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La successione




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LA SUCCESSIONE


La successione è il fenomeno per cui un soggetto viene ad assumere la posizione occupata da un altro soggetto rispetto ad una relazione giuridicamente rilevante, la quale rimane identica negli elementi oggettivi. La successione a causa di morte può essere a titolo universale o a titolo particolare.

La successione universale può derivare dalla legge o dal testamento e comporta il subentrare dell'erede nella titolarità della universalità, cioè di una quota dei rapporti trasmissibili intestati all'ereditando, comunemente indicato dome de cuius.

La successione ereditaria a titolo particolare può anch'essa derivare sia dal testamento che dalla legge e si verifica quando un soggetto subentra in uno o più diritti reali o in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio.

L'art. 588, comma 1 non precisa la nozione di disposizione a titolo particolare in termini positivi, ma soltanto in termini residuali rispetto a quella di disposizione a titolo universale. Il comma 2 dello stesso articolo precisa che l'indicazione di determinati beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale quando risulta che il testatore ha voluto assegnare quei beni come quota del patrimonio.

L'art. 458 sancisce il divieto dei patti successori escludendo espressamente l'ammissibilità di una terza possibile causa di successione. Il divieto riguarda i patti successori denominati istitutivi in quanto volti ad attuare, in forma patrizia, una vera e propria disposizione dei propri beni per il tempo dopo la morte. La nullità di questi patti è per assicurare e tutelare la libertà di disporre della propria successione con il testamento. Inoltre, sono vietati i patti successori cosiddetti dispositivi, con i quali taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta. La nullità di questi  patti è per impedire il formarsi di convenzioni immorali o socialmente pericolose. Il divieto dei patti cosiddetti rinunziativi sono quelli con i quali un soggetto rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una futura successione.


L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE


La successione si apre al momento della morte del de cuius nel luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio (art. 456 c.c.).

La vocazione indica il fenomeno della chiamata all'eredità. Può considerarsi il fondamento del fenomeno successorio, il titolo per il quale si succede. Può aversi vocazione:

Attraverso la volontà del defunto manifestata a mezzo di testamento;

Attraverso la volontà della legge.

La delazione indica il fenomeno dell'offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto, al quale spetta, pertanto, il diritto di accettare l'eredità. Possiamo avere altre forme:

delazione successiva: nel caso di sostituzione fedecomissoria, perché l'eredità si devolve al sostituto non al momento dell'apertura della successione, ma alla morte dell'istituito;

delazione solidale: quando fra i coeredi vi è diritto di accrescimento;

delazione condizionata: quando è differita al momento del verificarsi della condizione;

delazione indiretta: nel caso in cui un soggetto subentra nel luogo e nel grado di un altro soggetto.

L'EREDITA' GIACENTE


Con la morte del cuius, il chiamato all'eredità non acquista "ipso iure" la qualità di erede, stante la necessità di una manifestazione di volontà diretta in tal senso: quindi fra la morte del cuius e l'eventuale accettazione può intercorrere del tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.

Per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto l'istituto dell'eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima non venga accettata o, in mancanza dell'accettazione, non sia devoluta allo Stato. I presupposti della fattispecie di giacenza, pertanto, sono:

mancanza di accettazione da parte del chiamato;

mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari;

la nomina del curatore che rappresenta l'inizio della "giacenza".


LA CAPACITA' DI SUCCEDERE E L'INDEGNITA'


La capacità di succedere è l'attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare il "de cuius". L'art. 462 stabilisce il principio generale che è capace di succedere chi sia nato al momento in cui si apre la successione.

Sono capaci di succedere tutte le persone fisiche nate o almeno concepite, al momento dell'apertura della successione.

Sono incapaci di ricevere:

tutti coloro che non sono ancora nati o per lo meno concepiti al tempo dell'apertura della successione;

il tutore o il produttore del testatore;

il notaio o altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico e i testimoni e l'interprete intervenuti alla successione;

la persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che le disposizioni fatte in suo favore siano approvate di mano dal testatore;

il notaio che ha redatto al scheda del testamento segreto o a cui il testamento segreto sia stato consegnato in plico non sigillato.

Le persone giuridiche per poter succedere per testamento necessitano della prescritta autorizzazione governativa. In particolare possono succedere:

gli enti riconosciuti;

gli enti non riconosciuti: la disposizione testamentaria in loro favore è valida ma la sua efficacia è sospesa fino all'ottenimento del riconoscimento da parte dell'ente in questione.

L'indegnità opera come causa di esclusione dalla successione, che spiega i suoi effetti solo dal momento della pronuncia del giudice. I casi di indegnità sono:

gli attentati alla persona fisica del "de cuius";

gli attentati alla integrità morale del "de cuius";

gli attentati alla libertà di testare del "de cuius".

L'indegnità produce i seguenti effetti:

impossibilità per l'indegno di adire efficacemente l'eredità qualora l'indegnità sia stata già accertata al momento dell'apertura della successione;

l'obbligo di restituire l'eredità, i frutti e la perdita del diritto di usufrutto legale e di amministrazione dei beni provenienti ai suoi figli da quella successione in via di rappresentazione qualora l'indegnità sia accertata in seguito.

