La libertà religiosa
Per chi ne consideri il solo momento individuale, la libertà religiosa
inserisce alla libera manifestazione del proprio pensiero. Ma le disposizioni
dell'art. 19 religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblica il culto", sottolineato
anche il momento collettivo della libertà in esame: cioè si propongono la
"tutela dei gruppi sociali con finalità religiose", dia che si tratti di comuni
associazioni, sia gruppi stessi assumano la particolare natura delle
confessioni religiose. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di
culto d'una associazione o di un'istituzione non possono essere causa di
speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Primario è comunque
il momento individuale. All'eguaglianza religiosa si ricollega il diritto di
cambiare religione o di modificare sul punto le proprie opinioni, senza subire
conseguenze negative di sorta. A tutti gli individui è poi garantita la liberta
propaganda della propria fede, ivi comprese "la critica e la confutazione pur
vivacemente polemica" delle opinioni religiose altrui: purché non si cada nel
vilipendio. Sotto questo aspetto, anzi, è ormai prevalente la tesi che la
libertà negativa di religione, inclusa la propaganda dell'ateismo, non sia
tutelata dal solo art. 21 ma dallo stesso art. 19 Cost. Sul versante collettivo
o associativo, a complicare oltremodo il discorso concorre però la circostanza
che nel tronco dell'art. 19 s'innestano ulteriori disposizioni costituzionali.
La proposizione iniziale dell'art. 8, in linea con l'art. 19, fissa il
principio dell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Le stesse
confessioni acattoliche hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti,
nel rispetto dei soli principi fondamentali dell'ordinamento nazionale.
Non sussiste una situazione di parità fra la chiesa cattolica e le
altre confessioni, né sul piano legislativo ordinario né sul piano costituzionale.
L'affermazione iniziale del trattato del 1929, per cui "la religione cattolica,
apostolica e romana" veniva considerata "la sola religione dello stato" risulta
bensì superata dal concordato del 1084. Ma la religione cattolica è
maggiormente protetta anche in sede penale, nelle ipotesi di "delitti contro il
sentimento religioso".