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La famiglia




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LA FAMIGLIA


La famiglia è il centro primario di sviluppo e di svolgimento della personalità, perciò il sistema del diritto di famiglia deve proteggere la personalità dei singoli all'interno della famiglia e alla difesa della famiglia come luogo e strumento di espressione della persona.

La famiglia è riconosciuta come società naturale, cioè una forma del vivere sociale radicata nelle strutture della società degli uomini; le sue leggi si trovano nel costume, il quale è frutto dell'evoluzione dei rapporti sociali, dell'organizzazione economica e della cultura e di tutto ciò che guida i comportamenti fondamentali.

La Cost. negli art. 29/30 si riferisce alla famiglia come gruppo formato dai coniugi e dai loro figli, riconoscendo i diritti della famiglia legittima come società naturale fondata sul matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e sulla parità tra marito e moglie a garanzia dell'unità familiare, e disciplina  i doveri e i diritti dei genitori riguardo al rapporto con i figli, che siano legittimi o meno; in quanto è dovere dei genitori quello di mantenere, istruire ed educare i figli e solo in caso di loro incapacità lo stato può intervenire.


IL SISTEMA MATRIMONIALE

Il matrimonio è :

  • l'atto con cui si costituisce il vincolo coniugale che disciplina le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, la celebrazione, le cause di invalidità e le impugnazioni;
  • il rapporto che lega i coniugi che disciplina i diritti e i doveri, la separazione personale, lo scioglimento e i rapporti patrimoniali.

Con il concordato si effettua il matrimonio religioso con effetti civili, mentre per i culti acattolici la legge ammette la celebrazione ad opera del ministro di culto che potrà arricchire gli atti formali del matrimonio civile con quelli del proprio rito religioso.

  • È un atto puro: non sopporta condizione o termine;
  • È un atto libero: la libertà matrimoniale è protetta da norme imperative per evitare che la decisione sia obbligata o condizionata; quindi la promessa di matrimonio è priva di effetti obbligatori.
  • È un atto personalissimo che non ammette sostituzione o rappresentanza né volontaria né legale. L'art. 111 rende possibile il matrimonio per procura solo se uno degli sposi sia militare o risieda all'estero e per motivi gravi non possa essere presente.
  • È un atto solenne per il quale la legge prescrive requisiti inderogabili di forma: è essenziale la partecipazione dell'Ufficiale di Stato civile. È quindi un atto pubblico e complesso che combina la manifestazione della volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale.

La celebrazione del matrimonio può quindi essere provata solo con l'esibizione dell'atto raccolto nei registri dello stato civile, ma c'è l'eccezione nel caso in cui sia discussa la legittimità del figlio di due persone che abbiano vissuto pubblicamente come marito e moglie e siano morti entrambi; in questo caso è ritenuto esistente il legame sulla base del possesso di stato, cioè quando sia provato che due persone avessero nome, modo di vita e fama di marito e moglie. La funzione delle pubblicazioni serve quindi a questo e ha far si che chi sia a conoscenza di impedimenti li faccia valere prima della celebrazione.


La capacità di sposarsi si acquista con la maggiore età, ma un minore di 16 anni può chiedere al Tribunale di essere ammesso a contrarre matrimonio per gravi motivi. Non può concludere matrimonio l'interdetto; sono capaci invece l'inabilitato e il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno.

La nullità assoluta:

  • Matrimonio concluso da persona già coniugata
  • Contratto da soggetti legati da parentela fino al terzo grado
  • Contratto da persone delle quali una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra
  • Si ritiene nullo il matrimonio tra persone dello stesso sesso

La nullità relativa invece l'azione spetta solo a uno dei coniugi, per esempio far valere l'incapacità naturale prevista dall'art. 120 che richiede solo la prova, la violenza o l'errore.

Infine c'è l'ipotesi di impugnazione quando si parla di simulazione, che si verifica allo scopo di far acquistare la cittadinanza italiana a persone straniere, o di godere di pensioni o trattamenti assistenziali. L'annullamento del matrimonio ha effetto retroattivo rimuovendo tutti gli effetti come se l'atto non fosse mai stato compiuto, tranne che:

  • Nei rapporti tra coniugi, solo in caso di matrimonio putativo, cioè celebrato in buona fede in quanto i coniugi avessero consentito al matrimonio ignorandone le cause di invalidità;
  • Riguardo i figli nati o concepiti durante il matrimonio e anche quelli nati prima ma riconosciuti dai coniugi.

