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LA SOVRANITA'
Art. 1 Cost.: "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nei metodi e nelle forme previste dalla Costituzione."
SOVRANITA' POPOLARE:
Democrazia rappresentativa: la sovranità è esercitata indirettamente tramite i rappresentanti del Parlamento;
Democrazia diretta: la sovranità è esercitata direttamente dal popolo (petizione, iniziativa popolare, referendum). Si tratta di eccezioni.
IL DIRITTO DI VOTO E I SISTEMI ELETTORALI
Art. 48 Cost.: le caratteristiche del voto sono:
è personale (non esiste il voto di delega);
è uguale (in passato vi era il voto plurimo, con cui particolari soggetti potevano votare in due diverse circoscrizioni);
è libero;
è segreto;
rappresenta un dovere civico.
Attiva. Requisiti positivi: 1) Cittadinanza; 2) Maggiore età. Limiti: incapacità civile; condanna penale; indegnità morale (in passato per i membri del Partito Fascista e per i Savoia);
Passiva. Requisiti positivi: sono gli stessi della capacità elettorale attiva, salvo diversi limiti di età. Ulteriori limiti: ineleggibilità (cause ostative alla presentazione della candidatura).
LIMITAZIONI ALL'ELETTORATO PASSIVO:
Cause di ineleggibilità: 1) titolarità di determinate cariche di Governo; 2) impiego in Governi esteri; 3) rapporti economici con lo Stato.
Cause di incompatibilità: 1) deputato e senatore; 2) Parlamentare e Presidente della Repubblica; 3) Parlamentare e membro del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura); 4) Parlamentare e giudice Costituzionale; 5) Parlamentare e membro CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro); 6) altre ipotesi previste dalla legge.
SISTEMA ELETTORALE: meccanismo per trasformare i voti espressi in seggi rappresentativi. Si dividono in:
Maggioritari: in seggi in palio in un collegio elettorale sono attribuiti alla lista che prende la maggioranza dei voti;
Proporzionali: i seggi in palio in una circoscrizione elettorale sono ripartiti in base alla percentuale dei voti ottenuti da tutte le liste che si sono presentate.
COLLEGI/ CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI:
Uninominali: ad ogni collegio corrisponde un solo seggio da assegnare -> Sistemi maggioritari;
Plurinominali: ad ogni collegio corrispondono più seggi da assegnare -> Sistemi proporzionali.
FORMULE MAGGIORITARIE: tipologie:
Maggioranza assoluta: viene eletto quel collegio uninominale che ottiene il 50% + 1 dei voti (modello majority); con il doppio turno, viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice;
Maggioranza semplice (modello plurality): a turno unico.
FORMULE PROPORZIONALI: tipologie:
Preferenze/ Lista bloccata;
Formule elettorali: 1) Metodo d'Hont (o delle divisioni successive): il totale dei voti presi da un partito viene suddiviso per il numero dei seggi da attribuire al Parlamento; 2) Metodo del quoziente.
Possibili correttivi maggioritari: 1) Clausola di sbarramento (si prevede che possano partecipare all'assegnazione dei seggi solo i partiti che hanno ricevuto un minimo di voti); 2) Premio di maggioranza (al partito che ottiene il maggior numero di voti vengono attribuiti ulteriori seggi).
VANTAGGI DEI DUE SISTEMI:
Maggioritario: 1) minore rappresentanza delle minoranze (effetto selettivo) ma favorisce il bipartitismo; garantisce perciò una maggiore governabilità (Governo forte);
Proporzionale: 1) più rappresentanza delle minoranze (effetto proiettivo) ma favorisce il pluripartitismo (Governo debole).
IL SISTEMA ELETTORALE IN ITALIA (in evoluzione):
Prima del 1993: sistema proporzionale;
Dal 1993 (leggi 276 e 277): sistema misto (¾ maggioritario, ¼ proporzionale);
Dal 2006 (legge 270): sistema proporzionale con correttivi maggioritari.
SISTEMA PRECEDENTE SENATO:
Sistema maggioritario (a turno unico) con correttivo proporzionale (metodo d'Hont);
Base regionale;
1 scheda elettorale.
SISTEMA PRECEDENTE CAMERA:
Sistema maggioritario (a turno unico) con correttivo proporzionale: metodo del quoziente; clausola di sbarramento: 4%;
Base nazionale;
2 schede elettorali: una per l'elezione maggioritaria, con voto a singoli candidati; una per l'elezione proporzionale, con il voto di lista.
NUOVO SISTEMA ELETTORALE (caratteristiche generali):
Formula proporzionale con correttivi maggioritari: clausole di sbarramento; eventuale premio di maggioranza;
1 scheda per ciascuna Camera;
Lista bloccata.
IL REFERENDUM ABROGATIVO: la petizione è uno strumento tramite il quale i cittadini possono presentare al Governo delle richieste, alle quali il Parlamento può rispondere (non è vincolante). Il referendum è lo strumento di democrazia diretta attraverso il quale il popolo può partecipare alla formazione del diritto.
Tipi di referendum: 1) abrogativo (art. 75 cost.), abrogazione di una legge o di un atto con forza di legge; 2) costituzionale (art. 138 cost.); 3) di indirizzo (legge cost. 2/89), es. entrata dell'Italia dalla CEE alla UE (unico caso in cui si è svolto un referendum di questo tipo); 4) regionali (art. 123 cost.); 5) territoriali (art. 132 cost.).
La normativa del referendum abrogativo.
Art. 75 Cost.;
Legge cost. 1/1953, che sancisce l'introduzione del controllo della Corte Costituzionale (sindacato di ammissibilità del referendum);
Legge attuativa: 25 maggio 1970, n. 352.
L'iniziativa: 500.000 elettori, 5 consigli regionali. I
promotori presentano la loro proposta all'ufficio della Corte di Cassazione e
da quel momento hanno 3 mesi di tempo per raccogliere 500.000 firme. Si hanno
due controlli: l'ufficio centrale per i referendum della Corte di Cassazione
controlla la sussistenza ed eventualmente propone di unificare eventuali
quesiti (controllo di legittimità).
Ulteriori cause di inammissibilità (sentenza 16/1978): 1) eterogeneità del quesito; 2) norme costituzionali o altre leggi costituzionali); 3) leggi a contenuto costituzionalmente vincolato; 4) leggi con particolare resistenza; 5) leggi strettamente collegate a quelle già previste dall'art. 75 (es. legge finanziaria collegata con la legge di bilancio).
Requisiti del quesito referendario: 1) chiarezza; 2) omogeneità; 3) legame fra le parti mediante nesso di inscindibile coerenza logica e sostanziale; 4) unicità e coerenza del fine.
Indizione: Il referendum è indetto con decreto dal Presidente della Repubblica.
Votazione: elettori della Camera dei Deputati. E' richiesto il doppio quorum di validità: quorum di partecipazione; quorum di deliberazione.
Esito positivo: abrogazione: con decreto del PdR; efficacia.
Esito negativo: la legge resta in vigore; notizia sulla GU (Gazzetta Ufficiale) ad opera del Ministro di Grazia e Giustizia; sullo stesso oggetto NON possono essere indetti referendum per i 5 anni successivi.
Il referendum è una fonte primaria, ma:
è più debole: certe leggi ordinarie non possono essere abrogate mediante referendum;
è più forte: è uno strumento che non consente al Parlamento di vanificarne gli effetti nell'immediato.
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