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LA PROPRIETà
art. 832 la proprietà può essere pubblica o privata, è un bene, riconosciuto e garantito dalla legge:
"il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. "
Se il proprietario è un incapace legale nessuno ha facoltà di libero godimento ne potere di libera disposizione; chi agisce per il minore ha poteri vincolati nel conservare il bene e assicurare un uso conveniente all'interesse del minore o dell'incapace; la vendita o altri atti di disposizione sono condizionati alla necessità o utilità evidente per il minore.
Se la proprietà è in capo a un gruppo oppure a persone giuridiche: ogni facoltà o potere è limitata o alterata man mano che si fa più forte allo scopo che il gruppo o l'ente debbono perseguire. La libertà di uso, godimento, alienazione manca la dove il bene fa parte di un patrimonio destinato a uno scopo.
Il contenuto della proprietà si concentra in due aspetti che spettano al proprietario senza limiti, senza nuocere ad altri.
Il bene immobile è un bene la cui utilizzazione può incidere sugli interessi individuali di altri proprietari e sugli interessi della collettività; per questo nel codice l'art. 845 spiega che la proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse.
La proprietà del suolo art 840 : può formare oggetto di diritto ciò che presenta una utilità per il titolare, dunque la proprietà si estende al sottosuolo e allo spazio sovrastante, ma il diritto di escludere attività altrui cessa quando la profondità o l'altezza è tale che manca l'interesse ad escludere.
Il proprietario non può inoltre sfruttare miniere, cave, torbiere che fanno parte del patrimonio indisponibile dello stato e regioni, non può appropriarsi dei reperti archeologici e non può opporsi all'esecuzione di opere idrauliche di pubblico interesse. L'art. 841 prevede che il proprietario possa chiudere il fondo per impedire a chiunque l'accesso.
Il rapporto di vicinato è fonte di vari limiti della proprietà privata che hanno tre caratteristiche comuni:
Un limite generale è il divieto di immissioni (844), ma si usa il criterio della tollerabilità: il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni che non superino la normale tollerabilità, che si adatta alla condizione dei luoghi. I rimedi sono l'ordine di cessare l'abuso o di provvedere alle necessarie misure per ridurre le immissioni.
La seconda fonte di limiti di vicinato è data dalle norme sulle distanze minime che devono essere mantenute tra le costruzioni (873)con il proprietario che per primo costruisce a poter determinare l'arretramento del vicino rispetto al confine e la violazione può dare al proprietario leso il diritto alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno.
Acquisto della proprietà (922)
l'occupazione: modo di acquisto che riguarda le cose mobili che non sono proprietà di alcuno, cioè le cose abbandonate, si acquistano prendendone possesso.
Invenzione: riguarda le cose mobili smarrite, chi le trova ha il dovere di restituirle al proprietario o consegnarle al sindaco; dal ritrovamento può derivare o l'acquisto della proprietà dopo un ano, o il diritto ad un premio se il proprietario si presenta a reclamare la cosa.
Accessione: quando un bene viene in rapporto con un altro, che lo attrae come per forza di gravità, così che il tutto diventa proprietà del titolare del bene principale. L'accessione si verifica tra cosa mobile e cosa immobile.
Una forma simile all'accessione si attua per unione o commistione tra cose mobili, cioè per mescolanza di cose che non possono essere separate senza deterioramento.
Altra forma di accessione è la specificazione: una persona adopera una materia che non le apparteneva a formare la cosa nuova, se il valore del materiale supera di molto quello della manodopera, allora la cosa spetta al proprietario del materiale, che deve pagare la manodopera.
I DIRITTI SU COSA ALTRUI sono detti diritti reali limitati, sussistono solo su cose di cui il titolare non è proprietario e il diritto reale limitato si estingue quando le due posizioni si riuniscono in una stessa persona, cioè l'estinzione per confusione.
I diritti di godimento:
Diritto di superficie: Possibilità di costruire su terreno altrui chiedendo il diritto di superficie conservando però la proprietà della costruzione;
Diritto di enfiteusi: diritto di godere di un bene immobile traendone i frutti; però il bene è proprietà di terzi. Alla fine del periodo l'enfiteuta ha il diritto di affrancazione, cioè di diventare proprietario del bene.
