L'autonomia dell'ordine giudiziario ed il consiglio superiore della
magistratura
Nel valutare il regime costituzionale dei magistrati ordinari, assume
un rilievo centrale il discorso concernente le garanzie offerte dalla
necessaria esistenza dell'apposito consiglio superiore. Talune delle varie
giurisdizioni speciali possono anche esser dotate di strumenti, più o meno
analoghi, di "autogoverno": così, specialmente, presso il consiglio di stato è
ora in funzione un "consiglio di presidenza", costituito per la maggior parte
da componenti eletti dai magistrati amministrativi, che svolge funzioni
corrispondenti a quelle proprie del CSM.
Prende corpo, in tal modo, la definizione della magistratura come
"ordine autonomo", contenuta nel primo comma dell'art 104. l'autonomia della
magistratura stessa non va infatti collocata sul piano della normazione.
Piuttosto, ciò che rende autonomo l'ordine giudiziario sono appunto i limiti
che esso comporta, nei confronti degli altri poteri dello stato e soprattutto
dell'esecutivo, sottoforma di "potestà valutativa riservata". Per necessaria
conseguenza da essa deriva una corrispondente limitazione delle attribuzioni
del ministero della giustizia, che divengono in tal senso residuali,
concernendo "l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia". Prevale, tuttavia,
l'opinione negativa, incline a definirlo quale organo di rilievo
costituzionale; ed in questi termini si è espressa anche la corte
costituzionale.se però si trascendono le concezioni formali o letterali, le
istituzioni effettivamente costituzionali si riducono a quattro: il parlamento,
il governo, il presidente della repubblica, la corte costituzionale. Di questi
soli poteri può infatti sostenersi che essi detengono una posizione di parità
reciproca, al vertice dell'organizzazione costituzionale dello stato. A
rafforzare questi assunti concorre la considerazione che il consiglio superiore
non è il vertice dell'ordine giudiziario né l'organo di governo della
magistratura. In positivo, dunque è nettamente preferibile definire il
consiglio superiore come un "organo di garanzia costituzionale"; e la natura delle
sue funzioni, costituzionalmente previste, induce inoltre a qualificarlo come
un collegio "fondamentalmente amministrativo". Il che non toglie che si tratti
di un organo del potere giudiziario.
Per meglio intendere il perché di tali conclusioni, occorre però
analizzare le norme concernenti la composizione, la struttura e le funzioni del
CSM. Più precisamente, secondo e terzo comma dell'art. 104 prevedono tre
componenti di diritto: cioè il Presidente della repubblica, il primo presidente
ed il procuratore generale della corte di cassazione. I componenti elettivi
spettano invece per due terzi alla magistratura e per il terzo residuo al
parlamento in seduta comune. Quanto ai consiglieri eletti dal parlamento, basti
dire che la loro elezione va effettuata "con la maggioranza di tre quinti
dell'assemblea". La circostanza che il quorum sia stato in tal modo elevato per
effetto di una legge ordinaria ha determinato qualche dubbio di legittimità
costituzionale. Ma i dubbi sono stati superati perché il CSM non deve essere
ridotto ad uno strumento della maggioranza del governo. Quanto ai consiglieri
eletti dai magistrati, va notato che la loro scelta si effettua con sistemi
proporzionali corretti e sulla base di liste concorrenti. Lo scrutinio di lista
è stato voluto allo scopo di rendere più democratica l'investitura del CSM non
deve esser ridotto, in alcuna delle sue componenti, ad uno strumento della
maggioranza di governo. Quanto ai consiglieri eletti dai magistrati, va notato
che la loro scelta si effettua con sistemi proporzionali corretti e sulla base
di liste concorrenti. Lo scrutinio di lista è stato voluto allo scopo di
rendere più democratica l'investitura del CSM. Ma l'effetto è stato quello di
accentuare in seno al consiglio una sorta di partitocrazia, sia pure sui
generis. Le strutture del consiglio non sono state considerate dalla carta
costituzionale, fatta eccezione per gli uffici di Presidente e di
vice-presidente. A sua volta, nemmeno la legge istitutiva contiene una compiuta
disciplina degli altri organi del consiglio, limitandosi invece a disporre che
in seno al CSM agiscono varie commissioni referenti, nominate dal presidente
sulla base di un potere consiliare di autoorganizzazione. La legge stessa
prevede specificamente una commissione per il conferimento degli uffici
direttivi e una sezione disciplinare, cui compete la "cognizione dei
procedimenti disciplinari a carico del magistrato.
Giudizi disciplinari a parte, le funzioni tipiche del CSM
riguarderebbero le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni dei giudici
ordinari: cioè tutte le delibere amministrative attinenti allo status dei
magistrati in questione. Il contenuto dei conseguenti atti va determinato dal
consiglio, appunto allo scopo di assicurare l'indipendenza dei giudici stessi.
Ma la fase costitutiva del procedimento dev'essere seguita da una fase
percettiva, imperniata sui decreti del presidente della repubblica,
controfirmati dal ministro della giustizia. Inoltre, rimane ferma
l'impugnabilità dei decreti in questione dinanzi ai giudici amministrativi, su
ricorso dei magistrati che si ritengono lesi dei relativi provvedimenti. Come
ha rilevato la corte costituzionale, gli appartenenti alla magistratura non
possono rimanere "indifesi" di fronte a possibili lesioni dei loro diritti ed
interessi legittimi da parte del CSM; e la sottoposizione del consiglio ad in
sindacato giurisdizionale "di stretta legittimità" non vale a vanificare od
attenuare la "funzione garantistica" che gli compete. Per altro, diversa è la
natura e diverso il regime delle funzioni atipiche, a mano a mano assunte dal
CSM al di fuori dei disposti costituzionali e legislativi che lo riguardano. È
questo il caso delle relazioni sullo stato della giustizia che il consiglio ha
più volte inviato al ministro per la trasmissione alle camere: in quanto la
legge istitutiva prescrive bensì che il consiglio esprima "proposte" e "pareri"
sull'ordinamento giudiziario, sull'amministrazione della giustizia,
sull'organizzazione ed il funzionamento dei relativi servizi, ma indirizzandoli
al solo ministro competente.
Inoltre rientrano in tal campo le inchieste sul funzionamento di
determinati uffici giudiziari, frequentemente effettuate dal consiglio non
senza interferire con i compiti riservati alla sezione disciplinare. Ancora, sia
aggiungono le cosiddette funzioni "paranormative", svolte dal CSM per
prestabilire i criteri di esercizio delle attribuzioni tipiche,
costituzionalmente fondate. Sembra perciò più corretto definire gli atti in
questione come circolari, impegnative per il consiglio ma dotate di una mera
"efficacia persuasiva" nei confronti delle autorità giurisdizionali chiamate a
sindacare le deliberazioni consiliari. In vista di fenomeni siffatti, si è
parlato e si parla spesso di un ruolo politico che il CSm si sarebbe arrogato,
ma la conclusione è probabilmente eccessiva.