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La regione




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LA REGIONE


Il maggior ente territoriale è la regione (istituita nel 1970) che gode di un ampia autonomia nei diversi ambiti.

Le funzioni svolte dalla regione riguardano soprattutto:

1 . Sviluppo economico e produttivo (industrie,artigianato,energia,turismo)

2. Territorio ambiente e infrastrutture (urbanistica,edilizia,parchi naturali,trasporti);

3. Servizi alle persone e alle comunità (tutela della salute,servizi sociali,istruzione);

4. Polizia amministrativa (guardia di finanza,vigili urbani).


L'AUTONOMIA STATUTARIA DELLE REGIONI

L' autonomia statutaria è la capacità di emanare lo statuto. Tutte le regioni sono disciplinate da uno statuto che ne contiene le regole fondamentali dell'organizzazione. Vi sono due tipi di statuti:

STATUTO SPECIALE: emanato dal Parlamento con legge costituzionale; può essere modificato solo con il procedimento di revisione costituzionale. Hanno questo tipi di statuto Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (perché al loro interno vi sono popolazioni che parlano diverse lingue) e Sicilia e Sardegna (perché sono isole).

STATUTO ORDINARIO: l'art.123 della Costit. Ne disciplina la procedura d'emanazione.

In precedenza veniva deliberato dal Consiglio regionale e doveva essere approvato con legge ordinaria dal Parlamento; dopo la riforma, quest'approvazione viene a mancare e l'approvazione avviene da parte del Consiglio con doppia votazione a maggioranza assoluta e con la possibilità di sottoporlo a referendum.

Delinea le forme del governo regionale e stabilisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.


L'ORGANIZZAZIONE DELLE REGIONI

In seguito alla riforma costituzionale possiamo individuare la seguente struttura organizzativa:

CONSIGLIO REGIONALE (sorta di Parlamento regionale):

esercita il potere legislativo; è eletto direttamente dai cittadini maggiorenni della regione e dura in carica per 5 anni;

GIUNTA REGIONALE (piccolo governo regionale):

è l'organo esecutivo ed è composto da un presidente e da un certo numero di assessori nominati direttamente dal presidente della giunta; ciascun assessore è al vertice dei dipartimenti in cui sono ripartiti i compiti dell'amministrazione regionale;

PRESIDENTE DELLA GIUNTA (come il presidente del Consiglio dei Ministri):

è il presidente della regione, presiede la giunta di cui dirige l'attività, coordinando quella degli assessori; dal 2000 viene eletto direttamente dai cittadini maggiorenni della regione.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI

Con la riforma costituzionale alle regioni viene riconosciuta una competenza legislativa generale che attribuisce alle regioni il potere di legiferare in qualunque materia tranne per quelle espressamente riservate alla competenza statale.

Dall'art. 117 Cost. emergono quindi le seguenti competenze legislative:

ESCLUSIVA DELLO STATO: politica estera e rapporti internazionali dello stato; immigrazione; rapporti tra la repubblica e le confessioni religiose; difesa e forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; organi dello stato e relative leggi elettorali; ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale (vigili urbani); ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa; norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, tutela dell'ambiente, dell'economia e dei beni culturali.

ESCLUSIVA DELLE REGIONI: ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato.

CONCORRENTE STATO E REGIONI: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica; tutela della salute, protezione civile; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione delle attività culturali.


LA PROVINCIA

La provincia è l'ente territoriale intermedio fra la regione e il comune.

L'organizzazione delle provincie è disciplinata dai rispettivi statuti emanati dalla provincie stesse nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge statale.

Gli organi della provincia sono:

CONSIGLIO PROVINCIALE

è composto da membri eletti direttamente dai cittadini della provincia; il loro numero varia da 24 a 45 in relazione alla popolazione e dura in carica 4 anni. Ha compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;

GIUNTA PROVINCIALE

è composto da 4 a 8 assessori nominati dal presidente della provincia; è l'organo esecutivo e svolge le funzioni amministrative dell'ente;

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

viene eletto direttamente dai cittadini; presiede il Consiglio e la Giunta, ha funzioni di rappresentanza e dirige e coordina l'amministrazione della provincia.


La provincia ha le seguenti funzioni amministrative: funzioni di autorizzazione e controllo nelle materie di viabilità e trasporti; tutela ambientale; produzione energetica; smaltimento rifiuti e scarichi nelle acque; caccia e pesca nelle acque interne.



IL COMUNE

È l'ente territoriale più vicino alla collettività della quale soddisfa i bisogni essenziali e promuove lo sviluppo.

