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La corte costituzionale




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LA CORTE COSTITUZIONALE


IL CONTROLLO D COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI:CONTROLLO ACCENTRATO E CONTROLLO DIFFUSO

Negli Stati Uniti d'America a garanzia della Costituzione rigida stanno tutti i giudici->CONTROLLO DIFFUSO.

CONTROLLO ACCENTRATO:svolto da un'unica Corte appositamente creata.


SEGUE:LE DIFFERENZE FRA I DUE SISTEMI

Cost.austriaca del 1920dov'è previsto un controllo d costituzionalità esercitato in forma astratta, indipendentemente dalla concreta applicazione della legge d dubbia costituzionalità:esso nn prende inizio da un concreto caso giudiziario ma da un ricorso alla Corte Cost.diretto ad accertare la conformità della legge alla COst.


IL SISTEMA ADOTTATO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.IL GIUDIZIO INCIDENTALE

La Corte Cost.cui riserva in esclusiva il sindacato sulla costituzionalità degli atti legislativi ke i giudici nn possono disapplicare. È un controllo d tipo accentrato.

I giudizi in via principale promossi cn ricorso diretto dello Stato o delle Regioni dai giudizi in via incidentale,promossi da un giudice nel corso d un giudizio.

Il giudizio costituzionale prende origine infatti da un caso concreto ed è quindi legato ai concreti interessi delle parti in causa.

La corte nn può procedere d'ufficio d'iniziativa propria.

Una volta instaurato il giudizio d costituzionalità è autonomo rispetto a quello da cui ha preso origine.

La Commissione d studio istituita dal Ministero x la Costituente,nella relazione conclusiva,esprimeva una netta preferenza x un sindacato d tipo accentrato,attivabile a rikiesta d un qualunque cittadino,ispirandosi ad una concezione meramente oggettiva della giurisdizione costituzionale,ke pareva evocare il mito d una continua e diretta vigilanza dei cittadini e dei gruppi sull'attività degli organi statali.


SEGUE:I CONTROLLI DEL GIUDICE A QUO

Il giudice d fronte all'eccezione nn è tenuto a sottoporla automaticamente alla Corte,ma deve esperire il preliminare controllo sulla rilevanza e sulla nn manifesta infondatezza della questione.

Interesse delle parti è indispensabile x provocare l'instaurazione del giudizio sulla legge.

Il giudice invia gli atti alla Corte cost.cn un'ordinanza d rimessione,sospendendo il giudizio in attesa d riprenderlo quando la decisione della Corte sarà intervenuta.Nel caso in cui la legge venga dikiarata costituzionalmente illegittima nn potrà+essere applicata né dal giudice ke ha sollevato la questione,né da alcun altro soggetto.

La Corte cost.dikiara ke la questione nn è fondata,il giudice remittente sarà tenuto a riprendere il giudizio ke aveva sospeso e ad applicare la legge.


L'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO INCIDENTALE:LA NOZIONE D GIUDICE E D GIUDIZIO

La questione d legittimità costituzionale deve essere sollevata da un giudice nel corso d un giudizio,d un qualunque giudizio.

In base al criterio soggettivo è giudice ki possa qualificarsi tale in base alle norme dell'ordinamento giudiziario,sia cioè titolare d un ufficio giurisdizionale;in base al criterio oggettivo conta la natura della funzione esercitata,anke senza la qualifica:può essere considerato giudice ki pur estraneo all'organizzazione della giustizia,sia investito anke eccezionalmente d funzioni giudicanti x l'obiettiva applicazione della legge al caso concreto,e si trovi in una posizione d terzietà,d estraneità rispetto alle parti e ai loro interessi.L'indipendenza del giudice,la sua posizione super partes,è assunta dunque a criterio stesso d identificazione della funzione;anke se in alcuni casi la Corte ha ritenuto trattarsi d attività giurisdizionale benkè affidata ad organi ke nn offrivano garanzie d'indipendenza.

La Corte ha incluso sé stessa tra i giudici a quo;quando nel corso d un giudizio si trovi a fare applicazione d una legge d dubbia costituzionalità,può,cn ordinanza,sottoporre la questione a sé stessa.

È necessario ke la Corte si trovi ad applicare una legge ordinaria.Ciò può avvenire nei conflitti d attribuzione,e in tutti i casi in cui il parametro costituzionale è integrato da una legge ordinaria:ad esempio il tertium comparationis nei giudizi d eguaglianza,la legge cornice nei giudizi su leggi regionale.

Perché vi sia giudizio ed esercizio d funzione giurisdizionale è necessario ke il procedimento davanti ad un giudice possa concludersi cn un provvedimento ossia ke il giudice sia dotato d una competenza decisioria.


