La libertà di associazione
Statuendo che "i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
l'art. 18 Cost. sembra presupporre un larghissimo concetto di associazione.
Secondo l'opinione dottrinale prevalente, sono infatti tali le associazioni
"riconosciute" e quelle "non riconosciute", provviste o mancanti di personalità
giuridica. In sostanza, la previsione dell'art. 18 primo comma abbraccia tutte
le formazioni sociali aventi un carattere volontario. Non a caso essa pone
l'accento sulla libertà di associarsi che spetta a ciascun cittadino, prima
ancora che sulle associazioni in quanto tali. Ma è parallelamente garantita, di
riflesso, la cosiddetta libertà negativa di associazione, cioè la posizione di
chi non intende associarsi: donde l'esclusione delle associazioni coattive,
imposte dalla legge ovvero da altri atti di pubbliche autorità. In ogni caso,
quanto alle associazioni volontarie, l'unico limite comune consiste nel divieto
di quelle che perseguano fini comunque vietati dalla legge penale. A carico
delle associazioni in genere non possono darsi limitazioni specifiche, tali da
colpire siffatti organismi collettivi ed i loro associati. Ma nella medesima
luce si dimostra dubbia la legittimità delle norme che tuttora sanzionano i
membri delle associazioni sovversive, senza distinguere adeguatamente fra
quelle che compiano "atti di violenza" e quelle che si limitino alla propaganda
politica eversiva. Effettivamente, per le comuni associazioni non s'impone il
limite dell'ordine pubblico nel senso ideale. Né occorre soddisfare l'esigenza
che sia democratica la struttura interna di tali organismi. La base democratica
dell'ordinamento interno è testualmente prescritta per i soli sindacati. Le
sole formazioni volontarie precluse a priori sono quelle espressamente riguardate
dal capoverso dell'art. 18: vale a dire le "associazioni segrete" e le
associazioni che perseguano "scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare". Per le seconde, comunemente dette paramilitari, ha già
provveduto il decreto legislativo 14 febbraio 1948: nel quale si considerano
tali "quelle costituite mediante l'ordinamento degli associati in corpi,
reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a
quelli militari. Più delicato e complesso appare il caso delle associazioni
segrete. D'altro lato è ormai dominante l'avviso che le associazioni segrete
siano precluse dalla costituzione, solo in quanto diano luogo ad un potere
occulto; sicché la ragion d'essere del divieto costituzionale non si coglie
fuori "dalla sfera del politico" o "dei fenomeni di interesse collettivo". Del
resto, già nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza le associazioni
segrete non venivano colpite come tali. Ma unicamente "per ragioni di ordine
pubblico o di sicurezza pubblica". In entrambe le ipotesi considerate dall'art.
18, il regime delle associazioni implica inoltre una riserva di giurisdizione,
per cui spetta al giudice decidere sullo scioglimento delle associazioni
incostituzionali.