Una conseguenza particolare si ha in caso di responsabilità del coniuge in mala fede, al quale sia imputabile la nullità ed è tenuto a pagare un'indennità che corrisponda almeno al mantenimento per 3 anni.


La comunione dei beni è il regime patrimoniale legale della famiglia, con in alternativa schemi di convenzioni matrimoniali con i quali prima del matrimonio gli sposi possono creare un regime patrimoniale convenzionale. I beni personali dei coniugi non cadono nella comunione legale ma rimangono proprietà personale di ciascuno, come i redditi; invece il risparmio cade in comunione.

La comunione si scioglie in caso di separazione personale, scioglimento per morte o divorzio, annullamento, accordo dei coniugi, o per provvedimento del giudice su richiesta di un coniuge ed infine per fallimento di uno dei coniugi.

Le convenzioni matrimoniali hanno regole generali e devono essere stipulate con atto pubblico davanti al notaio e possono avvenire in ogni tempo. A tutela di terzi sia la stipulazione che le modifiche non possono essere opposte a terzi se non sono annotate a margine dell'atto e anche se il minore ha la capacità matrimoniale, l'incapacità contrattuale rimane. Infine non possono derogare diritti ed obblighi patrimoniali dei coniugi.

  • Separazione dei beni: ciascun coniuge rimane esclusivo titolare dei beni da lui acquistati;
  • Comunione convenzionale: modifica il modello della comunione legale, potendo inserire beni che sarebbero esclusi o viceversa, non è possibile la comunione totale.
  • Fondo patrimoniale si costituisce mediante la destinazione di beni immobili o mobili registrati o titoli di credito ai bisogni della famiglia, costituendo un patrimonio autonomo soggetto a vincolo di destinazione.

La famiglia di fatto è fonte di doveri morali e sociali e di obbligazioni naturali; il principio porta al coniuge separato esclusione di pagare il mantenimento a favore dell'altro che abbia avviato una convivenza, ma le conseguenze di questa sono:

  • Obbligazione naturale di irripetibilità delle erogazioni spontanee tra conviventi;
  • Validità dei Patti di convivenza;
  • La qualità di formazione sociale consente di guardare alla convivenza come a un fatto sufficiente a suscitare delle legittime aspettative che possono essere tutelate verso terzi, come il diritto del convivente al risarcimento del danno patrimoniale per la morte del compagno provocata da terzi.

LA SEPARAZIONE PERSONALE si ha quando ognuno dei coniugi torna a vivere per conto proprio, ma lo stato giuridico dei coniugi rimane invariato (separazione di fatto):

  • Se uno dei due senza il consenso dell'altro, se ne va dalla casa coniugale e si rifiuta di tornare, si sospendono i doveri di assistenza morale e materiale per allontanamento ingiustificato;
  • La separazione di fatto è stata equiparata alla separazione legale nell'aspetto della successione;
  • Se è iniziata almeno 2 anni prima del 1970 vale come causa di divorzio;

Al provvedimento del giudice diventa SEPARAZIONE LEGALE che può essere:

Consensuale, con accordo dei coniugi che affermi il reciproco consenso e regoli i rapporti patrimoniali e l'affidamento dei figli. Il giudice ha il dovere di tentare la conciliazione, in caso negativo deve controllare che i contenuti dell'accordo non siano contrari all'interesse dei figli e del coniuge più debole. Se il giudice accerta che ciò non è tutelato può rifiutare l'omologazione e spetta ai coniugi fare un uovo accordo o chiedere la separazione giudiziale.

Giudiziale:art. 151 può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. La podestà spetta a entrambi i genitori, ma il suo esercizio è attribuito esclusivamente al genitore affidatario,a cui spetta anche il diritto di abitazione nella casa coniugale, ma le decisioni più importanti devono essere prese di comune accordo; al genitore non affidatario spettano un potere di vigilanza e di ricorso al giudice nell'interesse dei giudici e il diritto di visita nei modi stabiliti dalla sentenza.

