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Costituzione scritta
Fonte del diritto in quanto è un atto a contenuto normativo
I principi fondamentali sono:
Il principio di eguaglianza
I diritti inviolabili della persona
I doveri inderogabili
Il principio di eguaglianza. L'art. 3 stabilendo che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali pone il principio dell'uguaglianza formale dei cittadini. Tale principio va inteso che tutti i cittadini sono uguali sia davanti alla legge che nella legge. Davanti alla legge nel senso che nessuno può ergersi al di sopra della legge, col divieto di eccezioni collegate a differenze di dignità sociale. L'uguaglianza nella legge, invece, pone un vincolo al legislatore vietandogli di emanare leggi che contengano discriminazioni fondate su qualificazioni personali quali sesso, razza, lingua, religioni, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Tale principio resterebbe però una pura enunciazione teorica se non fosse integrato dal tentativo di creare le condizioni di uguaglianza sostanziale. Per queste ragioni il secondo comma dell'art. 3 assegna allo stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. I diritti inviolabili della persona. L'art. 2 stabilisce, nella prima parte, che l Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dei cittadini, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Il rispetto di tali diritti si richiama alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo votata nel 1948 dalle Nazioni Unite. Tali diritti sono indisponibili, intrasmissibili e imprescrittibili. Possono essere limitati solo in sede costituzionale o direttamente dalla stessa norma che li pone in essere (le organizzazioni sindacali debbono presentare un ordinamento interno a base democratica). I doveri inderogabili. L'art. 2 accanto ai diritti inviolabili, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Tali doveri sono contenuti nell'art. 52: dovere di difendere la patria;
art. 53 dovere di concorrere alle spese in ragione della capacità contributiva;
art. 54 dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi.
Il dovere di difendere la patria è stato oggetto di contestazione da parte degli obiettori di coscienza: le eccezioni da essi contestate sono state accolte dalla Corte Costituzionale che ha sottolineato come il dovere di difendere la patria può essere sostituito attraverso prestazioni di adeguati comportamenti di impegno sociale e non armato. La legge 8 luglio 1998 n. 230 ha introdotto un servizio civile sostitutivo degli obblighi di leva. La regolamentazione dei rapporti civili:
La libertà personale
La libertà di domicilio
La libertà e segretezza della corrispondenza
La libertà di circolazione e soggiorno
La libertà di riunione
La libertà di associazione
La libertà di fede religiosa
La libertà di pensiero e di comunicazione
La libertà personale. La libertà personale non è solo da intendersi come libertà fisica, ma anche come libertà morale e quindi come libertà di pensiero e della psiche dell'individuo. L'art. 23 stabilisce che la libertà personale è inviolabile e nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Caratteri: indisponibile - intrasferibile - irrinunciabile - imprescrittibile
Riserva di legge che consiste nell'attribuire in via esclusiva al potere legislativo della competenza a disciplinare la materia relativa ai casi ed alle modalità in cui si può legittimamente limitare la libertà personale dell'individuo. Riserva all'autorità giudiziaria della competenza all'emanazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Obbligo della motivazione che deve accompagnare ogni provvedimento che limiti la libertà personale. La libertà di domicilio. L'art. 14 sancisce l'inviolabilità del domicilio. Il concetto di domicilio va inteso in senso ampio, quindi comprende non solo l'abitazione, ma anche il luogo di lavoro, la dimora occasionale e anche una camera d'albergo. Tale inviolabilità può essere esclusa solo nei modi stabiliti dalla legge per favorire interessi anch'essi costituzionalmente protetti, considerati più importanti (verifiche tributarie, controllare la sicurezza dei luoghi di lavoro ecc.). La libertà e segretezza della corrispondenza. L'art. 15 tutela la libertà e segretezza dell'espressione e della comunicazione. Anche a garanzia di questa libertà la Costituzione ha previsto una riserva di giurisdizione e la sua limitazione può avvenire solo con un atto motivato dell'autorità giudiziaria. La libertà di circolazione e soggiorno. L'art. 16 Cost. afferma 'ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sicurezza e sanità'. Dal contenuto della norma si evince la presenza del principio della riserva di legge. Tuttavia si tratta di una riserva relativa in quanto limitazioni possono essere poste anche da autorità amministrative (Prefetto, Sindaco) si pensi alla limitazione del traffico nei centri abitati per motivi di sicurezza del traffico cittadino. La libertà di riunione. Art. 17. Il diritto di riunione è sottoposto a determinati limiti: il primo limite è riferito a tutte le riunioni e consiste che esse devono svolgersi in forma pacifica e senza armi il secondo si riferisce alle riunioni pubbliche per le quali deve essere dato preavviso alle autorità di polizia. La libertà di associazione e la libertà di fede religiosa. Sono sancite rispettivamente dagli art. 18 e 19. La libertà di pensiero e di comunicazione.L'art. 21 Cost. garantisce ad ogni soggetto la facoltà di esteriorizzare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. La manifestazione si distingue dalla comunicazione del pensiero in quanto la prima si rivolge ad una pluralità di soggetti (esempio attraverso un libro), mentre la seconda ad una o più persone determinate (attraverso una lettera, un telegramma). Pur presentando una notevole ampiezza la libertà di manifestazione del pensiero incontra specifici limiti non solo fissati dall'art. 21, ma desumibili anche da altre norme costituzionali e sono:
- La riservatezza e l'onorabilità della persona (diffamazione)
- Il buon costume
Il segreto giudiziario
Il segreto di Stato
La libertà di manifestazione del pensiero viene concretamente esercitata attraverso la stampa, la televisione, la radio, la pubblica affissione, gli spettacoli pubblici, le nuove tecnologie applicate alla comunicazione (Internet). Lo Stato deve redigere un bilancio; vediamo qui i risultati differenziali del bilancio dello Stato.
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