La persona offesa può tuttavia riabilitare l'indegno.


LE SOSTITUZIONI


La sostituzione ordinaria si ha quando il testatore, prevedendo il caso che il chiamato non possa o prevedendo il caso che il chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, o il legato designi al posto suo un'altra persona. Il sostituto subentra nella posizione che avrebbe avuto l'istituito, se avesse accettato con tutti gli obblighi ad esso inerenti.

Si ha sostituzione fedecommissoria quando, nel testamento, il testatore impone all'erede o al legatario l'obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte tali beni possano automaticamente passare ad un'altra persona indicata dal testatore medesimo.

La sostituzione fedecommissoria ha perduto nella società moderna la centrale importanza che aveva in tempi passati. Essa è sopravvissuta, inoltre, entro i limiti assai angusti, fino a mutare profondamente, con la riforma del 1975, la stessa originaria funzione.


LA RAPPRESENTAZIONE E L'ACCRESCIMENTO


La rappresentazione consente ai discendenti di persone che non possano o non vogliano acquistare l'eredità o il legato di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente per far propria l'eredità o il legato. Nella successione testamentaria la rappresentazione opera se non è stata prevista una sostituzione; in ogni caso non opera quando si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. Il rappresentato deve essere figlio, fratello o sorella del defunto. Il rappresentante, ossia colui che prende il posto del chiamato, deve essere discendente legittimo o naturale.

L'accrescimento è previsto per il caso in cui un chiamato a seguito di successione testamentaria non possa o non voglia accettare l'eredità: in tal caso la parte del patrimonio ereditario offerta al chiamato si accresce agli altri eredi (o agli altri collegatari se si tratta di successione a titolo particolare ). L'operatività dell'accrescimento è subordinata ad una serie di presupposti:

si ha solo quando non si possono realizzare, l'uno subordinatamente alla inoperatività dell'altro, la successione nel diritto di accettazione dell'eredità, la sostituzione, la rappresentazione;

si verifica solo se più persone sono state istituite eredi con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di quote o di parti uguali, o in una stessa quota;

nel caso di successione a titolo particolare l'accrescimento a favore dei collegatari si verifica se ad essi è stato legato lo stesso oggetto;

non è possibile l'accrescimento, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui numero 1 e 2, il testatore ha escluso l'accrescimento.

L'accrescimento opera di diritto. Non essendovi i presupposti per l'accrescimento, si farà luogo alla successione legittima, per quanto concerne la successione a titolo universale, mentre la porzione del legatario mancante, nella successione a titolo particolare, viene acquistata dall'onerato.


L'ACQUISTO DELL'EREDITA' E L'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO


Diritto di accettazione è il diritto del chiamato di acquistare l'eredità: esercitando tale diritto il semplice chiamato si trasforma in erede. Si tratta di un diritto potestativo di natura personale con conseguenze patrimoniali. Gli effetti dell'acquisto retroagiscono al momento dell'apertura della successione. L'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario. L'accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita. Ricorre la prima ipotesi quando il chiamato emette una dichiarazione espressa di volontà diretta ad acquistare l'eredità. E' un atto giuridico unilaterale , non recettizio ed irrevocabile. La dichiarazione deve essere resa nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata; non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può darsi un'accettazione parziale. Si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Sono considerate in ogni caso forme di accettazione tacita la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi.

L'art. 586 del c.c. regola l'ipotesi dell'acquisto dei beni ereditari da parte dello Stato per l'ipotesi di mancanza di altri successibili. In  tal caso l'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Questa soluzione è dovuta nell'esigenza di individuare, comunque, un successibile, che tuttavia non risponda dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

I chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati, e le persone giuridiche diverse dalla società, se intendono accettare l'eredità , devono necessariamente farlo mediante beneficio d'inventario. In mancanza l'accettazione è nulla. L'accettazione con beneficio di inventario ricorre quando l'erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del "de cuius", circoscrivendo le conseguenze economiche di una successione onerosa. L'accettazione beneficiata è una facoltà per ogni chiamato, nonostante eventuali divieti del testatore. Costituisce, anzi, un obbligo indefettibile per alcuni soggetti determinati dalla legge:

incapaci assoluti e relativi;

persone giuridiche.

La legge richiede una forma solenne: occorre una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, sottoposta ad un regime di pubblicità-notizia.

Per quanto riguarda i termini occorre distinguere:

se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, deve compiere il loro inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e deve decidere se accettare o rinunziare nei quaranta giorni successivi: se questi termini non sono rispettati, il chiamato è considerato erede puro e semplice.

se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, può accettare con beneficio finché non sia prescritto il diritto di accettazione.

Infine, nei seguenti casi si ha la decadenza dal beneficio d'inventario:

omissioni o inclusioni dolose nell'inventario;

alienazione di beni o costituzione di garanzie reali su di essi senza autorizzazione giudiziale;

inosservanze procedurali, in occasione della liquidazione.


LA SEPARAZIONE DEI BENI EREDITARI


La separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede costituisce un rimedio predisposto dal legislatore a tutela dei creditori del defunto e dei legatari (soggetti legittimati a chiederla). L'effetto della separazione è l'attribuzione di una ragione di preferenza nel soddisfacimento sui beni ereditari, a favore dei creditori e legatari separatisti, nei confronti dei creditori dell'erede e dei creditori e legatari non separatisti.