Il vincolo matrimoniale non si scioglie ma il rapporto dei coniugi viene modificato e ridotto:

  • Cessano l'obbligo di convivenza e il dovere di assistenza morale e materiale;
  • Si attenua il dovere di fedeltà;
  • La moglie mantiene il cognome del marito
  • Si scioglie la comunione legale;
  • Il coniuge che non ha mezzi o capacità di mantenersi può chiedere che il giudice stabilisca a carico dell'altro il mantenimento o assegnazione di una tantum;se invece la separazione è imputata a un coniuge in particolare, questo non può chiedere il mantenimento, ma solo un assegno alimentare e perde i diritti successori.
  • Si conservano i diritti successori.

Il divorzio è pronunciato dal giudice quando accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge. Questo criterio non è lasciato a libera valutazione da parte del giudice, ma può essere accertato solo in presenza di:

    1. separazione legale durata per tre anni;
    2. sentenze di condanna penale, assoluzione per infermità di mente, estinzione del reato
    3. la non consumazione
    4. la rettificazione di sesso

il venir meno del vincolo coniugale fa cessare tutti i rapporti personali tra i coniugi: la donna perde il cognome del marito e si perdono i diritti successori;  tenendo conto delle condizioni economiche, il giudice può disporre un assegno periodico, che dopo la morte può essere confermato a carico dell'eredità; il coniuge divorziato e non risposato e titolare dell'assegno periodico, può richiedere la pensione di reversibilità.

Gli alimenti servono per far fronte ai bisogni essenziali, presupposto dell'obbligo è quindi lo stato di bisogno, mentre il mantenimento riguarda tutta l'area dei bisogni che normalmente soddisfano in rapporto alle condizioni economiche e sociali, quindi i genitori sono tenuti a mantenere i figli fino alla maggiore età e oltre se li avviati a un corso di studi che non permette di mantenersi, chiusa questa fase resta solo l'obbligo di alimenti. Quindi anche il coniuge che non ha mezzi sufficiente può chiedere il mantenimento, ma se la separazione gli è addebitata, ha diritto solo agli alimenti.

Quindi l'obbligo alimentare (433) è un'azione di solidarietà legata a rapporti di parentela o gratitudine; il primo obbligato è il donatario, dopo di lui sono obbligati il coniuge e i parenti più stretti secondo una scala che consente a chi sta più in basso di rifiutare e obbligare chi sta più in alto.


La FILIAZIONE LEGITTIMA: lo stato di figlio legittimo si forma a partire dall'indicazione di maternità nell'atto di nascita e dalle presunzioni di:

  • se il figlio è nato nel periodo che va da 180gg dopo le nozze, a 300 dopo la separazione, il divorzio, la morte del marito, scatta la presunzione legale assoluta secondo la quale il figlio è concepito durante il matrimonio;
  • il figlio concepito quindi si presume figlio del marito, quindi può anche non risultare dall'atto di nascita;
  • anche il figlio nato nei primi 6mesi di matrimonio si presume legittimo.

In mancanza dell'atto di nascita, basta provare il continuo possesso dello stato di figlio legittimo, una situazione di fatto per cui è indispensabile che il figlio abbia sempre portato il cognome del padre, che il padre l'abbia sempre trattato come figlio e che come figlio sia considerato nei rapporti sociali e riconosciuto in famiglia. l'azione di disconoscimento della paternità serve a far cadere la presunzione di paternità attraverso due ipotesi:

se il figlio risulta concepito durante il matrimonio l'azione può essere avviata solo  se nel periodo legale di concepimento i genitori non hanno coabitato, se il padre era affetto da impotenza, o se si può provare l'adulterio.

Se invece il figlio si presume non concepito durante il matrimonio l'azione è liberamente avviata.

La legittimazione ad agire e i termini sono dati dall'art. 244/247: possono agire il marito entro un anno dalla nascita, il figlio entro un anno dalla maggiore età; la madre entro sei mesi dalla nascita.

Inoltre si può contestare la legittimità dimostrando che non esiste valido matrimonio tra i genitori, oppure che il figlio non è stato partorito dalla donna, la quale ha simulato il parto di un bambino non suo o la sostituzione di neonato;la contestazione può essere aperta da chiunque ne abbia interesse.


