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La posizione giuridica dello straniero




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LA POSIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO


Fino a qualche tempo fa, l'argomento in questione non suscitava particolare interesse. Oggi non è più così. La maggiore mobilità delle persone, il loro spostamento nell'ambito europeo dovuti alla progressiva integrazione delle economie, le migrazioni in Europa di popolazioni del cosiddetto Terzo mondo alla ricerca di occasioni di lavoro, sono tutte ragioni che hanno reso pressante il problema di una definizione della posizione giuridica dello straniero.


Secondo l'art. 10, secondo comma, Cost., "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali". Esiste perciò:

  • una riserva di legge: la condizione giuridica dello straniero deve essere regolata da una legge e non da altre fonti (quindi non da un regolamento del Governo o da un qualsiasi atto della pubblica amministrazione);
  • un obbligo per il legislatore di adeguarsi alla disciplina internazionale della materia (questo aggancio al diritto internazionale ha l'obiettivo di impedire leggi italiane particolari che impongano limitazioni in senso xenofobo).

La Costituzione, inoltre, all'art. 2, tutela la persona umana e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. E' chiaro che questa tutela e questa garanzia valgono sia per i cittadini che per gli stranieri.

Tuttavia, la Costituzione attribuisce alcuni diritti e doveri solo ai cittadini:


Il diritto di entrare nel territorio dello Stato e di soggiornarvi e di circolare liberamente (art. 16). Per gli stranieri, la legge può imporre particolari condizioni e limitazioni.


Nell'ultimo decennio si è posto il problema di regolare l'accesso in Italia degli stranieri cosiddetti extracomunitari, cioè provenienti da Stati non facenti parte dell'Unione europea.

La legislazione oggi vigente in materia di emigrati da Paesi extra-comunitari è raccolta in un Testo unico. La normativa si propone, da un lato, di essere severa e rigorosa nei confronti degli immigrati irregolari, ma, dall'altro, di favorire il soggiorno di quelli regolari e delle loro famiglie. Essa prevede che un documento programmatico sia emanato dal Governo ogni tre anni con le indicazioni:

(a) degli interventi che lo Stato si propone di svolgere, anche d'intesa con gli altri stati, in materia di immigrazione;

(b) delle misure economiche e sociali a favore degli stranieri soggiornanti in Italia;

(c) dei criteri generali per definire i flussi di ingresso.


Le quote massime di stranieri da ammettere sul territorio nazionale per motivi di lavoro sono stabilite ogni anno dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


La legge dispone inoltre che:

per entrare in Italia è necessario un apposito visto di ingresso, senza di che si viene respinti alla frontiera;

il visto non può essere concesso a chi non dimostri lo scopo e le condizioni del soggiorno in Italia (nella normalità dei casi un regolare rapporto di lavoro) e non disponga di mezzi di sussistenza;

per rimanere in Italia, lo straniero deve dotarsi di un permesso di soggiorno, di durata biennale ma rinnovabile;

lo straniero che soggiorna regolarmente in Italia da almeno cinque anni può ottenere, per sé e la famiglia, la carta di soggiorno, cioè un documento valido a tempo indeterminato che abilita allo svolgimento di ogni attività, all'accesso a tutti i servizi pubblici e alla partecipazione alla vita locale.


Lo straniero che viola le norme che ne regolano la presenza in Italia deve essere espulso e, quando l'espulsione immediata non è possibile, trattenuto in appositi "centri di permanenza temporanea".


L'applicazione di queste norme è però resa difficile dall'immigrazione clandestina e dalla presenza di numerosi immigrati che non intendono regolarizzare la loro posizione, sfuggendo così a ogni controllo. La situazione è resa ancor più problematica dalla scarsa disponibilità di "centri di permanenza", dall'impossibilità di controllare i movimenti di tutti gli irregolari e, infine, dalle "sanatorie" concesse.


I diritti e doveri politici, cioè di partecipazione alla vita dello Stato.


