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La costituzione repubblicana
È la legge fondamentale dell'ordinamento italiano entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e contiene i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
È composta da 139 articoli:
Art. 1-12 » sanciscono i principi fondamentali dello stato
Art. 13-54 » sanciscono i diritti e i doveri dei cittadini (rapporti civili, sociali, economici e politici)
Art 55-139 » ordinamento della repubblica (parlamento, p.d.r., governo, magistratura, regioni, province, comuni e garanzie costituzionali). La cost. Si chiude con le cosiddette disposizioni transitorie e finali.
Art 1 cost.
<<l'italia e' una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranita' appartiene al popolo che la esercita nei modi e nelle forme previste dalla costituzione>>
Art 2 cost.
<<la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale>>
L'articolo sancisce che l'uomo possiede diritti inviolabili e doveri inderogabili che manifesta sia singolarmente sia nelle forme sociali. La repubblica riconosce e garantisce tali diritti e doveri.
Art 3 cost.
<<tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.>>
Sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali. Il 1° comma prevede l'uguaglianza formale, il 2° comma prevede l'uguaglianza sostanziale, poiché la repubblica deve rimuovere tutti gli ostacoli economici e sociali che impediscono l'effettiva realizzazione di tale principio. I diritti della persona, quindi, sono inseparabili dal principio di uguaglianza e devono essere riconosciuti a tutti in modo uguale. È sancito, inoltre, il totale divieto di effettuare discriminazioni secondo il sesso. Nel corso dei decenni vi sono stati interventi legislativi tesi a rimuovere le norme che sancivano una posizione di inferiorità della donna rispetto all'uomo: primo fra tutti la riforma del diritto di famiglia del che ha parificato all'interno della famiglia la posizione del padre e della madre verso i figli minori (non esiste più la "patria podestà dei genitori"), nonché la posizione di marito e moglie (la moglie non perde più il suo cognome ma aggiunge quello del marito, la residenza è decisa da entrambi) e in caso di impresa familiare il coniuge che collabora ha diritto alla ripartizione degli utili e all'assunzione delle decisioni fondamentali. L'uguaglianza deve essere garantita anche nell'ipotesi di diversa razza; tale previsione si basa sulle discriminazioni razziali verificatesi anche nel nostro paese in un determinato momento storico. Prevedere l'uguaglianza fra cittadini senza distinzione di lingua indica la volontà di tutelare le minoranze linguistiche presenti principalmente nelle regioni di confine. Il principio di uguaglianza tutela che chi professa una religione diversa dalla cattolica che per lungo tempo è stata considerata religione di stato. A questo proposito l'assemblea costituente ha voluto puntualizzare l'argomento negli articolo 7, 8, e 20 della costituzione.
Il principio di uguaglianza è garantito anche per chi manifesta la propria opinione politica: si può affermare che "la libertà di espressione politica è il presupposto della democrazia". Tale principio è ribadito nell'art. 22 della cost. Che esclude la cosiddetta "morte civile". L'art. 3 sancisce anche l'uguaglianza senza discriminazioni relative alle condizioni personali e sociali dei cittadini.
Art 7 cost.
<<lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale>>
Prevede i rapporti tra lo stato italiano e la chiesa cattolica, stabilendo che gli stessi sono regolati dai patti lateranensi sottoscritti ed entrati in vigore nel 1929 e rivisti e modificati nel 1948 con il nuovo concordato tra stato e chiesa cattolica (governo craxi).
Art 8 cost.
<<tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.>>
Sancisce le confessioni religiose diverse dalla cattolica che devono essere tutelate dalla legge e disciplinate da appositi accordi (ad esempio l'accordo tra lo stato italiano e la chiesa valdese.
Art 17 cost.
<<i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.>>
Sancisce la podestà legislativa delle regioni, prevede la rimozione di ogni ostacolo che di fatto impedisca l'uguaglianza fra uomini e donne.
Art 20 cost.
<<il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.>>
La commissione dei 75 ha voluto sancire la necessità di evitare qualunque forma di pregiudizio nei confronti di chi professa e pratica una religione.
Art 22 cost.
<<nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.>>
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