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1. Nullità e inesistenza
INESISTENZA: si tratta di una categoria non disciplinata dal codice o dalle leggi speciali nel senso che dell'inesistenza di un fatto o di un negozio si può prendere atto. Ma si può decidere che un fenomeno, che ha l'apparenza di un quid giuridicamente rilevante non abbia alcuna rilevanza per il diritto e quindi sia inesistente per il diritto. La categoria dell'Inesistenza è utilizzata anche per gli atti processuali e per gli atti amministrativi.
2.Contrarietà a Norme Imperative
NORMA IMPERATIVA: si ritiene che sia imperativa la disposizione che persegue uno scopo che trascende gli interessi delle parti, in quanto persegue Interessi Generali. Esse sono inderogabili DALLE PARTI. Tuttavia, quando la norma tende a tutelare una delle parti, la dottrina ritiene che si possa parlare di Nullità con inderogabilità Relativa. Ciò perché secondo la dogmatica tradizionale per sua natura la nullità Assoluta, mentre vi sono ipotesi in cui La nullità opera solo a favore di una parte, solo a questa concede l'azione per farla rilevare, e quindi si è in presenza di una figura di nullità non assoluta,ma relativa.
Non sempre il legislatore precisa, quando dispone un ordine o un divieto, quale sia la sanzione in caso di sua inosservanza. Di qui la costruzione della categoria della Nullità Virtuale, che è ricavata dalla qualificazione e interpretazione della disposizione violata.
La Nullità colpisce solo i contratti pendenti e i contratti posti in essere dopo che la disposizione che la prevede sia entrata in vigore. Non vale invece per gli effetti già prodotti.
3.Nullità Parziale
La Nullità può essere totale o parziale. Il contratto si conserva solo se i contraenti l'avrebbe concluso anche senza la clausola fulminante della nullità, altrimenti cade. Quando le clausole nulle sono sostituite di diritto il contratto non cade (art.1419).
4. Nullità del Contratto Plurilaterale
Nei CONTRATTI PLURILATERALI la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba considerarsi essenziale (art.1420).
5.Conseguenze della nullità
Se il contratto è stato eseguito si può pretendere la RESTITUZIONE delle prestazione eseguite: valgono le regole sulla RIPETIZIONE DEL PAGAMENTO D'INDEBITO(art.2033 c.c.), tranne che il contratto sia immorale.
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