LA SANZIONE
Nell'undicesimo capitolo, viene
trattato il concetto di sanzione, che, insieme alla norma, rappresenta uno dei
caratteri basilari della concezione giuspositivista. La sanzione è la
conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento riconnette ad un'azione
antigiuridica: la pena, quindi, che viene inflitta a chi infranga la legge. Ma,
accanto alle sanzioni negative ci sono le sanzioni positive. Le sanzioni
negative colpiscono i comportamenti antigiuridici; le sanzioni positive,
invece, premiano i comportamenti giuridici perfetti. Pertanto per sanzione
possiamo intendere l'effetto giuridico negativo e positivo, che il diritto
riconnette ad azioni giuridicamente irrazionali e di conseguenza meritevoli di
una pena . Con la sanzione negativa, l'ordinamento giuridico cerca di porre in
essere quell'equilibrio all'interno della società che può venire violato dalla
commissione dell'illecito con la sanzione positiva, l'ordinamento riconosce
nell'azione dell'oggetto, un'azione meritevole tale da rafforzare la dinamica
sociale per via di incentivo, di esempio. Ovviamente, la sanzione giuridica
riguarda sempre i comportamenti, le azioni di un soggetto che è libero e
responsabile, ossia deve essere possibile imputare la sanzione ad un soggetto
agente. La sanzione, quindi, è la riposta che viene data all'illecito, al
comportamento antigiuridico, in caso di sanzione negativa. L'illecito, infatti,
è quel comportamento, libero e volontario, mediante il quale il soggetto
ottiene un indebito vantaggio personale a scapito di un altro o di altri
consociati.
Secondo autori come Kelsen, il
diritto si differenzia dalla religione, dalla morale perché essa possiede,
appunto, la sanzione. Un diritto senza sanzioni non è pensabile per due
ragioni:
- perché una norma non
potrebbe essere definita tale se mancasse una risposta ad una eventuale
violazione;
- perché il diritto deve
garantire la coesistenza tra gli individui all'interno di una società e
pertanto deve garantire quell'equilibrio che non deve essere sottomesso
all'arbitrio ed alla sopraffazione di chiunque.
Kelsen, nella "dottrina pura del
diritto", unifica le due categorie di norma, e cioè quelle primarie o
precattiva che sono quelle norme che individuano dei comportamenti illeciti; e
quelle secondarie o sanzionatorie che sono quelle che garantiscono l'osservanza
delle prime.
Ovviamente, D'Agostino, non è
d'accordo su questo e dice che il fondamento essenziale della sanzione è il suo
carattere retributivo. Cioè la sanzione viene comminata ad un individuo, che si
è creato dei vantaggi illeciti, per garantire la coesistenza tra gli
individui. Il criterio della
retribuzione toglie alla commisurazione della sanzione ogni arbitrarietà: non è
della volontà del legislatore, ma è nell'obiettiva gravità dell'illecito che si
fonda il quantum della pena.
Secondo la teoria dell' emenda il
fine specifico della pena dovrebbe essere quello di retribuire al ravvedimento
etico-psicologico del reo, ma è una teoria a carattere fondamentalmente
pedagogico (teoria dell'educazione).
La teoria, invece, secondo la quale
il meccanismo sanzionatorio garantirebbe la coesistenza sociale, è di matrice
sociologica: questo è quanto afferma la teoria retributiva.