Il comune è l'ente locale più antico ma soltanto in epoca recente hanno acquisito come enti autonomi un ruolo insostituibile sia nell'organizzazione pubblica sia nei rapporti tra cittadini e poteri istituzionali. Anche i comuni emanano propri statuti con i quali stabiliscono le regole fondamentali della loro organizzazione e del loro funzionamento.

Per effetto della riforma costituzionale del titolo quinto, il comune ha la competenza generale a perseguire qualsiasi interesse attinente alla popolazione e al territorio comunale.


L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Gli organi del comune sono strutturati:

CONSIGLIO COMUNALE

è composto da un numero variabile di consiglieri (da 12 a 60 a seconda del numero dei cittadini); ha il potere di approvazione degli statuti, regolamenti, bilanci, piani e programmi; inoltre, ha il controllo politico sull'operato della giunta e del sindaco.

È un organo collegiale eletto dai cittadini maggiorenni e rimane in carica per 5 anni;

GIUNTA COMUNALE

è l'organo deliberativo dell'amministrazione comunale, è composto dal sindaco e da un numero variabile di assessori alla cui responsabilità sono affidati specifici settori (sanità, lavori pubblici, polizia municipale, servizi sociali, bilancio..);

SINDACO: è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale; la sua posizione è preminente e centrale poiché la sua diretta elezione da parte dei cittadini gli conferisce maggiore autorità.

Rimane in carica per 5 anni e può essere rieletto una sola volta. Gli assessori sono personalmente nominati da lui e possono e sua discrezione essere revocati se non hanno più la fiducia.

GLI ORGANI BUROCRATICI

L'organizzazione del PERSONALE e degli UFFICI è determinata in modo autonomo da ciascun comune, con propri regolamenti e norme statutarie,  con i soli limiti previsti dalla legge e quelli derivanti dalla capacità di bilancio. I criteri guida dell'organizzazione sono quelli di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità.

Il SEGRETARIO COMUNALE è un pubblico funzionario, iscritto in un apposito Albo, cui è affidata la funzione di consulenza giuridico-amministrativa dell'Ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi dello Stato, alle norme dello statuto e ai regolamenti dell'Ente. È nominato dal Sindaco e occupa una posizione di vertice nella gerarchia dai dipendenti del Comune. Egli coordina l'opera dei dirigenti comunali.

I DIRIGENTI sono organi burocratici di vertice dell'amministrazione comunale cui spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della funzione assegnata. Essi hanno piena AUTONOMIA GESTIONALE e anche POTERI DI SPESA per il raggiungimento degli scopi loro assegnati, ovviamente nei limiti delle risorse attribuite dagli organi politici.


GLI ALTRI ENTI LOCALI

La legge 142/1190 e la legge 15/1999 insieme alla legge costituzionale 3/2001 favoriscono la gestione associata di funzioni e servizi comunali attribuendo alle regioni il compito di individuare gli ambiti e le forme di tale gestione.

La costituzione prevede che la modifica delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove provincie avvenga solo con legge dello stato, mente l'istituzione di nuovi comuni o la modifica delle circoscrizioni comunali o della loro denominazione è possibile con legge regionale.

LE CITTÀ METROPOLITANE:

Hanno fatto ingresso nel nostro ordinamento con la legge costituzionale 3/2001. La previsione di questa figura risale però alla legge 142 del 1990 che individua dieci grandi aree metropolitane caratterizzate dalla presenza di più comuni limitrofi che per la loro stretta vicinanza formano un'unica realtà caratterizzata dalla continuità del tessuto urbano e da medesimi interessi e comuni problemi (hinterland).

Esempi di città metropolitana sono Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Cagliari, e gli altri comuni vicini i cui insediamenti hanno con tali grandi città rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, alle relazioni culturale e alle caratteristiche ambientali. 

Hanno il compito di gestire i servizi che si estendono su un'area metropolitana.

LE COMUNITÀ MONTANE:

enti locali costituiti da comuni montanti e parzialmente montani anche appartenenti a provincie diverse per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato di funzioni delegate.

Possono essere sciolte con una legge regionale che istituisca un comune montano nato dalla fusione dei comuni appartenenti alla comunità.

COMUNITÀ ISOLANE E DELL'ARCIPELAGO

Si applicano le stesse regole previste per lo comunità montane. Sono formate da più comuni esistenti sulla stessa isola o arcipelago di isole.

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

Sono parti del territorio comunale corrispondenti ad uno o più quartieri.

Nelle città con più di 100.000 abitanti è previsto obbligatoriamente che la popolazione elegga un consiglio di circoscrizione al quale affidare la gestione di taluni servizi delegati al comune.  


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