IL PROCEDIMENTO IN VIA PRINCIPALE(DIRETTO)

Le leggi possono essere sottoposte al controllo d legittimità costituzionale in base a ricorso proposto direttamente alla Corte dallo Stato contro leggi delle Regioni e delle Province autonome,dalle Regioni contro leggi dello Stato o d altre Regioni.

Dovrebbe venir meno anke l'altra differenza,relativa ai motivi del ricorso,ossia ai vizi deducibili,diversi a seconda ke impugnata fosse una legge statale o regionale:lo Stato poteva addurre ogni tipo d vizio,ogni contrasto della legge regionale cn la Cost,la Regione,viceversa si riteneva legittimata a ricorrere soltanto adducendo il vizio d competenza d ella legge statale,anke se cià nn risultava dalle norme.

È possibile ke la Corte risieda x il ricorso della Regione un interesse concreto e attuale consentendo il ricorso dello Stato x qualunque contrasto della legge regionale cn la Cost.


GLI ATTI LEGISLATIVI IMMPUGNABILI:LE LEGGI COSTITUZIONALI

La Corte giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti cn forza d legge dello Stato e delle Regioni.

Leggi statali e regionali atti cn forza d legge,decreti legge e decreti legislativi rientrano sicuramente nella previsione. Escludere i regolamenti governativi,ministeriali e tutte le altre fonti secondarie in quanto prive della forza d lege.

Leggi costituzionali:sottoponibili al controllo x i soli vizi formali o anke x vizi materiali?I primi relativi all'atto alla sua forma,al suo procedimento d formazione sn certamente sindacabili.

VIZI MATERIALI:relativi al contenuto della legge,il discorso è+problematico,la risposta infatti è condizionata all'esistenza d limiti alla revisione costituzione. Se nn vi fosse limite alcuno il controllo della Corte dovrebbe essere escluso.

La domanda è se esistano limiti alla revisione.La Cost.italiana contiene alcuni principi supremi ke nn possono essere avvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure d leggi d revisione costituzionale.

I principi supremi dell'ordinamento costituzionale,i principi fondamentali.e i diritti inalienabili della xsona umana nn possono essere sovvertiti o modificati.

Esistenti limiti alla revisione della Cost.,ricavandoli o dal concetto stesso d costituzione materiale-intesa come nucleo essenziale immodificabile d principi,valori e interessi ke la informano o da una lettura nn angusta del testo costituzionale.


LE LEGGI ORDINARIE.LA QUESTIONE DELLE LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE

Le leggi ordinarie sn soggette al sindacato d costituzionalità e x vizi formali e x vizi materiali:nel primo caso,essendo viziato l'atto,d solito la dikiarazione d'illegittimità costituzionale farà cadere l'intera legge e l'incostituzionalità della fonte travolgerà tutte le disposizioni in essa contenute.

I vizi materiali difficilmente riguarderanno la legge intera;viziato sarà piuttosto il contenuto d una singola disposizione e solo questo quindi verrà dikiarato illegittimo dalla Corte.

Quando ancora la Corte costituzionale nn aveva iniziato a funzionare,è stata oggetto d dibattito acceso la sua competenza sulle leggi anteriori alla Cost.

L'incostituzionalità può essere dikiarata dalla sola Corte cost.

Se nn ritenendo ke sussistano i requisiti x l'abrogazione,il giudice sottopone la legge anteriore al controllo della Corte cost.questa si considera competente a giudicarla.

I cittadini hanno diritto d associarsi liberamente senza autorizzazione.


GLI ATTI GOVERNATIVI CN FORZA D LEGGE

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI:possono essere sindacati x gli stessi vizi delle leggi ordinarie ma anke x motivi ulteriori.Essi devono rispettare la legge dalla quale derivano i poteri:se ne violano i principi e criteri direttivi sn emanati oltre il termine o fuori dalla materia,la Corte può dikiararne l'incostituzionalità.

La legge d delega è valida e d conseguenza anke il decreto delegato ke su d essa si fonda.

DECRETI LEGGE:rientrano fra gli atti sindacabili in quanto dotati della forza d legge,l'unica difficoltà potrebbe essere d ordine temporale.Sembra infatti improbabile ke nel breve termine d sessanta giorni,la Corte cost.sia kiamata a giudicare un decreto e faccia in tempo ad emettere la sentenza. In tal caso il giudizio si trasferisce sulla legge d conversione.Se viceversa il decreto nn viene convertito,la Corte nn prosegue il giudizio:l'atto+nn esiste,né alcuno degli effetti prodotti sopravvive poikè il decreto decaduto perde efficacia sin dall'inizio.

Competenti a regolare gli effetti dei decreti nn convertiti sn le Camere mediante una legge.

La possibilità d continuare il giudizio sulla norma anke se è contenuta in fonte diversa da quella originaria.

Il controllo sulla esistenza d una situazione straordinaria d necessità e urgenza.

