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LA VIOLENZA
LA VIOLENZA si concreta in minacce, in pressioni gravi, che inducono una parte a concludere il negozio; si distingue la violenza morale dalla violenza fisica; solo se la prima è un vizio della volontà e pertanto provoca l'annullamento; la seconda è invece indicativa di mancanza di volontà; configurandosi quindi come assenza di un elemento essenziale,provoca la nullità e non l'annullabilità del negozio.
Per essere giuridicamente rilevante la violenza morale o psichica deve consistere in una minaccia grave o ingiusta, ma solo quelle che incutono timore ad una persona sensata costituiscono causa di annullamento.
La Violenza è rilevante sempre, anche se è esercitata da un terzo. La Violenza è rilevante anche quando è diretta contro il coniuge, il discendente, l'ascendente del contraente; se riguarda altra persone, il negozio è annullabile secondo l'apprezzamento del giudice (art.1436 c.c.).
La Violenza inoltre deve essere ingiusta; si deve tener distinta dalla minaccia di far valere un diritto. La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti (art.1438 c.c.).
4.IL DOLO
DOLO è qualsiasi inganno,circonvenzione, comportamento truffaldino, raggiro usato per far cadere in errore la controparte e indurla concludere il negozio. Il dolo contrattuale indica appunto la volontà di ingannare; Il dolo fuori della materia contrattuale (dolo extracontrattuale) invece consiste nella volontà di arrecare danno (art.2043 c.c.).
Il dolo può essere commissivo, se consiste in un comportamento positivo (A dice a B che l'orologio è effettivamente d'oro e vi imprime la dicitura "18k" mentre l'orologio è solo placcato-oro); oppure può essere omissivo, consistendo nel silenzio (A nulla dice per far ravvedere B che crede, spontaneamente, che l'orologio sia d'oro).
A differenza dell'Errore, il quale deve essere valutato nella persona che ne è vittima,Il Dolo è un fatto che implica una considerazione del contegno dell'ingannatore e delle sue conseguenze sulla conoscenza dell'ingannato; pertanto è necessaria la conoscenza da parte dell'agente delle false rappresentazioni che si producono alla vittima, e la convinzione che sia possibile determinare con artificio, menzogne, raggiri, la volontà altrui.
Non è quindi rilevante una semplice vanteria (il detersivo X lava cosi bianco che piu bianco non si puo); in questo caso, si ritiene che una persona sensata e normale non si lascerebbe indurre in errore; si ha pertanto Dolo Buono che non produce annullamento del contratto.
Il Dolo si distingue in:
Dolo Determinate
Dolo Incidente
Il Dolo è Determinante quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato (art.1439 c..). Dolo Incidente si ha quando i raggiri non sono tali da determinare il consenso: la controparte avrebbe egualmente concluso il negozio, ma a condizioni diverse (art.1440 c.c.).
Il Dolo Incidente non comporta l'annullamento del contratto;il contratto è valido, ma il contraente in mala fede risponde ai danni (art.1440c.c.). Il Dolo Determinante provoca l'annullamento del negozio e in più vi è l'obbligo di risarcire il danno alla parte che fu vittima dell'inganno.
È ancora da rilevare che se vi è dolo, l'Errore in cui cade la parte ingannata produce l'annullamento del negozio anche quando non sia essenziale e riconoscibile, purché sia stato determinante del consenso.
Il Dolo esercitato da un terzo nei confronti di una delle parti non è sempre rilevante; il contratto è annullabile solo quando i raggiri erano noti al contraente; inoltre, occorre che il contraente ne abbia tratto vantaggio (art.1439 2°c, c.c.).
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