LA RINUNZIA DELL'EREDITA'


La rinuncia dell'eredità è un negozio unilaterale tra vivi, non recetizzio, con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l'eredità. Con quest'atto egli fa cessare gli effetti della delazione verificatasi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessuno creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei beni ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquisire alcun bene dell'asse. La rinuncia può avvenire solamente in un momento successivo all'apertura della successione in base al divieto dei patti commissori. È un atto solenne risultante da una dichiarazione resa dal chiamato ad un notaio o al cancelliere della Pretura competente ed inserita nel registro delle successioni. È invalida se sottoposta a condizione o termine; inoltre è revocabile, purchè non sia decorso il termine di prescrizione del diritto e non vi sia stata accettazione da parte degli altri eredi.


LA PETIZIONE DI EREDITA'


La petizione di eredità è l'azione con cui l'erede chiede il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni stessi.

Presupposti dell'azione sono:

l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede;

il possesso da parte di un terzo dei beni ereditari.

Rispondono in maniera diversa il possessore di buona fede e quello di mala fede. È possessore di buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari ritenendo di essere erede per un errore che non dipenda però da colpa grave. In questo caso se il possessore ha alienato in buona fede una cosa dell'eredità è soltanto obbligato a restituire il corrispettivo ricevuto o a cedere la sua azione contro il compratore che non lo avesse ancora pagato. Il possessore di mala fede deve, invece, corrispondere all'erede il valore della cosa alienata e risarcirgli ogni danno.


L'EREDE APPARENTE


L'erede apparente è colui, che non essendo erede, si comporta in una maniera tale da risultare obbiettivamente idonea a determinare nei terzi la ragionevole convinzione che egli sia l'erede. La qualità di erede apparente si basa sul comportamento, obiettivamente considerato e voluto da parte dell'erede apparente e prescinde da qualsiasi considerazione di elementi soggettivi di buona o mala fede dello stesso soggetto. La buona fede è richiesta solamente nel terzo acquirente e si identifica con l'erronea convinzione di questo di avere a cha fare con l'erede vero. È compito del terzo provare la sua buona fede. Questo regime non si applica ai beni immobili o ai beni mobili trascritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dell'erede apparente non siano stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.


LA COMUNIONE EREDITARIA


La comunione ereditaria è un istituto che consiste nella con titolarità da parte di più soggetti di un diritto reale su una medesima cosa, in base all'ipotesi ce i contitolari siano eredi. Il coerede che durante la comunione ereditaria voglia alienare a titolo oneroso ad un estraneo la sua quota di eredità, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione rispetto agli estranei entro due mesi dall'ultima notificazione. In mancanza di notificazione, finchè duri la comunione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota alienata nei confronti dell'acquirente e di ogni successivo avente causa. La quota viene assegnata in parti uguali a tutti i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto.


LA COLLAZIONE


La collazione è un istituto che tende ad attuare il principio della parità di trattamento tra figli, discendenti e coniugi che concorrano alla successione mediante la previsione dell'obbligo di conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia dispensati da ciò. Si presume che le liberalità elargite dall'ereditando in vita siano state una anticipazione sulla futura successione, da riconsiderare, perciò, in sede di successione ereditaria. L'ereditando può, tuttavia, rendere palese la sua diversa volontà con la dispensa dalla collazione, che può essere contenuta nella donazione o nel testamento, ma può essere anche formulata con una apposita dichiarazione unilaterale: la dispensa, naturalmente, produce effetto solo nei limiti della quota disponibile. La collazione giova solo ai discendenti e al coniuge, non ad altri eredi: le quote di questi ultimi si determinano sulla base di ciò che è rimasto nel patrimonio ereditario al momento della morte dell'ereditando.

La collazione si può fare in due modi:

collazione in natura: il coerede rende in natura il bene che in vita gli aveva donato il defunto;

collazione per imputazione: il coerede trattiene il bene donatogli, ma detrae dalla sua quota ereditaria il valore del bene, determinato al momento della apertura della successione.

Per gli immobili donati la collazione si può fare, a scelta di chi conferisce, o in natura o per imputazione. La collazione dei beni mobili si fa solo per imputazione. Quanto al danaro, la collazione si attua prendendone dall'asse ereditario una minore quantità, da calcolare secondo il principio nominalistico. Se uno dei coeredi aveva debiti nei confronti dell'ereditando, egli deve imputare alla propria quota l'ammontare dei debiti; e ciò vale per tutti i coeredi, non solo per quelli soggetti a collazione.