Diritto di usufrutto: l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e può trarne ogni utilità che questa può dare. Egli deve comunque rispettare la destinazione economica della cosa, non può cioè ne attraverso atti materiali ne giuridici, alterare le caratteristiche del bene che delimitano gli impieghi economici, può invece introdurre miglioramenti. L'usufrutto nasce per volontà privata o per usucapione, ma la sua caratteristica è la durata limitata: essa non può eccedere la vita dell'usufruttuario e il diritto cessa comunque alla scadenza del titolo o alla morte del primo titolare se c'è un'alienazione. L'usufrutto a favore della persona giuridica non può durare più di 30 anni, ma viene meno se la persona giuridica si estingue prima. I casi di estinzione sono la prescrizione per non uso ventennale; la riunione di usufrutto e proprietà nella stessa persona; totale perimento della cosa.
L'uso attribuisce al titolare non solo il diritto di servirsi della cosa, ma anche di goderne i frutti, limitatamente ai bisogni suoi e della famiglia.
Abitazione attribuisce la facoltà d'uso di un immobile al solo scopo di abitarvi, il diritto è incedibile, e il titolare può far godere dell'abitazione solo i membri della sua famiglia.
La servitù prediali consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. La servitù determina un obbligo a carico del proprietario di un fondo e una reciproca pretesa a favore del proprietario di un fondo vicino. L'obbligo non può essere di fare qualcosa, ma obbligo di non fare o obbligo di lasciar fare. Le opere necessarie all'esercizio devono essere costituite nel tempo e modo in cui rechino minore incomodo al proprietario del fondo servente; inoltre le spese sono carico del proprietario del fondo dominante.
IL POSSESSO Concetto distinto da quello di proprietà: non implica l'appartenenza giuridica di una cosa al possessore, ma solo il fatto che una persona si trovi ad averne la disponibilità, infatti art. 1140 : il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta nell'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di un'altra persona, che ha la detenzione di una cosa.
La detenzione è quindi il potere di fatto sulla cosa di chi la tiene o la utilizza riconoscendo un diritto altrui.
Possesso pieno : si ha il diritto sulla cosa , il proprietario e possessore sono la stessa persona;
Possesso mediato: quando non c'e immediata relazione di fatto di una cosa.
Il possesso si acquista:
a titolo originario: non deriva dal trasferimento da parte di un altro proprietario;
a titolo derivativo: col trasferimento, cioè la consegna della cosa tra le parti. Può realizzarsi anche senza la consegna quando:
L'acquirente è già detentore e diviene possessore (traditio brevi manu)
Chi cede il possesso conserva la detenzione della cosa (costituto possessorio)
Se una persona possiede non può mutare il suo possesso a titolo di proprietà se non compie atti di opposizione contro il potere del proprietario: questo mutamento si chiama interversione del possesso (1164).
Secondo l'art 1147 è possessore in buona fede colui che possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.
Gli effetti del possesso
Dall'art. 1148 al 1152 si regolano i diritti e obblighi del possessore della restituzione della cosa; si tratta del diritti ad appropriarsi dei frutti, che spetta al possessore di buona fede, a cui si attribuisce il diritto di ritenzione, cioè la facoltà di non restituire la cosa rivendicata finché non sa stata pagata l'indennità o prestate le idonee garanzie.
L'art. 1153 attribuisce al possesso una funzione essenziale nell'ambito della circolazione dei beni mobili non registrati: quella di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e la velocità delle contrattazioni. La norma prevede che la persona a cui è alienato il bene non registrato ne acquisti la proprietà anche se l'alienante non era proprietario della cosa, ma a due condizioni:
Che l'acquisto del possesso sia in buona fede;
Sulla base di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.
Ai fini dell'usucapione il possesso può essere di buona o cattiva fede, l'importante è che non sia acquistato clandestinamente e che sia pacifico e pubblico. Il termine dell'usucapione è di 20 anni per gli immobili, le universalità di mobili, e per i beni mobili. Il termine si riduce a 10 anni nel caso di beni immobili se c'è buona fede, un titolo idoneo a trasferire la proprietà e la trascrizione dell'atto. Si riduce a tre anni l'usucapione dei beni mobili registrati.
AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETà E DEL POSSESSO: AZIONI PETITORIE
AZIONI POSSESSORIE tutelano il possesso e la detenzione:
AZIONI DI NUNCIAZIONE azioni che spettano sia al proprietario che al possessore
L'OBBLIGAZIONE art. 2740 qualsiasi relazione economico- giuridica che preveda obblighi tra le parti.
Indica il rapporto tra un debitore e un creditore: il primo obbligato verso il secondo ad una prestazione suscettibile di valutazione economica.
