioni tv- stampa. 20% non solo per le tv, ma anche per le radio, giornali ecc.


Il rapporto tra Stato e fenomeno religioso


I due livelli del fenomeno religioso


individuale – collettivo (art19= Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività

istituzionale (art. 7= Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8= Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.


La libertà religiosa


Art19= Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.


La libertà religiosa come prima libertà: fondamento costituzionale e internazionale


Collegamento tra art. 19 e artt. 3(uguaglianza), 18 associazione e 21 (pensiero) Cost.


Oggetto:

a)     libertà di professare una fede (obiezione di coscienza- tutela della religione- )

b)     libertà di propaganda

c)     libertà di culto

d)     libertà di non credere (giuramento a Dio davanti una corte)


la libertà di religiosa è stata sempre uno dei motivi di contrasto fra le Nazioni. Si ritiene che la libertà di religione significa dare modo a ciascuno di credere senza imposizione.

Se si pensa durante il fascismo non vi era libertà di religione, ma vi era la religione di stato.


Il limite del buon costume per le confessioni acattoliche:

a)     ne ordine pubblico,

b)     né ordinamento giuridico,

c)     ma morale sessuale corrente (la morale ha evoluzione storica: si veda la concezione del nudo ieri e oggi)

I Principi religiosi si sono sempre più uniti hai principi dello Stato

Libertà di religione vs. diritti fondamentali:

a)     Testimoni di Geova (non tollerano le trasfusioni di sangue)

b)     Musulmani (diversi usi e costumi)


Il nostro ordinamento fa prevalere i diritti fondamentali


Art. 8.1 Cost.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.


L’eguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge…

…ma non l’eguaglianza di tutte le religioni davanti alla legge…


la recente giurisprudenza costituzionale tendente all’eguaglianza fra le religioni tramite il superamento della tutela particolare della religione cattolica quale religione della maggioranza dei cittadini.

a)     L’illegittimità costituzionale del reato di vilipendio della religione cattolica (Corte Cost. 508/2000)


Il rapporto tra Stato e chiesa cattolica


Art. 7.1 Cost.


Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.


fase confessionale: la cattolica come religione di stato, mentre gli altri culti erano “tollerati”(art. 1 statuto albertino)

fase laicista: libera Chiesa in libero stato (Cavour 1861)

la presa di Roma (20 settembre 1870) e la legge delle guarentigie (1871) non accettata dalla chiesa.

Legge delle guarentigie Legge emanata dal Parlamento del Regno d'Italia il 13 maggio 1871, che concedeva una serie di garanzie (guarentigie, secondo il lessico dell'epoca) alla Chiesa di Roma, riconoscendo la piena libertà di esercizio dei poteri spirituali, il possesso papale dei palazzi del Vaticano, del Laterano e della villa di Castelgandolfo e l'inviolabilità della persona del pontefice. Inoltre assicurava alla Santa Sede una dotazione di 3.225.000 lire, pari a quella di cui fruiva in precedenza. Nonostante il papa non l'avesse riconosciuta, la legge rimase in vigore fino al 1929, quando i rapporti tra Stato italiano e Vaticano furono ridefiniti con i Patti lateranensi.

Patto Gentiloni(1913) supera il no expedit di Pio IX

I patti Lateranensi

Trattato istituito dallo Stato Città del vaticano

Convenzione finanziaria

Concordato

Patti lateranensi Accordi stipulati l'11 febbraio 1929 per regolamentare le relazioni tra lo Stato italiano e la Santa Sede e porre così fine alla “questione romana”, che si era aperta nel 1870 con l'annessione dello Stato Pontificio al nuovo Regno d'Italia. Nel 1871, con la legge delle guarentigie, il governo italiano aveva riconosciuto a papa Pio IX e ai suoi successori il possesso dei palazzi del Vaticano e del Laterano e il diritto a una rendita annua di 3.250.000 lire come indennizzo per le perdite territoriali subite; il pontefice aveva però respinto ogni ipotesi di accordo, ritirandosi (imitato dai suoi successori) nella piccola enclave di Città del Vaticano, all'interno di Roma.