LA SUCCESSIONE LEGITTIMA


La successione legittima ha luogo se l'ereditando non aveva fatto testamento, ovvero nel caso in cui, pur esistendo un testamento dell'ereditando, esso sia in tutto o in parte inefficace, ovvero, pur essendo efficace, disponga solo di parte del patrimonio ereditario o contenga solo disposizioni a titolo particolare. L'eredità si devolve ai parenti del de cuius indicati dalla legge e nell'ordine da questa stabilito. Nella successione in mancanza di una dichiarazione di volontà dell'ereditando, acquista rilievo il rapporto di parentela con il defunto. La successione legittima incontra però un limite che viene enunciato nell'art. 42 della Costituzione che riguarda i modi di acquisto della proprietà. Il limite è il rapporto di parentela entro il sesto grado, oltre il quale l'acquisto gratuito dei beni altrui è considerato come socialmente non giustificato; se mancano parenti entro questo grado i beni relitti vanno allo Stato. Nella successione legittima i beni ereditari andranno ai parenti, esclusi in ogni caso gli affini, secondo un ordine di successione che corrisponde a quella che, nella normalità delle ipotesi, è la gerarchia interna al mondo degli affetti della persona. L'ordine è il seguente:

se ci sono figli, legittimi o naturali o adottivi, i beni vanno a loro in parti uguali; al coniuge, se ancora in vita, va metà del patrimonio oppure un terzo a seconda che concorra con un figlio o con più figli;

se non ci sono figli, due terzi vanno al coniuge e un terzo ai genitori, fratelli e sorelle (ma, se mancano genitori, fratelli e sorelle, va tutto al coniuge);

se non ci sono né figli né coniuge superstite, succedono i genitori, i fratelli legittimi e le sorelle legittime (se mancano i genitori, va tutto a fratelli e sorelle; se mancano fratelli e sorelle, va tutto ai genitori);

se nessuno di costoro sia sopravvissuto, i beni vanno ai parenti, senza distinzione di linea (diretta o collaterale) a cominciare dal grado più prossimo e fino al sesto grado.

Le successioni legittime anomale sono quelle in cui la successione a causa di morte in determinati rapporti o diritti è regolata con criteri diversi dai principi in materia successoria. Per esempio all'indennità di preavviso e di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro, devono corrispondersi al coniuge, ai figli, e se vivono a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, e se non vi è accordo fra gli aventi diritto ripartirsi fra questi secondo lo stato di bisogno.

Altre ipotesi sono quelle del legato legittimo traslativo di contratto previsto dalle leggi sulle locazioni urbane e sugli affitti agrari.


IL TESTAMENTO E IL SUO CONTENUTO


L'art. 587 del c.c. definisce il testamento come un atto giuridico unilaterale, che consiste nella sola dichiarazione di volontà del testatore e che è destinato a produrre effetti, dopo la morte di questo, come sua individuale dichiarazione di volontà. Effetto giuridico proprio del testamento è la sola vocazione ereditaria, ossia la messa a disposizione dell'eredità a favore degli eredi istituiti.

Una caratteristica fondamentale del testamento è il suo contenuto patrimoniale. Sotto tale aspetto può contenere:

l'istituzione di uno o più eredi;

l'attribuzione di uno o più legati.

Il testamento può contenere anche disposizioni di indole non patrimoniale che costituiscono il suo contenuto atipico. In particolare si ricordino:

la designazione di un tutore o un protutore;

il riconoscimento di figlio naturale;

la riabilitazione dell'indegno;

la nomina dell'esecutore testamentario o di un curatore speciale.

Il testamento è un negozio giuridico:

unilaterale: in quanto espressione della volontà di un solo testatore;

non recettizio: per essere efficace non deve essere portato a conoscenza di terzi;

revocabile: tende a salvaguardare il principio della libertà della volontà testamentaria;

unipersonale: posto in essere da una sola parte costituita da un solo soggetto;

gratuito

personale: può essere posto in essere dal solo testatore (per l'incapace di agire, minore o interdetto, non può fare testamento l'esercente la patria potestà o il tutore);

formale: la volontà del testatore deve estrinsecarsi in una delle forme previste dalla legge.

Il testamento deve essere redatto in una delle forme prescritte dalla legge: olografo, pubblico e segreto.

Il testamento olografo è il testamento scritto, datato e sottoscritto tutto di mano del testatore, anche se può avere aggiunte successive, i cosiddetti codicilli, redatti nella stessa forma, e può constare di un unico documento, redatto per fasi successive. I singoli requisiti formali dell'olografia sono: l'olografia, l'indicazione della data in cui il testamento fu scritto e la sottoscrizione. Il testamento olografo è una scrittura privata che fa prova in quanto riconosciuta dalla parte contro cui è esibita.

Il testamento pubblico è quello scritto dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni: il notaio lo rilegge e annota il luogo e la data, lo sottoscrivono il testatore, i testimoni e il notaio, che indica anche l'ora della sottoscrizione. I requisiti formali sono: la dichiarazione orale di volontà, la presenza dei testimoni, la redazione per iscritto della volontà testamentaria a cura del notaio, la lettura dell'atto al testatore ed ai testimoni a cura del notaio, la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio, la data e la menzione dell'osservanza delle suddette formalità.

Il testamento segreto può essere scritto in un qualunque foglio di carta anche da persona diversa dal testatore o perfino a stampa; il testatore in persona, davanti a due testimoni, consegna il foglio, sigillato o chiuso in una busta sigillata, ad un notaio; questi annota all'esterno del foglio o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui, appone la data e sottoscrive insieme al testatore e ai testimoni.