La Corte ha propria competenza a controllare l'esistenza dei presupposti d validità del decreto,fino allora negata ed ha ammesso anke la possibilità d sindacare la legge ke abbia convertito un decreto privo dei requisiti d validità rikiesti.

La pre-esistenza d una situazione d fatto comportante la necessità e l'urgenza d provvedere tramite il decreto-legge,costituisce un requisito d validità costituzionale sikkè l'evidente mancanza d quel presupposto configura un vizio del decreto legge nonché un vizio in procedendo della stessa legge d conversione,avendo quest'ultima valutato erroneamente l'esistenza d presupposti d validità in realtà insussistenti e convertito in legge un atto ke nn poteva essere oggetto legittimo d conversione.


IL CONTROLLO-SOLO INDIRETTO-SUI REGOLAMENTI GOVERNATIVI

Sui regolamenti anke su quelli adottati dal governo in sede d delegificazione il controllo della Corte nn può essere kiesto dai giudici:la questione viene dikiarata inammissibile se la fonte regolamentare è impugnata direttamente. È possibile arrivare al giudizio d costituzionalità solo indirettamente,sollevando la questione nei confronti della legge su cui si fondano.


I REGOLAMENTI PARLAMENTARI

Regolamenti parlamentari ke ciascuna camera adotta. Si collocano sul medesimo piano delle leggi,sn fonti ad esse parallele,nn subordinate. Sn subordinati alla sola Cost.

La Corte ha negato la propria competenza.

La Corte controlla il regolamento parlamentare anke nei conflitti d attribuzione e afferma concetti analoghi:"l'autonomia della funzione.è una sfera d libertà ke nn è privilegio ma tutela dell'autonomia delle istituzioni",ma apre subito uno spiraglio verso un'evoluzione giurisprudenziale ke è iniziata cn due sentenze d segno opposto alle precedenti.


LE DECISIONI D'INAMMISSIBILITA'

Quando nn esistono i presupposti x il giudizio d costituzionalità.

La Corte cost.nn entra nel merito della questione ke le è stata sottoposta e d conseguenza emette una decisione cn cui dikiara inammissibile la questione medesima.

La Corte dikiara la illegittimità costituzionale della legge qualora la ritenga in contrasto cn una norma della Cost. sentenze d accoglimento ovvero dikiara nn fondata la questione sentenze d rigetto qualora ritenga il contrasto insussistente.Quando dikiara l'inammissibilità essa nn passa neppure ad esaminare il merito della questione,ma,senza entrare nella valutazione circa il contrasto o meno della disposizione impugnata cn un principio costituzionale,dikiara d nn poterla esaminare.

Qualora venga sottoposto al suo controllo un regolamento governativo,la Corte nn entra in alcun modo a valutarne la conformità o la difformità cn la Cost.,ma si ferma prima e la dikiara inammissibile x inidoneità dell'atto.

La Corte ha esteso le decisioni d'inammissibilità anke alla mancanza dei requisiti(rilevanza,in particolare)o a difetti dell'ordinanza d rimessione(mal formulata,lascia incertezza sul thema decidum,manca la motivazione della rilevanza).Dev'essere kiaro ke in simili casi la sentenza d'inammissibilità resta una decisione puramente processuale in cui la Corte dikiara d nn poter passare a decidere la fondatezza o meno della questione ke respinge senza esaminarla.

La sentenza d'inammissibilità nn vincola il giudice a quo.


LE SENTENZE INTERPRETATIVE D RIGETTO E D ACCOGLIMENTO

La Corte cost.può dikiarare infondata la questione,cn una sentenza d rigetto ke vincola il solo giudice remittente o dikiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata cn una sentenza d accoglimento ke ha un effetto d annullamento erga omnes e retroattivo.La norma dikiarata costituzionalmente illegittima nn può+ricevere applicazione.

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:una sentenza nn+impugnabile(o xkè sn decorsi i termini x ricorrere o xkè sn già esperiti tutti i gradi d giurisdizione)a meno ke nn sia una sentenza penale d condanna,nel qual caso cessa l'esecuzione della pena.

Emanazione d sentenze interpretative d rigetto,qualora dalla disposizione impugnata fosse possibile trarre un significato normativo conforme a Cost.

Sentenza d rigetto nella quale però implicitamente si dikiara il primo significato normativo(A)in contrasto cn la Cost.

Attribuisce al prefetto nel caso d urgenza o x grave necessità pubblica la facoltà d adottare i provvedimenti indispensabili x la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica se inteso nel senso ke il prefetto nn possa derogare ai principi legislativi.Il dubbio d costituzionalità era basato invece sulla diversa interpretazione ke consentiva ordinanze prefettizie in deroga alla legge.

La Corte assume quello compatibile cn la Cost e respinge l'impugnativa.