I negoziati per la composizione dell'annosa questione si aprirono nel 1926 e si conclusero nel 1929 con la solenne firma apposta ai Patti lateranensi dal re d'Italia Vittorio Emanuele III, dal capo del governo Benito Mussolini e (per il papa Pio XI) dal cardinale Pietro Gasparri, segretario di stato pontificio. Gli accordi, che abrogarono la legge delle guarentigie, comprendevano un trattato politico e un concordato. Con il primo veniva ufficialmente creato lo stato indipendente della Città del Vaticano, sotto la piena sovranità della Santa Sede; il papa si impegnava a mantenersi neutrale nelle questioni internazionali e ad astenersi dalla mediazione nel caso di conflitti se non specificamente richiesto da tutte le parti in causa.


Il concordato riconosceva il cattolicesimo religione di stato in Italia, definiva una nuova disciplina del matrimonio e dell'insegnamento della religione, mentre un'intesa di natura finanziaria accordava alla Santa Sede un compenso monetario di 750 milioni di lire in contanti e un miliardo in consolidato come risarcimento della perdita del potere temporale avvenuta nel 1870.


Nel secondo dopoguerra, alla nascita della Repubblica italiana, i Patti lateranensi furono inclusi nella Cosituzione (art. 7), nonostante le discussioni accese e grazie a un voto favorevole del Partito comunista, voto che divise lo schieramento laico. Nel 1984 la Santa Sede, nella persona del segretario di stato, il cardinale Agostino Casaroli, e il governo italiano, nella persona del presidente del Consiglio Bettino Craxi, procedettero alla revisione del trattato, con l'innovazione di non considerare più il cattolicesimo religione ufficiale dello stato italiano.


6) la costituzione (1948): reciproca indipendenza e sovranità; riconoscimento dei patti Lateranensi.


Art. 7.2

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.


  • La necessità di regolare i rapporti tra stato e Chiesa nelle materie di comune interesse (matrimonio, assistenza religiosa nei luoghi pubblici)
  • Natura costituzionale del contenuto dei Patti o del metodo pattizio?

non del contenuto altrimenti avremmo norme costituzionali modificabili senza seguire l’iter di revisione costituzionale

ma del metodo per cui solo le modifiche unilaterali necessitano del procedimento di revisione costituzionale

In Italia non vi è tanta separazione tra Stato e religione cattolica. Si può manifestare la propria religione anche al pubblico. Noi intendiamo il fenomeno religioso come un fenomeno sociale. Differenza della Francia, dove vi è la massima separazione. Religione fenomeno personale.


Art. 7.2

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.


  • Legge rinforzata sindacabile in riferimento ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale (Corte Cost. 175/1973)
  • Le modifiche del Concordato del 18 Febbraio 1984:

a)     abolizione della religione di Stato cattolica

b)     non indissolubilità del matrimonio

c)     non necessità annullamento matrimonio da parte del Tribunale ecclesiastico

d)     facoltatività insegnamento religione


Art. 8.1 e 8.2 e 8.3

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.


Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.


loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.


Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.


La libertà dell’arte e della ricerca scientifica


Art. 33.1

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.


Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.


  • La libertà della scienza come specificazione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) ed attuazione del principio personalista (art. 2 Cost.) da cui viene a sua volta limitata.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.


La libertà dell’arte e della ricerca scientifica


Vi sono però limiti alla ricerca scientifica: clonazione riproduttiva vietata, organismi geneticamente modificati, il problema delle biotecnologie.


La scuola

Art. 33.1

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.


La libertà di insegnamento nella scuola limitata:

a)     non solo dal buon costume

b)     ma anche finalità educative (tranne scuole private)


Art. 33.2

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.


Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.


L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.


I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.


La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.


Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.


La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.


Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.


La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.


È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.


Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.


La famiglia

Art. 29 Cost.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.



Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Il principio di eguaglianza

Art. 3.1 e 3.2

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.


È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


  • I due principi di:

eguaglianza formale (art. 3.1) dinanzi alla legge: Stato liberale

eguaglianza sostanziale (art. 3.2) come promozione dell’uguaglianza: Stato sociale.


Il principio di eguaglianza formale


Art. 3.1 Cost.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.