Gli artt. della Costituzione sul diritto di voto (art. 48), di iscrizione ai partiti politici (art. 49), di accesso alle cariche pubbliche (art. 51), sul dovere di difendere la Patria (art. 52), ecc., si riferiscono solo ai cittadini italiani. Quanto agli altri diritti, la nuova legge sull'immigrazione stabilisce che lo straniero che soggiorna regolarmente in Italia gode degli stessi diritti dei cittadini italiani in materia civile. Allo straniero "irregolare", invece, sono comunque riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione (art. 2), dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (art. 10 Cost.).

Un particolare diritto, il diritto d'asilo, è riconosciuto agli stranieri ai quali sia impedito nel loro paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche riconosciute dalla Costituzione italiana (art. 10, terzo comma, Cost.). Questo diritto comporta la facoltà di stabilire la residenza in Italia, senza che possano valere limitazioni (ad esempio al diritto di lavoro, al tempo di permanenza nel nostro Paese, di circolazione, ecc.)


La legge Bossi-Fini



La legge 30.07.2002 n.189, detta Bossi-Fini, non sostituisce il Testo unico D.L.vo 25.07.1998 n.286 (legge Turco-Napolitano), ma lo modifica in alcuni articoli.
Ecco i principali punti della legge.

PERMESSO DI SOGGIORNO: viene concesso solo allo straniero che ha già un contratto di lavoro e durerà due anni; se nel frattempo lo straniero ha perso il lavoro dovrà tornare in patria, altrimenti diverrà irregolare.

QUOTE: entro il 30 novembre il presidente del Consiglio pubblica il decreto con le quote flussi, cioè il numero di extracomunitari che possono entrare. Il decreto però è facoltativo, e teoricamente per un anno si potrebbe decidere di non far entrare altri stranieri o di fare un'altra sanatoria.

COLF E BADANTI: sarà possibile sanare una colf a famiglia nonché un numero illimitato di badanti purché venga certificato la presenza di anziani o disabili che ne hanno bisogno. Sveltite le norme burocratiche.

RICONGIUNGIMENTI: il cittadino extracomunitario, in regola con i permessi, può chiedere di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore, o dai figli maggiorenni purché a carico e a condizione che non possano provvedere al proprio sostentamento. Potranno entrare in Italia i genitori degli extracomunitari a condizione che abbiano compiuto i 65 anni e se nessun altro figlio possa provvedere al loro sostentamento.

IRREGOLARI: l'irregolare (cioè una persona con documenti ma senza permesso di soggiorno) viene espulso mediante 'accompagnamento alle frontiere', cioè viene materialmente messo su un aereo o una nave che lo riporta in patria. E' quanto già prevede la Turco-Napolitano.

CLANDESTINO: il clandestino (colui che non ha nemmeno i documenti di identità) viene condotto in appositi Centri di permanenza fino a 60 giorni, durante i quali si cerca di scoprirne l'identità per poterlo rimandare in patria (la Turco-Napolitano parlava di 30 giorni). Se non ci si riesce, al clandestino viene 'intimato' di lasciare il paese entro tre giorni (non più entro 15).

IMPRONTE DIGITALI: a tutti gli stranieri che chiedono il permesso di soggiorno vengono prese le impronte, per poterlo riconoscere in caso di contraffazione dei documenti.

REATO DI INGRESSO CLANDESTINO: un extracomunitario che rientra in Italia clandestinamente dopo un'espulsione, compie un reato che lo condurrà in prigione.

MINORI: i minori non accompagnati da nessun parente che sono ammessi per almeno tre anni a un progetto di integrazione sociale e civile di un ente pubblico o privato, avranno il permesso di soggiorno al compimento dei diciotto anni. Una volta maggiorenne sarà l'ente gestore del progetto a dover garantire e provare che il ragazzo si trovava in Italia da non meno di quattro anni, che aveva seguito il progetto di integrazione da non meno di tre, che ha una casa e che studia oppure lavora. O, ancora, che è in possesso di un contratto di lavoro anche se non ha ancora iniziato l'attività.

ASILO POLITICO: vengono ridotte le possibilità di ottenerlo, in quanto si riducono i tempi di analisi lasciando intatta la quantità di documentazione. In ogni caso il richiedente sarà trattenuto in un centro di detenzione temporanea o in un centro di identificazione.


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