LA FILIAZIONE NATURALE è la procreazione da parte di due persone non sposate, quindi un pieno rapporto giuridico di filiazione si costituisce con l'atto di riconoscimento di figlio naturale o di accertamento con dichiarazione giudiziale di paternità o maternità del giudice. Il riconoscimento è un dichiarazione di scienza, un atto unilaterale che può essere fatto congiuntamente dai genitori, è personalissimo, non può essere compiuto da rappresentanti; è puro e irrevocabile. Sulla base della dichiarazione sta poi l'atto di nascita e a norma dell'art. 254 deve avvenire dopo la nascita o al concepimento. Il riconoscimento è possibile anche se il padre e la madre, al tempo del concepimento, erano sposati con altre persone (figlio adulterino); è invece vietato il figlio incestuoso, salvo buona fede. Per riconoscere un figlio bisogna avere 16anni, è una capacità giuridica d'agire speciale, ma anche il figlio deve dare il consenso, tranne che per decisione del giudice. In base alla forma il riconoscimento può avvenire:

Nell'atto di nascita con dichiarazione dell'ufficiale di stato civile;

Con dichiarazione apposita del giudice

Con testamento;

gli effetti del riconoscimento possono essere eliminati con l'impugnazione in caso di:

Difetto di veridicità;

Violenza morale;

Interdizione giudiziale.

Il figlio naturale ha gli stessi diritti e doveri di un figlio legittimo verso i genitori,ma c'è un limite nei confronti della famiglia legittima, per il quale il figlio naturale di persona sposata, non può essere immesso nella casa familiare senza l'autorizzazione del giudice, del coniuge e dei figli legittimi di età superiore ai 16anni. Diversa è anche la podestà dei genitori:

Se figlio è riconosciuto dai genitori e convive con entrambi la podestà è rilasciata, decisioni prese d'accordo tra loro, ricorso al giudice in caso di conflitto;

Se riconosciuto da entrambi ma non convivono, la podestà è esercitata dal genitore che vive con il figlio.

Se è stato affidato a terzi, la podestà è del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo.

Il figlio prende il cognome del padre, in caso di riconoscimento congiunto, mentre in caso di riconoscimento separato prende il cognome di chi lo ha riconosciuto per primo.


L'ADOZIONE o filiazione civile, è un rapporto giuridico di filiazione che non si fonda sulla procreazione, ma su un provvedimento di giurisdizione volontaria (art.29ss). Per essere adottato un minorenne deve essere dichiarato adottabile dal Tribunale dei minori perché in situazione di abbandono e privo di assistenza morale e materiale; adottanti possono essere di regola solo due coniugi sposati da almeno tre anni e non separati nemmeno di fatto negli ultimi 3anni; chi non ha questa anzianità di legame può dimostrare di avere convissuto almeno 3 anni prima del matrimonio, mentre il singolo può adottare solo in casi speciali.

Gli adottanti devono essere perfettamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore; la differenza minima di età tra l'adottante e l'adottato è 18anni, quella massima 45. il minore di 14anni non può essere adottato senza il suo consenso, è una capacità d'agire speciale, ma devono essere sentiti dal giudice anche il minore di 12anni e il bambino in considerazione alla capacità di discernimento.

Con questa forma di adozione si rescinde completamente il legame con la famiglia d'origine e il minore acquista lo stato di figlio legittimo ed è perciò inserito nella famiglia come tale.

In molti casi è previsto L'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO, per valutare se la convivenza sia positiva; ma è un procedimento rivolto anche a regolare e risolvere la situazione di un minore che sia temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo.

Seconda l'art. 291 esiste anche l'adozione di maggiorenni con il consenso dall'adottante e dell'adottato, e ha lo scopo di dare una discendenza all'adottante, quindi i legami con la famiglia di origini non vengono recisi, l'adottato antepone il proprio cognome e nel contempo acquista verso l'adottante diritti e obblighi equivalenti a quelli di un figlio legittimo, ma non instaura nessun rapporto con i parenti di questo.

L'adozione internazionale prevede che i genitori abbiano gli stessi requisiti richiesti dall'adozione interna e dichiarati idonei, devono conferire con la commissione per le adozioni internazionale, che trasmetterà le gli atti alla commissione che valutate le conclusioni, dichiarerà che l'adozione risponde al superiore interesse del minore in stato di abbandono e ne autorizza la residenza pronunciando gli effetti della adozione interna.


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