L' obbligazione naturale si ha quando il debitore adempie per un dovere morale o sociale(debiti di gioco, dove il creditore non ha niente di giuridico per obbligare a pagare).
L'art.1173 indica le fonti delle obbligazioni che sono il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all'ord. Giuridico. Al contratto e all'illecito riconosce il ruolo di titolo di rapporti obbligatori, mentre per altri fatti o atti si fa rinvio ad altre norme dalle quali risulti l'idoneità a fungere da fonte di obbligazione.
Il rapporto di obbligazione oltre che tra creditore e debitore può essere tra più soggetti:
art. 1241 quando due persone sono obbligate reciprocamente l'una verso l'altra, dove i debiti si estinguono per compensazione per le qualità corrispondenti: se tizio deve a Caio due milioni e Caio deve a tizio un milione, è inutile tenere vita due crediti: tizio rimane debitore per un solo milione e il debito di Caio si estingue. I debiti devono essere omogenei e liquidi, cioè dello stesso genere e determinati nel preciso ammontare. Il denaro è un bene fruttifero : i suoi frutti sono gli interessi.
Quando più debitori sono obbligati a una medesima prestazione che sia divisibile si possono avere due situazioni:
1292, solidarietà nel debito: quando ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità;
1314, obbligazione parziaria: ciascuno dei debitori è tenuto a pagare solo la sua parte.
Secondo l'art.1174 l'atto che compio con l'obbligazione è detto PRESTAZIONE e deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
L'obbligazione di dare è dove il debitore consegna una cosa specifica, la prestazione non è la cosa, ma dare la cosa;
l'obbligazione di fare invece è quando il debitore deve svolgere un'attività che soddisfa l'interesse del creditore;
quanto alle obbligazioni di non fare, richiedono al debitore una omissione, cioè astenersi dall'attività: è un divieto.
Secondo l'art. 1175 la norma fondamentale del rapporto tra creditore e debitore è quella che impone a entrambe le parti un dovere di correttezza , cioè utilizzare una media diligenza nell'adempiere l'obbligazione e di agire in buona fede.
Gli interessi in base alla fonte possono essere legali, cioè stabiliti dalla legge, oppure convenzionali, cioè stabiliti tra le parti. In base alla funzione invece ci sono i corrispettivi,compensativi e moratori.
L'adempimento art. 1176
Nell'adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, cioè usare il buon senso; mentre il difetto di diligenza costituisce colpa del debitore.
In base alla diligenza e al risultato distinguiamo due tipi di obbligazioni:
di diligenza o di mezzi: nelle quali il debitore è tenuto a una condotta diligente e con essa adempie;
di risultato: nelle quali il debitore è tenuto a produrre un certo risultato concreto, senza il quale non si ha adempimento.
Per quanto riguarda il luogo dell'adempimento l'art. 1182 dispone che prima di tutto si guardi all'accordo tra le parti, poi agli usi, poi alla natura della prestazione, poi ad altre circostanze dell'adempimento. Infine si fa ricorso alle regole suppletive:
consegna di cosa determinata: va fatta nel luogo in cui era la cosa quando è sorta l'obbligazione;
pagamento di somma di denaro: va fatto al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza;
altre prestazioni: vanno eseguite al domicilio del debitore.
I debiti che devono essere pagati al domicilio del creditore si dicono portabili, quelli che vanno pagati al domicilio del debitore si dicono chiedibili.
Quanto al tempo dell'adempimento l'art. 1183 usa gli stessi riferimenti ( usi,natura,accordo, circostanze) ma se la convenzione non stabilisce un termine, la prestazione va compiuta immediatamente; se però gli usi, la natura, il modo o il luogo dell'adempimento richiedono un termine, questo è stabilito per legge. Ma in caso di decadenza del beneficio del termine, se il debitore risulta insolvente anche se è stato stabilito un termine, il creditore può richiedere immediatamente la prestazione.
Quando il debitore decide di liberarsi dell'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, con valore uguale o maggiore, parliamo di prestazione in luogo dell'adempimento; il debito si estingue quando la diversa prestazione è eseguita, non quando il creditore accetta la sostituzione.
Il debitore che paga ha diritto alla quietanza cioè una dichiarazione de creditore che attesta l'avvenuto pagamento.
