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La s.p.a. è una società per le obbligazioni, che risponde con il suo patrimonio, indicata come autonomia patrimoniale perfetta. Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni, anche se lo statuto può prevedere la loro non emissione.
Secondo quanto previsto dall'articolo 2328 la società per azioni può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, prima deve registrarsi nel registro delle imprese così da acquistare la personalità giuridica, diventando un soggetto di diritto con un proprio patrimonio.
Caratteristiche della s.p.a
Costituzione della s.p.a. :
L'oggetto e l'ammontare del capitale sociale.
Le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto.
L'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili.
Il termine entro il quale deve essere stipulato il contratto.
Il programma deve essere firmato dai promotori, così da assumersi la responsabilità
d'iniziativa; dopo di che, il programma viene depositato presso un notaio e reso pubblico.
Si apre in seguito la fase dove le azioni vengono sottoscritte. Una volta raccolto le
adesioni, i promotori decidono il termine entro il quale i sottoscrittori devono versare il
25% dei conferimenti in denaro.
Venti giorni dopo la scadenza del versamento dei conferimenti, i promotori convocano
l'assemblea dei sottoscrittori, redigendo l'atto costitutivo e lo statuto.
Nella costituzione simultanea i soci fondatori; nella pubblica sottoscrizione l'assemblea dei sottoscrittori, redigono sia l'atto costitutivo sia lo statuto.
Le generalità dei soci, degli eventuali promotori, il numero delle azioni assegnate a ciascun socio
La denominazione e l comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie, la denominazione sociale può essere formata in qualunque momento purché contenga l'indicazione de s.p.a.
L'attività ce costituisce l'oggetto sociale ossi ala specificazione analitica delle attività economiche che la società intende svolgere. La determinazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale è importante perché le sue eventuali modifiche dell'atto costitutivo possono avvenire solo con l'approvazione dell'assemblea con maggioranza elevata.
L'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato. L'ammontare del capitale sociale deve essere indicato nell'atto costitutivo in quanto ogni suo cambiamento deve avvenire con modifiche dell'atto stesso.
Il capitale sottoscritto è dato dal complesso dei conferimenti che possono essere in denaro in natura o in crediti.
Il capitale versato è la parte dei conferimenti (almeno il 25%)
Il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni. Le loro caratteristiche e le modalità d'emissione e circolazione.
Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (immobili, macchinari, azienda, ecc); che devono essere previsti dall'atto costitutivo. Il bene o il credito devono entrare nel patrimonio della società.
Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti adottate dall'assemblea, che può anche decidere di non distribuire gli utili tra i soci.
I benefici accordati ai promotori e ai soci fondatori, come la partecipazione straordinaria agli utili.
Le diverse forme d'amministrazione e controllo (tradizionale, monistico).
Il numero dei membri del collegio sindacale, e a chi è riservato il controllo della contabilità.
L'importo complessivo, delle spese per la costituzione della società.
La durata della società.
Redatto l'atto costitutivo, esso deve essere depositato entro 20 giorni da un notaio presso l'ufficio del registro delle imprese, dopo aver verificato la regolarità dell'atto costitutivo. Dopo l'iscrizione, la società può ratificare alcune operazioni.
Con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista personalità giuridica.
Una volta avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, si scoprono i vizi verificatesi nella fase costitutiva, che comporta la nullità della società (art. 2332). Ecco elencanti i casi di nullità della società che comportano lo scioglimento della società stessa.
Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico (ex: società costituita verbalmente)
Illiceità dell'oggetto sociale (ex: società costituita per la tratta di clandestini)
Mancanza nell'atto costitutivo, riguardante la denominazione della società, i conferimenti e l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.
Gli effetti della dichiarazione di nullità definiscono i seguenti principi(art. 2332):
La dichiarazione di nullità non pregiudica gli atti compiuti dalla società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino al soddisfacimento dei creditori sociali.
La dichiarazione di nullità nomina i liquidatori.
AZIONI
Le azioni sono titoli che rappresentano la partecipazione dei soci alla società. Qualunque titolo azionario ha l'obbligo di essere sottoscritto dagli amministratori e deve indicare quanto previsto dall'art. 2354:
Denominazione
Sede della società
Data e iscrizione dell'atto costitutivo e dell'ufficio delle imprese.
Il valore nominale o il numero complessivo delle azioni emesse.