  • L’eguaglianza non solo dei cittadini ma di tutte le persone fisiche e giuridiche.
  • L’eguaglianza davanti alla legge nello Stato liberale:

la pari efficacia della legge applicata imparzialmente sull’intero territorio a tutti i cittadini:

dalla pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), non vi possono essere punteggi per chi viene da una determinata regione(vedi conc. pubbl Lombardia), ceto sociale, etc.

dal giudice (art. 101 Cost.), posti in posizione di imparzialità.


il contenuto generale ed astratto della legge (norme di diritto privato)


  • l’eguaglianza dinanzi alla legge dello Stato sociale:

non come divieto assoluto di distinzioni…ma come eguale trattamento di situazioni eguali e diverso trattamento di situazioni diverse.


a “Totti” non fanno NULLA

Principio di eguaglianza: Lo Stato da € 1.000 a tutti i figli:

al “disgraziato”fanno MOLTO


Questo non è Principio di uguaglianza perché si è trattato in modo uguale, una situazione molto diversa.


  • Divieto di discriminazioni e parificazioni irragionevoli nell’attività normativa

a)     privata (gabbie salariali)

b)     pubblica: il contenuto della legge che può essere determinato e particolare in favore di categorie sociali, gruppi, zone…


Il principio di uguaglianza: trattare in modo eguale chi si trova in una situazioni di parità, e in modo diverso chi si trova in condizioni di diversità.

Ma chi stabilisce se le condizioni sono diverse o uguali? La corte Costituzionale controlla la ragionevolezza del trattamento.





Il pericolo di arbitri che svuotino il principio di eguaglianza:

a)     la presunzione di irragionevolezza per le discriminazioni fondate

sulle categorie esemplificative, salvo deroghe costituzionali

sesso (pari opportunità salvo ragioni fisiologiche, c.d. azioni positive)

razza (reazione fascismo)

lingua, salvo tutela minoranze linguistiche

religione

opinioni politiche

condizioni personali

condizioni sociali (non riconoscimento titoli nobiliari)


b) il principio di uguaglianza come doverosa ragionevolezza della legge: la legge deve trattare in modo uguale situazioni ragionevolmente uguali


il controllo di ragionevolezza della Corte costituzionale tramite il tertium comparationis, la quale:


parifica situazioni che il legislatore aveva irragionevolmente distinto. Ad esempio: infortuni sul lavoro uomo/donna, l’uomo prendeva di più; T.F.R.. ai figli e non ai genitori; diversa prescrizione tra pensioni e stipendi

distingue situazioni che il legislatore aveva irragionevolmente parificato (sove et repete= paga e fai ricorso)

censura le eventuali omissioni irragionevoli del legislatore, l’eccesso di potere legislativo e dil costo delle sentenze della Corte Cost.


Il principio di uguaglianza sostanziale

Art. 3.2

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


  • Il principio di uguaglianza sostanzia: dello Stato di diritto allo Stato sociale che, rimuovendo gli ostacoli economico- sociali, si pone come fine il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei cittadini
  • Valore programmatico (Relativo a un programma) o valore precettivo (insieme di regole)
  • Non uniformità di trattamento ma parità di condizioni: l’uguaglianza come pari opportunità di mezzi e non di risultato
  • Il diverso riferimento dapprima ai cittadini e poi ai lavoratori non implica una scelta classicistica perché lavoratori sono tutti i cittadini che concorrono al progresso materiale e spirituale della società.
  • Traduzione del principio di uguaglianza: il trattamento di favore per:

lavoratori subordinati

donne e minori, condizioni di lavoro tali da assicurare svolgimento funzione familiare e madre

minore

meno abbienti: diritto alla difesa; progressività sistema tributario

diritto dei capaci e meritevoli di andare avanti negli studi.

Il difficile equilibrio tra uguaglianza e libertà: l’uguaglianza non è il fine della libertà ma il suo presupposto.


I diritti sociali (c.d. diritti medianti lo stato)

Diritti che costano


I diritti sociali consistono nell'obbligo dello stato di intervenire per assicurare alla persona e al cittadino il godimento di alcuni beni e servizi fondamentali.


sono diritti della persona alcuni diritti sociali come: il diritto alla salute, all'istruzione, il diritto a un'equa retribuzione del lavoro.

Rientrano invece tra i diritti del cittadino i diritti sociali come: il diritto al lavoro, il diritto alla sussistenza e all'assistenza sociale.


Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33 vedi scuola

Art. 34 vedi scuola

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Il diritto alla salute


Assistenza sanitaria Insieme di servizi prestati a livello sociale, soprattutto da istituzioni governative, allo scopo di salvaguardare e migliorare la salute della popolazione. Essi comprendono quattro aree principali di intervento: la tutela della salute fisica e mentale, la prevenzione delle malattie, l'assistenza sanitaria e la riabilitazione dei malati e degli invalidi. L'inclusione di queste quattro aree d'intervento tra le priorità da osservare da parte delle istituzioni sanitarie pubbliche è stata ratificata su scala mondiale nel 1948, quando l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha sancito che per salute si debba intendere non solamente l'assenza di una malattia o di un'infermità, bensì uno stato globale di benessere fisico, mentale e sociale.


Art. 32.1

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

La duplice dimensione del diritto alla salute:


A)   diritto soggettivo


assoluto e perfetto di ogni persona, inclusi gli stranieri irregolari (Corte Cost. 252/2001)

all’integrità fisica (c.d. danno biologico indipendente dal reddito)

ad un ambiente salubre (luogo di lavoro)

tutelabile ricorrendo al giudice civile contro atti della p.a. (pubblica amministrazione)





Il diritto alla salute


Art. 32.1

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

B) diritto sociale della collettività all’assistenza sanitaria in attuazione del principio di uguaglianza

- il diritto a riceverei trattamenti sanitari necessari (protesi), gratuiti nel caso degli indigenti (poveri assoluti)

- il servizio sanitario nazionale per tutti, e non solo per gli indigenti

- articolato in aziende regionali autonome (AUSL)

-eroganti prestazioni gratuiti o semigratuite (ticket in base al reddito)

Il diritto alla salute


Art. 32.2


Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.


La libertà di sottoporsi alle cure (“consenso informativo”)

L’obbligazione per legge di sottoporsi a trattamenti sanitari (vaccinazione, cinture, casco) che in quanto collettivi non godono della riserva di giurisdizione ex art. 13 Cost.


Il diritto all’assistenza sociale

Art. 38.1 e 38.5

1.Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

5.L'assistenza privata è libera.

  • Diritto soggettivo perfetto nei confronti dello stato per fruire di prestazioni di sicurezza sociale.

  • Assistenza sociale: come obbligo di solidarietà dello Stato verso i singoli bisognosi:

a)     pensionati sociali (65° anno con reddito minimo)

b)     assistenza inabili e minorati

c)     servizi sociali comunali


competenze regionale eslusiva, salvo livelli essenziali minimi garantiti dallo Stato sull’intero territorio

(art. 117)


Il diritto all’assistenza sociale


Assistenza sociale Insieme delle misure attuate in un sistema di welfare state o Stato Sociale (L’espressione indica il sistema sociale in cui lo stato ha come obiettivo quello di garantire un soddisfacente livello di vita ai suoi cittadini e persegue la riduzione delle ineguaglianze e l’integrazione sociale attraverso una redistribuzione del reddito nazionale.)

per garantire ai cittadini di uno stato il diritto al mantenimento di un minimo tenore di vita o la soddisfazione di altri bisogni (salute, educazione ecc.). Sebbene non sia chiaro il confine che separa l’assistenza dalla previdenza sociale (anche per la ristrutturazione che entrambi i settori stanno vivendo), la previdenza è tradizionalmente legata allo status professionale, mentre l’assistenza riguarda più genericamente tutti gli individui in condizioni di bisogno, a prescindere dalla loro capacità contributiva.

Questi programmi sono stati però criticati per varie ragioni, soprattutto per il divario crescente tra i costi dell’assistenza e le entrate fiscali.

Numerosi paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, hanno proceduto alla privatizzazione degli enti che forniscono assistenza e a una drastica diminuzione degli individui che ne hanno diritto. In Europa continentale si è scelta una strada diversa, affidando un numero sempre maggiore di compiti a organizzazioni private senza fine di lucro (no profit) e ad associazioni di volontariato.