Il testamento internazionale rientra tra i testamenti per atto di notaio in quanto sul nostro territorio il testatore, in presenza di due testimoni, consegna al notaio il documento su cui risultano scritte le proprie disposizioni e dichiara  che è il suo testamento e che è a conoscenza del suo contenuto.

Ai testamenti speciali il testatore ricorre in condizioni di tempo e luogo nelle quali non ci si può avvalere delle forme normali. Il testamento di chi si trovi in viaggio di mare può essere ricevuto dal comandante della nave. Tale testamento è redatto alla presenza di due testimoni in duplice originale, sottoscritto dal testatore, dai testimoni e da chi lo ha ricevuto, conservato tra le carte di bordo e consegnato alle autorità consolari e marittime. Questo testamento si caduca re mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento secondo le norme ordinarie. Norme analoghe si osservano per il testamento in aeromobile.


L'ISTITUZIONE DI EREDE ED IL LEGATO


Il legato è un'attribuzione patrimoniale mortis causa immediatamente operativa, di un diritto reale di credito, la cui portata rimane esclusivamente limitata ai singoli diritti considerati. Il legato si acquista immediatamente, senza bisogno di accettazione, salva la facoltà del legatario di rinunciare al legato. Il legatario, se non intende rinunciare, deve chiedere all'erede la consegna del bene legatogli dal testatore: egli consegue dal testatore, per successione a titolo particolare, la proprietà del bene, ma ne consegue il possesso dall'erede. L'adempimento del legato può essere posto a carico di un determinato erede, detto onerato; altrimenti è a carico di tutti. Per l'adempimento dei legati, come per quello dei debiti ereditari, gli eredi rispondono illimitatamente, salvo che non abbiano accettato con beneficio di inventario; se, invece, l'adempimento di un legato è posto a carico di un altro legatario (c.d. sublegato), questi risponde nei limiti del valore della cosa legatagli. Quando il legato ha per oggetto una cosa determinata, sorge a carico dell'erede l'obbligazione di consegnarla al legatario; quando si tratta di cosa di genere, e in particolare di una somma di danaro, l'adempimento del legato equivale ad un pagamento.


DISPOSIZIONI CONDIZIONALI, A TERMINE E MODALI


La disposizione testamentaria può essere gravata da una condizione secondo le seguenti regole:

non deve trattarsi di condizione illecita o impossibile (altrimenti sarà come non apposta).

è nulla la disposizione subordinata alla condizione di reciprocità;

è nulla la condizione che impedisca le prime o ulteriori nozze dell'istituito.

Quanto all'apponibilità del termine occorre distinguere fra:

disposizioni testamentarie a titolo universale: i termini si hanno per non apposti;

disposizioni testamentarie a titolo particolare: sono suscettibili di termine iniziale o finale.

Nel testamento si può avere il "modus" ovvero il mezzo tecnico per beneficiare "mortis causa" una persona, senza chiamarla alla successione in qualità di erede o legatario. Infatti esso consiste in una limitazione o riduzione del valore economico della disposizione testamentaria, derivante dal fatto che o l'erede deve dare qualcosa ad altri, o deve fare qualcosa in favore di altri, senza ottenerne un corrispettivo. La risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento del "modus" è l'unico ed anomalo caso di risoluzione del negozio "mortis causa".

LA REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE


Il testamento è un atto essenzialmente revocabile in quanto la volontà in esso espressa può mutare fino all'ultimo momento della vita del testatore. La revocazione del testamento è ammissibile solo nelle forme e nei casi tassativamente previsti dalla legge:

la revocazione vera e propria, che è un atto unilaterale risalente alla iniziativa del testatore.

la revocazione di diritto (o caducità), che si verifica automaticamente per effetto di circostanze sopravvenute.

Certe disposizioni non possono tuttavia essere revocate come il riconoscimento del figlio naturale, la riabilitazione dell'indegno a succedere, la confessione stragiudiziale, la ricognizione di debito. Il testamento può essere revocato in modo espresso: con un apposito atto pubblico oppure con dichiarazione di revoca contenuta in un nuovo testamento; o in modo tacito: distruggendo o cancellando il testamento oppure formando un nuovo testamento il cui contenuto è incompatibile con quello precedentemente formato. Il principio che domina la materia è quello per cui fra più testamenti della stessa persona vale l'ultimo. E' ammessa la prova di una diversa volontà del testatore. Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento ne aveva o ignorava di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benché postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale.


L'ESECUTORE TESTAMENTARIO


L'esecutore testamentario è il soggetto chiamato a svolgere in nome proprio un'attività rispondente alla realizzazione di un interesse che è altrui, ma ormai oggettivizzato nel testamento e non più riferibile ad un soggetto esistente. La designazione da parte del testatore deve essere effettuata nel testamento e può concernere anche un erede o un legatario. Deve trattarsi in ogni caso di una persona che abbia la piena capacità di obbligarsi. L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. Egli deve prendere possesso dei beni che fanno parte dell'eredità ed amministrarla come un buon padre di famiglia. Può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti ed alienare i beni dell'eredità con autorizzazione dell'autorità giudiziaria, la quale decide sentiti gli eredi. Quando tra i chiamati dell'eredità vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche fa redigere l'inventario ed apporre i sigilli. Su disposizione del testatore l'esecutore che non sia erede o legatario può procedere alla divisione. L'istituto dell'esecutore è gratuito, ma il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità. Le spese fatte dall'esecutore per l'esercizio del suo compito sono a carico dell'eredità. Il possesso non può durare più di un anno dall'accettazione della funzione, salvo un prolungamento della durata per un periodo non superiore ad un altro anno, concesso all'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità. L'esecutore testamentario può essere esonerato dall'autorità giudiziaria, su istanza di ogni interessato, per gravi irregolarità, inidoneità all'ufficio, ma anche per aver commesso azione che menomi la fiducia.