Ammontare dei versamenti parziali
Diritti e obblighi delle azioni
Caratteristiche
o Indivisibilità: le azioni sono indivisibili, (ex se più persone possiedono la stessa azione i diritti devono essere esercitati da un rappresentante).
o Azioni nominative o al portatore: a scelta dell'azionista, e se lo statuto o le leggi speciali non danno un ordine diverso.
Diritti degli azionisti
Diritto agli utili: la s.p.a. è una società lucrativa, perciò i soci compiono dei conferimenti per lo svolgimento dell'attività acquistando il diritto di partecipare ai guadagni aziendali, proporzionati agli utili conseguiti dalla società chiamati dividendi. Gli utili che l'azienda trattiene per autofinanziarsi sono denominati riserve.
Diritto alla liquidazione della quota: è un diritto del socio nel caso in cui la società si scioglie. Consiste nel ricevere una quota del patrimonio in proporzione alle azioni possedute.
Diritto di partecipazione alle perdite: è proporzionata alla quota di partecipazione.
Diritto d'opzione: consiste nella sottoscrizione del socio di nuove azioni o obbligazioni. Tale diritto permette ai soci, in caso d'aumento del capitale di mantenere inalterata la sua partecipazione nella società.
o Diritti amministrativi
Diritto d'intervento all'assemblea: gli azionisti a cui spetta il diritto di voto, possono intervenire all'assemblea.(che non ha il diritto di voto non può partecipare all'assemblea).
Diritto di voto: spetta ad ogni socio purché esso non abbia ritardatari nell'adempimento della quota di partecipazione.
Diritto di recesso: ciò il diritto di ritirarsi della società.
Circolazione delle azioni
Le azioni sono, in genere, liberamente trasferibili senza bisogno dell'approvazione degli amministratori, ma se la società ha emesso titoli azionari, al portatore o nominativi, per la loro circolazione è necessario osservare disposizioni diverse.
Categoria di azioni
Partecipazioni azionarie
La società può acquistare le proprie azioni, o quelle di un'altra società.
L'approvazione dell'assemblea: l'assemblea fissa le modalità delle operazioni, indicando il numero di azioni di acquistare, la durata (non superiore dei 18 mesi).
Prelevamento dagli utili distribuibili o da riserve disponibili: la norma è presente per tutelare il capitale sociale, infatti, il denaro per l'acquisto delle azioni deve essere prelevato o dagli utili distribuibili o dalle riserve disponibili.
Azioni interamente liberate (svincolate)
Le obbligazioni sono titolo di credito emessi dalla società per ottenere finanziamenti.
ORGANI Spa
La società per azioni ha una sua organizzazione interna che si esprime attraverso una pluralità di organi sociali. In una s.p.a. abbiamo:
- un organo deliberativo: è costituito dall'assemblea dei soci;
- un organo amministrativo: è costituito dagli amministratori;
- un organo di controllo interno: costituito dal collegio sindacale
L'assemblea è il luogo centrale delle decisioni e delle deliberazioni della S.p.a. La legge prevede due tipi di assemblea: l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria.
L'assemblea dei soci: L'assemblea rappresenta la riunione che avviene a secondo delle leggi previste. E' un organo sovrano, poiché le spettano i poteri deliberanti.
Assemblea ordinaria Deve essere convocata almeno una volta l'anno dagli amministratori entro il termine stabilito dallo statuto. l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata .Fanno parte dell'assemblea ordinaria tutti i soci in possesso di azioni ordinarie.
Società senza consiglio di sorveglianza: - Approvare il bilancio
- Nominare e revocare gli amministratori
- Nominare i sindaci e il presidente del collegio sindacale.
- Determinare il compenso degli amministratori e sindaci.
- Deliberare sulla responsabilità degli amministratori e sindaci.
Società con consiglio di sorveglianza - Nominare e revocare i consiglieri di sorveglianza.
- Nominare il revisore.
- Deliberare sulla distribuzione degli utili.
- Deliberare sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
Assemblea straordinaria All'assemblea straordinaria partecipano tutti i soci in possesso di azioni ordinarie e privilegiate.
Può modificare l'atto costitutivo e lo statuto.
- Nomina, sostituisce e definisce i poteri dei liquidatori,
quando vi è lo scioglimento o la liquidazione della società;
- Ogni altra materia di competenza.
Convocazione: La convocazione dell'assemblea spetta agli amministratori o al consiglio di gestione. Gli amministratori devono convocare i soci tramite avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere pubblicata sulla gazzetta ufficiale entro 15 giorni dalla data prefissata, o su un quotidiano indicato dallo statuto.
●In caso di assemblea totalitaria, cioè in presenza di tutti i soci, organi amministrativi e di controllo, può essere valido anche la mancanza delle formalità previste.