In Italia l’assistenza sociale è gestita in prevalenza dagli assessorati comunali, che operano attraverso fondi a loro destinati dallo stato o utilizzando le imposte locali. Sempre più spesso accade peraltro che i Comuni, per diminuire le spese, affidino a cooperative sociali la fornitura di determinati servizi assistenziali. Alcuni osservano che questi cambiamenti, sebbene consentano una diminuzione della spesa pubblica, non sempre aumentano la qualità dei servizi prestati.


Il diritto alla previdenza sociale

Art. 38.2 e 38.4

2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

  • La provvidenza sociale: come onere assicurativo posto a carico del datore di lavoro o del lavoratore autonomo e dello Stato (talvolta al posto dei privati; fiscalizzazione oneri sociali) per far fronte alle necessità future; ex. Art. 38.2

Il diritto alla previdenza sociale


Previdenza e sicurezza sociale Insieme degli enti pubblici e delle norme che presiedono alle attività svolte dallo stato per tutelare i lavoratori da malattie, infortuni, disoccupazione ecc. e di assicurare loro il diritto a un tenore di vita decoroso alla cessazione dell’attività lavorativa. La previdenza sociale, garantita in Italia dall’articolo 38 della Costituzione, è attuata attraverso assicurazioni sociali e di sistemi pensionistici pubblici gestiti da varie istituzioni, tra cui l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Finanziata con le contribuzioni dei lavoratori, la previdenza sociale veniva inizialmente applicata in relazione allo status professionale; in seguito, con lo sviluppo dello stato sociale, la previdenza si è estesa a campi precedentemente attribuiti all’assistenza sociale e sanitaria ed è rivolta indifferentemente a tutti i cittadini dello stato.


Il principio Laburista


Art. 1.1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.


Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Il lavoro come fondamento della democrazia (Art. 1 Cost.)

a)     né espressione di retorica costituzione e come tale irrilevante

b)     né scelta di classe “fondata sul lavoro” e non “di lavoratori”

c)     piuttosto lavoro come ogni attività o funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società (art. 4.2 Cost.)


Il principio Laburista


  • Il rifiuto di altri valori: nobiltà, ereditarietà, proprietà privata, impresa propria dello Statuto Albertino il quale non a caso del lavoro faceva cenno
  • Il collegamento dell’art. 4 Cost. con:

A)   art. 2 Cost., in quanto il lavoro è un diritto inviolabile dell’uomo attraverso cui egli realizza la propria personalità

B)    l’art. 3 Cost., in quanto misura della dignità sociale dei cittadini


  • l’importanza del lavoro ai fini della partecipazione sociale: il collegamento tra democrazia economica e democrazia politica sindacati, scioperi, collaborazioni dei lavoratori alla gestione aziendale)

Il principio Laburista


  • il diritto al lavoro:

a)     non come diritto soggettivo perfetto nei confronti dello Stato per ottenere e conservare un posto di lavoro ciò contrastante con la libertà di impresa (art. 41 Cost.)

b)     bensì come obbligo (norma precettiva) a che lo Stato intervenga nel mercato per ottenere (norma promozionale) la piena occupazione.

-tramite l’adozione di piani e programmi (art. 41.3 Cost.)

- corrispondenza un’indennità (ovvero Cassa integrazione) ai disoccupati involontari quale risarcimento per Stato inadempiente (art. 38.2 Cost)


Art. 41.

1. L'iniziativa economica privata è libera.

2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.


Il principio Laburista


  • il diritto al lavoro come libertà di scegliere il lavoro subordinato o autonomo (non quello imprenditoriale tutelato dall’art. 41.Cost.)

a)     diritto di accedere al lavoro senza subire limiti irrazionali o lesivi della propria dignità, salvo verifica requisiti professionali

b)     diritto-dovere di svolgere il lavoro corrispondente alle proprie capacità.