LA SUCCESSIONE DEI LEGITTIMARI


I legittimari sono i congiunti dell'ereditando che sono chiamati alla successione su una quota di eredità che si dice legittima o quota di riserva perché è ad essi garantita e che si calcola tenendo conto non solo dell'ammontare dell'eredità all'apertura della successione, ma anche di tutte le donazioni effettuate dall'ereditando. Donazioni e disposizioni testamentarie che abbiano intaccato la legittima sono soggette all'azione di riduzione. Le persone a cui la legge riserva una quota di eredità sono: il coniuge ed i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali. Al coniuge superstite sono riservati anche i diritti all'abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Il coniuge separato senza addebito ha gli stessi diritti del coniuge non separato. Al coniuge al quale sia stata, invece, addebitata la separazione spetta, se al momento dell'apertura della successione percepiva gli alimenti a cario del coniuge deceduto, un assegno vitalizio commisurato alle sostanze ereditarie ed alla qualità ed al numero degli eredi legittimi. La riforma del diritto di famiglia, inoltre ha parificato, la spettanza della legittima tra figli legittimi e naturali.

L'entità delle quote riservate ai figli varia a seconda delle circostanze. In assenza di coniuge, se l'ereditando lascia soltanto un figlio, a questo è riservato la metà del patrimonio ereditario; se lascia più figli, a questi sono riservati i due terzi del patrimonio da dividere in parti uguali. Nel caso di concorso del coniuge con un solo figlio, a ciascuno di essi è riservato un terzo del patrimonio; se sono più figli che concorrono con il coniuge, a quest'ultimo è riservato un quarto, mentre ai figli è riservata la metà del patrimonio ereditario, da suddividersi fra loro in parti uguali. Se l'ereditando non lascia figli né loro discendenti, anche gli ascendenti sono legittimari.


LA QUOTA DI RISERVA E DI RIDUZIONE


La quota di riserva non può essere lesa da disposizioni testamentarie, ma non può essere neppure intaccata da eventuali donazioni effettuate dall'ereditando. Le operazioni che si eseguono a tal fine sono denominate riunione fittizia. Innanzitutto, si determina il valore dei beni caduti in successione e per quanto concerne i crediti si opera una riduzione approssimativa per quelli non facilmente esigibili e lo stralcio di quelli inesigibili. Dalla somma complessiva si sottraggono i debiti contratti dall'ereditando e quelli connessi alla sua morte. Il risultato ottenuto rappresenta il valore netto dei beni ereditari e si aggiunge il valore dei beni donati in vita all'ereditando. Il risultato finale di queste operazioni rappresenta l'asse rispetto al quale si determinano la quota della quale l'ereditando poteva disporre e quella riservata ai legittimari. Il valore della quota di riserva non può essere assorbito o limitato da pesi o condizioni imposti dal testatore. Se il testatore abbia disposto un usufrutto o una rendita vitalizia il cui reddito ecceda quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è assegnata la nuda proprietà della parte di essa disponibile, hanno la scelta o di eseguire tale disposizioni o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario che consegua la disponibile abbandonata non acquista la qualità di erede. È una deroga alla intangibilità della legittima che prende il nome di cautela sociniana dal giurista Mariano Socino. L'altre deroga avviene nel caso in cui al legittimario sia lasciato un legato in sostituzione della legittima. Il legittimario può rinunciare al legato e chiedere la legittima. L'art. 551 precisa che il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile e che se il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, il legato stesso, per l'eccedenza grava sulla disponibile.

L'azione di riduzione ha per scopo la reintegrazione della legittima, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre. Soggetti legittimati all'azione di riduzione sono: il legittimario leso, l'erede del legittimario, l'avente causa del legittimario. Per esercitare tale azione il legittimario ha l'onere di accettare l'eredità col beneficio di inventario. Se la domanda di riduzione è accolta, innanzitutto si diminuiscono le disposizioni testamentarie proporzionalmente e successivamente si riducono le donazioni, cominciando dall'ultima che ha provocato la lesione e risalendo a quelle precedenti. L'azione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall'apertura della successione.