●E' possibile anche la convocazione su richiesta della maggioranza dei soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Affinché l'assemblea ordinaria e straordinaria siano pienamente valide, devono essere costituite con un determinato quorum: il quorum è il numero minimo di presenti e di votanti affinché una delibera assembleare sia considerata valida.
Il codice civile sia per l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria prevede una maggioranza per la validità della costituzione (quorum costitutivo), e una maggioranza per la validità delle deliberazioni (quorum deliberativo).
Hanno diritto di voto nella assemblea tutti coloro che possiedono azioni con diritto di voto, esclusi coloro che non possono parteciparlo perché in conflitto d'interesse con la società.
Le maggioranze sono calcolate per ogni socio in base al principio economico ossia tanti voti quante sono le azioni di cui è titolare.
Convocazione Ass Ordinaria: nella prima convocazione è costituita l'assemblea ordinaria con i voti dei soci partecipanti che rappresentano la metà del capitale. Mentre la delibera è rappresentata dalla maggioranza assoluta cioè 50+1.
Convocazione Ass Straordinaria: Bisogna distinguere la società che sono quotate da quelle che non sono quotate. Per quelle che non sono quotate, si delibera con voto favorevole di più della metà del capitale; se opera nel mercato di capitali di rischio è costituita con più della metà del capitale sociale e delibera con almeno i 2/3 del capitale presente.
Nel momento in cui l'assemblea è regolarmente costituita si passa alla discussione dell'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo. Il presidente disciplina l'andamento dei lavori; il segretario deve verbalizzare la discussione nelle assemblee ordinarie.
È escluso dal voto il socio che si trovi in conflitto di interesse con la società: è in conflitto di interessi il socio che è portatore di due interessi opposti.
Le deliberazioni possono essere impugnate a causa della loro invalidità. Si suole distinguere tra nullità e annullabilità delle deliberazioni assembleari:
nullità sono nulle le delibere che hanno un oggetto impossibile o illecito, opera solo nei casi previsti dalla legge;
annullabilità sono annullabili le delibere votate senza seguire la regolare procedura
Sistema classico: Prevede di affiancare al consiglio d'amministrazione o all'unico amministratore un collegio sindacale. Gli amministratori nominati dall'assemblea ordinaria o dall'atto costitutivo, hanno la gestione dell'impresa, la responsabilità della gestione dell'impresa durano in carica per un triennio con la possibilità di essere rieletti e possono essere cosi o non soci. Le decisioni all'interno del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio può essere presieduto da un presidente nominato dall'intero consiglio d'amministrazione. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione, ne fissa il giorno e coordina i lavori. Le funzioni del consiglio d'amministrazione non sono ridotte anche se presieduto da un presidente, infatti, il consiglio: redigono il bilancio, aumentano e riducono il capitale sociale, devono far funzionare l'assemblea ecc.
Gli amministratori hanno diritto ad una remunerazione e il compenso è definito dall'assemblea. La carica d'amministratore può cessare per: scadenza del termine, rinuncia; revoca dell'assemblea solo se sussiste una giusta motivazione.
Sistema dualistico: Si basa due organi fondamentali il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. Il compito del consiglio di gestione è la gestione dell'impresa. Può essere costituito da soci o non soci, in un numero non inferiore a due, nominati o dall'atto costitutivo i primi e due e il restante dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di gestione è responsabile delle sue azioni nei confronti della società dei soci e dei terzi per questo motivo sono state applicate delle norme. Il consiglio di sorveglianza è l'organo che svolge la funzione di controllare la corretta
amministrazione e lo statuto che non sia contro le norme. Il consiglio di sorveglianza è formato da membri non inferiori a tre che possono essere soci o meno, nominati o dall'atto costitutivo i primi e due e il restante dall'assemblea. Durano in carica per un triennio con la possibilità di essere rieletti possono essere revocati in qualsiasi momento e l'assemblea si occupa di pensare alla sostituzione i compiti sono di controllo e vigilanza, nomina il consiglio di gestione approva il bilancio.
Sistema monistico: E' il modello più semplice e flessibile rispetto ai precedenti. Tale modello prevede il consiglio di amministrazione escludendo l'amministratore unico e il collegio sindacale, sostituito dal comitato per il controllo della gestione nominato dal consiglio di amministrazione
Il comitato per il controllo della gestione è formato da amministratori che non svolgono la funzione di gestire l'impresa.
Il consiglio di amministrazione si occupa di gestire l'impresa.
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