ESTINZIONE DELL'ADEMPIMENTO
La cessazione dell'obbligo e la liberazione del debitore possono essere provocate da diversi fatti:
L'inadempimento: La prestazione non è eseguita o non lo è puntualmente. La diligenza anche se massima, non è sufficiente a liberare il debitore, se non si è realizzato l'adempimento; e se invece è mancato per impossibilità o per negligenza basta far rispondere ancora il debitore. L'impossibilità deve essere oggettiva, cioè non dipendere dalla situazione del debitore, e deve essere assoluta cioè tale da escludere anche la minima possibilità di eseguire la prestazione.
Questo si rafforza anche con la causa non imputabile: il debitore deve provare l'esistenza di una casualità a lui esterna, un caso fortuito o con la forza maggiore.
La prima conseguenza dell'inadempimento è stabilita dall'art. 1218: il debitore è tenuto a risarcire il danno, a cui risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri → responsabilità patrimoniale.
L'art. 2910 prevede esecuzione forzata cioè l'espropriazione dei beni che posti in vendita procureranno i mezzi per soddisfare l'interesse economico del creditore;oppure l'esecuzione in forma specifica: la consegna o il rilascio di una cosa determinata.
Il DANNO non è solo una perdita, secondo l'art. 1223, ma anche il mancato guadagno. Il danno risarcibile è delimitato da tre criteri:
La mora del debitore: art. 1219 significa ritardo, la norma dice che il debitore, che manca di adempiere nel tempo dovuto, deve essere costituito in mora mediante intimazione o richiesta di adempiere per iscritto dal creditore, il debitore è tenuto a risarcire i danni provocati dal ritardo nell'adempimento e sopporta il rischio dell'impossibilità sopravvenuta anche per causa a lui non imputabile. La mora non è necessaria quando:
La mora del creditore: un debitore potrebbe non essere pronto ad adempiere ma non poter eseguire la prestazione perché il creditore non collabora, quindi si tutela con la mora del creditore.
Gli effetti della mora del orditore sono:
Surrogazione: sostituzione di un terzo nei diritti del creditore:
Cessione del credito: contratto con cui si trasferisce il diritto dal creditore a un cessionario, anche senza il consenso del debitore. L'art. 1260 prevede che le parti possono escludere la cedibilità del credito di comune accordo, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli ne era a conoscenza. La cessione è esclusa quando il credito è strettamente personale o è vietato dalla legge.
Se la cessione è a titolo oneroso il cedente risponde verso il cessionario dell'esistenza del credito, non della solvenza del debitore, salvo che en abbia assunto la garanzia.
Il trasferimento del credito avviene per effetto del solo consenso, secondo il principio generale consensualistico che vale per i contratti traslativi di diritti.
L'art. 2740 principio della responsabilità illimitata: il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
L'art. 2741 principio della pari condizione dei creditori: ciascuno ha un eguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione, cioè di preferenza di un creditore a un altro. Il patrimonio può essere:
Quando un creditore ha la possibilità di soddisfarsi a preferenza degli altri si parla di cause di prelazione che sono : i privilegi, il pegno e le ipoteche.
PRIVILEGI --- L'art. 2745 definisce il fondamento del privilegio, cioè la ragione per cui la legge protegge certi creditori: il privilegio è accordato in considerazione della causa del credito. Si distingue il privilegio:
PEGNO----È un diritto di garanzia su cose mobili, universalità di mobili, crediti, su diritti aventi oggetto beni mobili, che si costituisce tramite un contratto di pegno : si tratta si un contratto reale, la cui perfezione richiede la consegna della cosa o del documento che ne conferisce la disponibilità.
IPOTECA --- Può avere oggetto beni immobili, usufrutto di beni immobili, superficie, enfiteusi; È limitata nel tempo e serve come garanzia, cioè far vendere l'immobile per soddisfare i creditori; il diritto a iscrivere ipoteca nasce da:
L'effetto della fideiussione è di rendere il fideiussore e il debitore obbligati in solido verso il creditore garantito. Le parti però possono pattuire il beneficio di escussione: il garante non è tenuto a pagare prima che il creditore abbia escusso il debitore principale, cioè deve agire prima per conto di lui per ottenere soddisfazione; il fideiussore però ha l'onere di indicare i beni del debitore da sottoporre a esecuzione.
Il debitore che ha pagato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore principale; subentra cioè non solo nel credito ma anche nelle garanzie. Ha poi una sua azione di regresso che comprende il capitale, gli interessi e le spese sostenute.
LE AZIONI DEL CREDITORE A DIFESA DEL CREDITO
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