LA DIVISIONE


La divisione permette ad ogni coerede di conseguire in esclusiva proprietà una porzione del bene già comune, di valore corrispondente alla sua quota di diritto sulla comunione ereditaria. Gli eredi possono, contestualmente, procedere a divisione parziale, cioè allo scioglimento della comunione per alcuni beni, restando in comune per altri; dando vita all'istituto dello stralcio divisionale. Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari. Per la divisione della comunione ereditaria valgono anzitutto le disposizioni dettate dal testatore nel suo testamento: così egli può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo erede o prima di un tempo non eccedente il quinquennio dalla sua morte. Le regole date dal testatore per la futura divisione prendono il nome di assegni divisionari ed hanno effetti obbligatori. Il testatore può anche dividere immediatamente, con il suo testamento, i beni ereditari: in questo caso si parla di divisione del testatore. Con la morte del cuius, la divisione opera immediatamente secondo le disposizioni del testamento, e si evita la formazione della comunione ereditaria tra coeredi. Il testatore assegna i propri beni ai singoli coeredi, attribuendoli in proprietà separata, ed operando lui stesso l'assegnazione. La divisione del testatore è nulla se il testatore non abbia compreso nelle disposizioni testamentarie qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti. Se invece il legittimario non abbia conseguito dalla attribuzione patrimoniale testamentaria quanto gli spetta, egli potrà esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi.

Se il testatore non ha disposto nulla, la divisione può essere consensuale o giudiziale. La divisione consensuale si basa sull'accordo di tutti i coeredi i quali stipulano il relativo contratto di divisione. Tale contratto se riguarda beni immobili deve essere fatto per iscritto. La divisione giudiziale si attua con causa civile davanti al giudice. Il giudizio di divisione deve essere proposto nei confronti di tutti i coeredi, che costituiscono fra loro un litisconsorzio necessario. Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore o da un notaio da lui designato.

Il principio fondamentale che regola la divisione è quello del diritto di ogni coerede a ricevere la sua parte qualitativamente omogenea di beni in natura sia dei beni mobili che dei beni immobili.


DONAZIONI


Si parla di gratuità quando l'acquisto di diritti o l'assunzione di obbligazioni avviene senza una controprestazione ed in ogni modo chi la riceve trae vantaggio senza subire un sacrificio. Vi sono atti che sono gratuiti per loro natura, come il comodato, ed altri atti che possono essere sia a titolo oneroso che gratuito come il mutuo. Gli atti di liberalità sono quegli atti a titolo gratuito per loro natura che arricchiscono chi ne sia il destinatario, impoverendo il loro autore. Un'altra caratteristica oltre alla gratuità degli atti di liberalità è rappresentata dalla spontaneità. La liberalità può essere conseguita anche con le disposizioni testamentarie: si pensi al caso in cui un soggetto, non avendo legittimari, destini tutte le proprie sostanze ad  uno solo dei suoi parenti o ad una fondazione culturale.

La donazione è un contratto tipico, la cui causa va rintracciata nello spirito di liberalità che anima il donante nell'arricchimento del beneficiario. È di regola un contratto consensuale, ad effetti reali, ma può avere anche effetti obbligatori, può essere anche un contratto reale. È un contratto bilaterale con effetti unilaterali. La donazione per essere perfetta necessita dell'accettazione del destinatario, che può manifestarsi con atto pubblico. In questo caso la donazione non è perfetta finchè quest'atto non sia notificato dal donante. Prima che la donazione sia perfetta vi può essere revoca della dichiarazione da parte del donante o del donatario. Il contratto di donazione è un atto strettamente personale. Le norme che regolano il contratto di donazione sono presenti nel Titolo V, Libro secondo del Codice civile.

Esistono particolari figure di donazione, fra cui la donazione rimuneratoria in cui la volontà del donante è determinata da un motivo particolare. Ad esempio la donazione ad una persona, la quale presti onerosamente o gratuitamente, affettuosa compagnia ad un anziano parente del donante. La donazione obnuziale è la donazione che avviene in riguardo ad un futuro matrimonio, dove l'atto del matrimonio rappresenta il motivo della liberalità e requisito d'efficacia. La celebrazione del matrimonio funge da condizione sospensiva mista dell'efficacia della donazione, la quale, perfezionandosi senza accettazione, non ha natura contrattuale, ma è un atto unilaterale. La donazione obnuziale è irrevocabile, ma l'annullamento del matrimonio comporta nullità della donazione.

Le donazioni indirette sono quelle in cui un soggetto per spirito di liberalità arricchisce un altro attraverso l'uso indiretto di un atto, che, di per sé, non è donazione. Ad esempio, un soggetto che non eserciti per lungo tempo il diritto d'usufrutto, che vanta su un dato bene, al fine di avvantaggiare il nudo proprietario, il quale vedrà il suo diritto espandersi, riabbracciando la facoltà di godimento, quest'ultimo si arricchisce, e si depaupera il patrimonio dell'usufruttuario.  


