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Le rogatorie sono quelle richieste che uno Stato presenta ad un altro per il compimento di determinati atti (comunicazioni, notificazioni, attività di acquisizione probatoria).

Si distinguono:

a. le rogatorie dall'estero (o passive), quando è uno Stato estero a chiedere al nostro Paese il compimento di un atto;

b.  le rogatorie all'estero (o attive), quando è l'Italia a domandare ad un altro Stato lo svolgimento di una determinata attività.

Il procedimento di rogatoria internazionale dall'estero si compone di due fasi, una amministrativa ed una giurisdizionale.

La fase giurisdizionale a sua volta si distingue in due "sottofasi", la prima di "cognizione" e la seconda di "esecuzione".

Durante la fase amministrativa la figura centrale è il Ministro della Giustizia, il quale ha un potere di blocco ex ante della rogatoria nelle seguenti situazioni (723: Poteri del ministro di grazia e giustizia):

quando gli atti richiesti compromettono la sovranità, la sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato italiano;

quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento;

quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

quando la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato e lo Stato estero non fornisce idonee garanzie in ordine all'immunità della persona citata (c.d. immunità temporanea).

La fase giurisdizionale si articola in modo diverso a seconda del tipo di atto richiesto dallo Stato estero alle autorità italiane.

Nel caso di citazione di testimoni, periti od imputati si ha una procedura semplificata (si trasmette la richiesta dell'autorità straniera al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto tale atto deve essere compiuto, seguendo le forme ordinarie previste per le notificazioni).

Per le richieste di rogatoria provenienti da un'autorità giudiziaria ed aventi ad oggetto attività diversa dalla citazione è necessaria una decisione favorevole della Corte d'appello nel cui distretto devono svolgersi gli atti.

In questo caso si hanno due sottofasi, una di "cognizione" e la successiva di "esecuzione".

Durante la prima sottofase, di cognizione, il procuratore generale, una volta ricevuti gli atti dal Ministro della Giustizia, presenta la requisitoria alla Corte d'appello.

La Corte d'appello nega la rogatoria se:

a. gli atti richiesti sono vietati dalla legge o contrari ai princìpi fondamentali dell'ordinamento;

b.  il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto dalla legge italiana come reato e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c.  considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche ed alle condizioni personali o sociali possono influire sullo svolgimento o sull'esito del procedimento, salvo il caso in cui l'interessato vi abbia dato il proprio assenso liberamente espresso.

La Corte d'appello sospende l'esecuzione della rogatoria se questa può pregiudicare le indagini o i procedimenti penali in corso nel nostro Stato.

Se non vi sono i suddetti ostacoli, la Corte d'appello dispone l'exequatur con ordinanza.

In questo caso si apre la seconda delle sottofasi, quella "esecutiva", retta dal principio tradizionale del locus regit actum (cioè in base a quanto stabilisce l'ordinamento dello Stato richiesto).

Possono promuovere la rogatoria internazionale all'estero sia la magistratura giudicante sia quella requirente.

Si distinguono un procedimento ordinario ed un procedimento di urgenza.

Nel procedimento ordinario la figura centrale è il Ministro della giustizia, al quale devono essere inviate le richieste di rogatoria delle autorità giudiziarie italiane.

Il ministro può:

a. bloccare subito la richiesta di rogatoria qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato;

b.  inoltrare la richiesta di rogatoria all'agente diplomatico o consolare italiano del Paese in cui deve essere effettuata la rogatoria;

c.  rimanere inerte: in tal caso l'autorità giudiziaria può provvedere direttamente all'inoltro della rogatoria all'agente diplomatico o consolare italiano nel Paese estero in cui questa deve essere effettuata, informandone il ministro.

In caso di urgenza l'autorità giudiziaria trasmette direttamente la richiesta di rogatoria all'agente diplomatico o consolare italiano.

Le risultanze delle rogatorie entrano a far parte del fascicolo per il dibattimento.

La legge contempla quattro ipotesi di inutilizzabilità degli atti raccolti per mezzo di rogatoria internazionale:

qualora lo Stato estero abbia posto delle condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria italiana è vincolata dalla legge (729.1) al rispetto di tali condizioni a pena di inutilizzabilità;

il 729.1 prevede il divieto di utilizzare atti acquisiti o trasmessi in violazione delle norme di cui al 696.1 (che richiama la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e le altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale);

il 729 comma 1-bis sancisce l'inutilizzabilità degli atti assunti tramite rogatoria quando lo Stato estero dia esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria italiana;

il 729 sancisce poi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni aventi ad oggetto il contenuto degli atti assunti tramite rogatoria ma inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis del medesimo articolo.

La partecipazione a distanza dell'imputato detenuto all'estero può aver luogo ogni volta che non sia possibile il suo trasferimento sul territorio italiano.

Per utilizzare tale strumento è necessario che l'istituto in parola sia previsto dagli accordi internazionali e che l'imputato presti il proprio consenso.

Inoltre lo Stato estero deve assicurare la presenza di un difensore.

L'audizione di un testimone o di un perito attraverso collegamento audiovisivo si svolge secondo le modalità ed i presupposti stabiliti dagli accordi internazionali.

Vi sono due tipi di riconoscimento degli effetti delle sentenze penali straniere: quello ai sensi del 12 c.p. e quello a norma dei trattati internazionali.

Il 12 c.p. (Riconoscimento delle sentenze penali straniere) prevede la possibilità di riconoscere effetti alle sentenze penali straniere solo per le seguenti finalità:

per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;

per infliggere una pena accessoria;

per applicare misure di sicurezza personali;

per le restituzioni, il risarcimento del danno od altri effetti civili.

Lo stesso 12 c.p. stabilisce alcuni limiti al riconoscimento della sentenza straniera:

a. deve avere ad oggetto un delitto;

b.  la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità Giudiziaria di uno Stato estero col quale l'Italia ha un trattato di estradizione.

Il riconoscimento delle sentenze penali straniere può avvenire anche a norma delle disposizioni dei trattati internazionali, quando si vuole che tali sentenze producano effetti diversi od ulteriori rispetto a quelli indicati nel 12 c.p. (Riconoscimento delle sentenze penali straniere).

L'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane è condizionata dalla disciplina esistente nei singoli Paesi ed anche dagli accordi internazionali.

L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna restrittiva della libertà personale può esser richiesta solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, vi acconsente liberamente e se l'esecuzione all'estero è comunque idonea a favorire il reinserimento sociale del reo.


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