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Art. 15 Costituzione: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. "
Per corrispondenza: trasmissione del pensiero che ha luogo da un soggetto (mittente) e un altro (destinatario).
Comunicazione: le forme di manifestazione del pensiero che consentono di escludere a terzi la conoscenza del contenuto della comunicazione.
L'art. 15 è diverso dall'art. 21 "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione"; l'art. 15 fa riferimento a forme di comunicazione che si rivolgono a destinatari determinati e circoscritti; mentre l'art. 21 disciplina una manifestazione del pensiero che si rivolge indifferentemente a una molteplicità di persone.
Il valore primario protetto dall'art.
15 è proprio
a) con una riserva di legge
b) con una riserva di giurisdizione
c) che ci sia l'obbligo di motivazione.
La legge prevede limitazioni specifiche per determinate categorie di persone (falliti, detenuti, militari, persone in stato di infermità mentale). Per i minori la corrispondenza può essere consegnata ai rappresentanti legali, ma solo se sono stati muniti di speciale autorizzazione del giudice. Per ragioni particolari di sicurezza ,o ordine pubblico,l'art. 15 prevede l'intervento della autorità di pubblica sicurezza. (Problemi particolari nel caso delle intercettazioni telefoniche).
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