I SOGGETTI E L'OGGETTO DELLA DONAZIONE


Le parti della donazione sono il donante e il donatario; entrambi possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche. La donazione è un atto che eccede l'ordinaria amministrazione e quindi i soggetti che la pongono in essere debbono essere titolari della piena capacità di disporre dei propri beni. Sono incapaci di donare: i minori di età, gli interdetti, gli inabilitati e gli emancipati, l'incapace di  intendere o di volere, o incapace naturale. La donazione posta in essere da codesti soggetti potrà essere annullata. L'emancipato non ha la capacità di donare anche se sia stato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale. I minori d'età e l'inabilitato sono incapaci di donare, ma donano validamente se la liberalità sia disposta nel contratto di matrimonio che però deve essere stipulato con l'assistenza dei genitori esercenti la potestà, del tutore o del curatore. L'accettazione, quando il destinatario sia un incapace, il quale ha la capacità di ricevere la donazione, ma non di accettarla, sarà manifestata dal legale rappresentante. Chi dona ad un minore, anche se soggetto alla potestà dei genitori, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donanti. La donazione può essere stipulata anche a favore di chi sia stato soltanto concepito, ma l'efficacia della donazione è sospesa, fino a quando non sia nato vivo il soggetto a favore di cui è stata disposta.

Il donante può trasmettere un suo diritto di proprietà su beni mobili o immobili, ma anche diritti reali minori. Può anche donare la nuda proprietà ad un soggetto e l'usufrutto, sul medesimo bene ad un altro soggetto. La donazione può avere ad oggetto la liberazione di un debito o la rinunzia ad un diritto che è in capo al donante; ma possono essere trasmessi anche di diritti di credito. L'oggetto della donazione deve essere sotto pena di nullità lecito, possibile, determinato o determinabile. Inoltre, la donazione può avere ad oggetto solo beni presenti del donante. Si parla di donazione universale quella che comprende la donazione dell'intero patrimonio, ma soltanto nei suoi elementi attivi. Al contratto potrà accedere un accordo, mediante il quale il donatario si accolla i debiti.


IL CONTRATTO DI DONAZIONE


La donazione è un negozio solenne e sotto pena di nullità richiede l'atto pubblico e prescrive che il notaio deve redigere l'atto in presenza delle parti e di due testimoni. L'atto pubblico è richiesto indipendentemente dalla natura del bene. Nel contratto di donazione possono essere apposti condizione, termine e modus. Gli accidentalia negotii consentono di valorizzare motivi individuali altrimenti irrilevanti e verranno ad arricchire il regolamento negoziale della donazione, che potrà prevedere anche altre clausole come il divieto di alienazione del bene donato. Quanto alla condizione, potrà influire sugli effetti della liberalità, sia sospensivamente, che risolutivamente. La condizione dovrà essere lecita e possibile. Fra le condizioni apposte alla donazione, può esservi quella di riversibilità, che è una condizione risolutiva che può operare sia nel caso di premorienza del solo donatario, sia in quello di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. Anche il termine può essere apposto per garantire che gli effetti di liberalità decorrano da una certa data. La donazione può essere gravata da un onere che limita l'arricchimento del destinatario della liberalità, senza farne cessare la gratuità.


GLI EFFETTI DELLA DONAZIONE


Salvo il caso della donazione mobiliare di modico valore, che è un contratto reale, la donazione è un contratto consensuale a forma solenne. Alla donazione ad effetti reali, può affiancarsi quella obbligatoria, come per esempio la donazione di prestazioni periodiche. Il donante, come ogni altro debitore, deve eseguire le obbligazioni derivanti dal contratto. La donazione non è un contratto a prestazioni corrispettive. Per quanto riguarda la garanzia per evizione, il donante è tenuto alla relativa garanzia solo se espressamente pattuita, se l'evizione dipenda da dolo o dal fatto personale di lui; se la donazione imponga oneri al donatario, o sia rimuneratoria, la garanzia per evizione è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante. Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.

Effetto automatico della donazione è la nascita, in capo al donatario, dell'obbligo di prestare gli alimenti dal donante, che versi in stato di bisogno, con precedenza su ogni altro obbligato, salvo che la donazione sia obnuziale o rimuneratoria.


L'INVALIDITA' E L'INEFFICACIA DEL CONTRATTO


La donazione potrà essere annullata ove sia affetta da uno dei vizi del consenso: errore, violenza morale, dolo, o se sia stata contratta da incapaci. Sarà nulla, fra l'altro, ove non risulti vestita con l'atto pubblico e potrà essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. La donazione è annullabile nel caso in cui il donante non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere al momento del contratto. L'azione è riservata al donante, ma anche ai suoi eredi o aventi causa; si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata disposta. La donazione può essere annullata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità. Quanto alla donazione, la sua nullità, da qualunque dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi io aventi causa del donante.


LA REVOCAZIONE


La revocazione della donazione può essere fatta valere per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. Si tratta delle cause di scioglimento di questo contratto accanto al mutuo consenso. Per la revocazione per ingratitudine la relativa domanda può essere proposta per l'omicidio volontario o il tentativo di omicidio dell'autore della liberalità. L'azione di revocazione spetta al donante o ai suoi eredi e deve essere proposta entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. Anche la sopravvenienza di figli è causa di revocazione perché se il donante avesse saputo che avrebbe avuto dei figli non avrebbe donato. L'azione di revocazione che ha carattere strettamente personale è diretta a recuperare i beni donati. Il donatario deve restituirli in natura; se li abbia alienati, deve restituirne il valore e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa. Le donazioni obnuziali e rimuneratorie sono irrevocabili. La revocazione delle donazioni non si attua di diritto, ma grazie ad una domanda giudiziale, mediante la quale si esercita un diritto potestativo.


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