  • La particolare tutela del lavoro subordinato da parte della Repubblica che :

a)     cura la formazione e la crescita professionale dei lavoratori (art. 35.2 Cost.)

b)     promuove e favorisce accordi ed organizzazioni internazionali (OIL) per affermare e regolare i diritti del lavoro (art. 35.3 Cost)

c)     tutela il lavoro italiano all’estero (art. 35.4 Cost)

d)     la tutela dei diritti del lavoratore nel posto di lavoro (Statuto dei lavoratori; divieto di discriminazione nel luogo di lavoro)

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

La tutela dei lavoratori particolarmente deboli

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

  • La tutela del diritto al lavoro nella fase estintiva il diritto alla stabilità del lavoro attraverso :

a)     il preavviso di licenziamento

b)     il diritto ad essere licenziato per giusta causa o per giustificato motivo pena dapprima risarcimento o riassunzione.

c)     La decorrenza della prescrizione dei diritti dalla fine del rapporto

d)     Il diritto a ricorrere ad un giudice imparziale

e)     Il diritto a percepire l’indennità di anzianità (c.d. liquidazione) anche se la cassazione del rapporto di lavoro è dovuta a colpa o dimissioni del lavoratore


La tutela del lavoro e non degli occupati stabilmente

i contratti flessibili per consentire l’accesso al mondo del lavoro dei disoccupati (part time, interinale, affitto, a termine, lavoratori a progetto, contratti d’inserimento o contratto d’apprendistato)

Il diritto di associarsi in sindacati

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

- non associazioni registrate dotate di personalità giuridica di diritto pubblico ma associazioni non riconosciute

- che stipulino contratti collettivi di diritto comune estesi erga omnes

- pluralità di sindacati per categoria, salvo taluni divieti (magistrati, forze armate)

Sindacati dei lavoratori: Associazioni di lavoratori costituite per tutelare gli interessi dei propri iscritti e, come parte sociale, per partecipare con il governo e con i rappresentanti degli imprenditori alla definizione delle scelte su questioni di interesse pubblico relative al mondo del lavoro.

Il diritto allo sciopero

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.


Sciopero: Astensione dal lavoro di un gruppo di lavoratori a sostegno di una rivendicazione. È attuato prevalentemente da lavoratori organizzati in sindacati e rappresenta una delle forme più importanti e incisive di lotta sindacale. In Italia lo sciopero è un diritto dei lavoratori riconosciuto dalla Costituzione.

Le forme della lotta sindacale


I lavoratori possono impegnarsi in uno sciopero o in altre forme di agitazione sindacale per ottenere miglioramenti delle condizioni di impiego, per impedirne un peggioramento o, ancora, per evitare che il datore di lavoro conduca delle azioni lesive dei diritti dei lavoratori. Uno sciopero può essere proclamato anche per indurre un datore di lavoro a riconoscere un sindacato come legittimo rappresentante dei dipendenti nel processo di contrattazione collettiva e a siglare con questa stessa organizzazione un contratto di lavoro. In genere si ricorre allo sciopero dopo avere esperito tutti gli altri mezzi disponibili: ad esempio quando il datore ha rifiutato la composizione di una vertenza con i metodi previsti nel contratto di lavoro.

Lo sciopero politico, invece, può essere un mezzo per costringere un governo ad aderire a determinate richieste dei lavoratori e può costituire un’arma per provocarne la caduta. Uno sciopero di solidarietà ha luogo quando un sindacato arresta le attività lavorative di un settore per sostenere la protesta di un altro sindacato o di altre categorie sociali. Lo sciopero “generale”, in cui tutti i lavoratori di una città, di una regione o di un paese scioperano contemporaneamente, può perseguire finalità di tipo economico o politico. Con lo sciopero generale si ottiene la completa paralisi dell’attività economica dell’area interessata.


La costituzione economica


  • Frutto del compromesso costituente tra le diverse ideologie: lo Stato interventista ed economia mista.
  • La costituzione economica come traduzione dei principi:

A)   personalità (art. 2 Cost): il rispetto della dignità umana

B)    d’uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.): la rimozione degli ostacoli socio-economici che impediscono lo sviluppo della persona.

C)    Laburista (art. 4): l’effettività del diritto al lavoro

  • Le condizioni da assicurare: l’utilità sociale dell’iniziativa economica, funzione sociale della proprietà, sfruttamento razionale e sociale equo della terra.

La libertà di iniziativa e d’attività economica

Art. 41.1 e 41.2

1. L'iniziativa economica privata è libera.

2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

  • La libertà d’intraprendere qualsiasi attività economica.
  • I limiti allo svolgimento della libertà d’impresa:

a)     esterni: lo Stato imprenditoriale (enti pubblici economici, monopolio servizi pubblici, imprese nucleari…)

b)     interni negativi

  1. non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale: progresso economico come mezzo e non come fine
  2. non può recare danno a sicurezza, libertà civili e dignità umana (inquinamento, sicurezza sul lavoro…)

Art 41.3

3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

c) limiti interni positivi: per indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata ai fini sociali:

1. la tutela della piccola e media proprietà (art. 44 Cost.*) della cooperazione e dell’artigianato (art. 45 Cost.*)

2. incentivi statali (crediti, agevolazioni, sgravi fiscali, contributi)

3. la programmazione tramite legge per indirizzare e controllare l’iniziativa individuale, senza sopprimerla: questa legge andò in fallimento. Venne attuata solo nel 1967 (pieno periodo centro sinistra)

4. l’espropriazione per legge salvo indennizzo (Somma pagata a titolo di risarcimento di danni.): collettivizzazioni e nazionalizzazioni (ENEL). (l’energia elettrica non può andare ai privati perché essi anno come obbiettivo la finalità economica; quindi non mandano energia in paesi dove il ritorno di capitale non vi è).



*Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

*Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

La proprietà

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Il diritto reale più importante è il diritto di proprietà; esso si caratterizza per la sua assolutezza, che attribuisce al titolare il diritto di utilizzare e di godere il bene nonché il diritto di far proprio il suo valore di scambio.

(Diritti reali : Diritti soggettivi facenti parte della più ampia categoria dei diritti assoluti che attribuiscono al titolare il potere di farli valere nei confronti di chiunque e goderne a proprio piacimento senza essere disturbato nell'esercizio di tale diritto.)

Proprietà e possesso : Il termine 'proprietà' indica il diritto di godere e di disporre di una cosa, ad esempio un abito, un gioiello, un libro, in modo pieno ed esclusivo, cioè con la possibilità di usarla quando si vuole, di prestarla, di venderla, o addirittura di distruggerla o di buttarla via se lo si ritiene opportuno. La proprietà coincide di solito, ma non sempre, con il 'possesso', che consiste nel disporre di una cosa e nell’utilizzarla, senza però possederne la titolarità del diritto di proprietà.

Proprietà e possesso possono riguardare sia beni immobili (case, terreni), sia beni mobili registrati (autovetture), sia infine beni mobili (una bicicletta, un libro, un oggetto qualsiasi). Anche i beni materiali o immateriali, come le cosiddette opere dell'ingegno (ad esempio un brevetto o i diritti d'autore su uno scritto o su un dipinto o su una scoperta scientifica), possono essere oggetto di proprietà. Alcuni beni, detti demaniali, come le acque dei fiumi, sono invece di esclusiva proprietà dello stato.

La proprietà può essere di un singolo individuo, di più persone collettivamente (come nel caso del condominio), di un'azienda, di un ente privato o pubblico. Può essere trasferita da un soggetto a un altro sia con un atto tra vivi (compravendita, permuta, donazione) sia a seguito della scomparsa del proprietario, per eredità o per legato (vedi Successione); per un bene immobile o mobile registrato è necessario l'atto pubblico, cioè redatto alla presenza di un notaio e con trascrizione sui pubblici registri. I minori, e in taluni casi anche i nascituri, possono essere proprietari a tutti gli effetti anche di beni immobili come case e terreni, ma non possono amministrare direttamente le loro proprietà né venderle se non attraverso i loro legali rappresentanti (di solito i genitori) e con l'assenso di un giudice tutelare.

L’evoluzione della costituzione economica


Dallo Stato imprenditoriale allo Stato regolatore esterno del mercato:


a)     cause interne: il fallimento economico e fiscale dello Stato imprenditoriale

b)     cause esterne: i principi comunitari a favore di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza

tramite l’euro politica monetaria unica finalizzata alla stabilità dei prezzi (no tasso di cambio e tasso di interesse nazionale) lo Stato con propria moneta poteva favorire le aziende con tasso di cambio o svalutazione della propria moneta (la lira) o tasso di interessi. Con l’euro è impossibile, perché vi deve essere un'unica stabilità= tasso di interesse unico e fissato dalla Banca Centrale Europea.

Parametri di Mastric: deficit 3% (le uscite non possono superare le entrate, max del 3%)

PIN 60% (per il defic pubblico complessivo)




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