Le sentenze interpretative d accoglimento cui la Corte costituzionale fa ricorso x annullare cn effetto generale e rendere quindi nn+applicabile,uno dei significati normativi della disposizione impugnata ke nn viene intaccata e continua ad esistere:in qualsiasi raccolta d leggi la si trova invariata.

La Corte dikiara la illegittimità costituzionale della disposizione in uno solo dei suoi significati,ossia della norma A.

In entrambi i tipi d sentenze interpretative,la Corte costituzionale giudica d norme,nn d disposizioni.


LE SENTENZE MANIPOLATIVE:ADDITIVE E SOSTITUTIVE

La Corte csot.si è spinta anke oltre:alcuni tipi d sentenze in realtà manipolano il testo stesso della disposizione ke va poi letto in modo diverso.

Nel caso di sentenze additive l'incostituzionalità consiste in un'omissione ke determina l'illegittima esclusione d alcuni soggetti o rapporti o situazioni dalla previsione normativa. La disposizione è illegittima solo xkè nn prevede qualcosa.

La sentenza additiva dikiara la illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui nn prevede ke anke i figli naturali succedano x rappresentazione.L'effetto ke ne risulta,è l'eliminazione dell'omissione e l'aggiunta della parte omessa:sicchè la disposizione va letta cn questa parte in più.

X Vazio Crisafulli:la Corte nn crea essa liberamente la norma destinata ad integrare la disciplina della materia ma si limita a individuarla ricavandola dalle stesse norme costituzionali d cui hai fatto applicazione nella sentenza stessa.

Se nell'ordinanza d rimessione si kiede una sentenza additiva,qualora nn sia rinvenibile una soluzione sola,la Corte risponde cn una decisione d'inammissibilità:in presenza d+soluzioni possibili la scelta è riservata alla discrezionalità del legislatore.

Illegittima una disposizione nella parte in cui nn prevede ke gli assegni familiari x i figli a carico possano essere corrisposti in alternativa alla madre coltivatrice diretta o pensionata,alle stesse condizione ke al padre coltivatore diretto o pensionato.

Costituzionalmente illegittima la norma ke nn prevede l'opposizione d terzo fra i membri d'impugnazione contro le sentenze del Consiglio d Stato e dei tribunali amministrativi regionali,per violazione degli artt.24e113(cioè del diritto d difesa,in particolare d tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione).

SENTENZA ADDITIVA:aggiunge una parte mancante al testo legislativo;è da notare però ke in questo caso il suo effetto nn è d ampliare la fattispecie,ma d restringerla.

Si ha così una sentenza additiva cn effetto riduttivo.

SENTENZE SOSTITUTIVE:la Corte raggiunge il massimo d creatività:mentre nelle additive essa aggiunge implicitamente la parte indebitamente omessa eliminando l'omissione ke rendeva illegittima la legge qui incide direttamente sulla disposizione ke risulta esplicitamente modificata dalla sentenza ke formula essa stessa la nuova disciplina da sostituire a quella precedente dikiarata illegittima.Di solito queste sentenze si riconoscono x la formula usata ke contiene la congiunzione anziché cn la quale si opera la modifica sostituendo un soggetto ad un altro,oppure un tipo d atto ad un altro,o un effetto giuridico ad un altro.

Incostituzionale è dikiarata la norma ke prevede la temporanea inefficacia anziché la nullità del licenziamento intimato nel periodo d gestazione e puerperio ke attribuisce il potere d dare l'autorizzazione a procedere x vilipendio della Corte costituzionale al Ministro della giustizia anziché alla Corte stessa ke rikiede x l'adozione d un minore,il consenso anziché l'audizione del tutore.


I CONFLITTI D ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO

La Corte cost.giudica anke sui conflitti d attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni.

I problemi d fondo sn i seguenti:a)cosa s'intenda x potere dello Stato;b)quale sia l'organo legittimato a stare in giudizio x ciascun potere;c)come si atteggi il conflitto.

La Corte ha dikiarato ke il popolo può essere parte in occasione d un conflitto rikiesto dai promotori d un referendum contro l'Ufficio centrale ke aveva deciso d nn dar corso alle operazioni xkè la disposizione legislativa cui si riferiva la rikiesta era stata nel frattempo abrogata.I+problematici sn i conflitti ke si aprono all'interno dello Stato apparato x la relativa incertezza sui loro confini.

Si avrebbe un potere ogniqualvolta sia in contestazione una competenza attribuita direttamente dalla Costituzione.

Identificazione dell'organo legittimato a stare in giudizio.Doveva trattarsi d un organo costituzionale,supremo vertice del potere.Nn solo il CSM ma ogni giudice può esser parte d un conflitto d'attribuzioni.

Il conflitto tra i poteri dello Stato è risolto dalla Corte cost.se insorge tra organi competenti a dikiare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono,x la delimitazione della sfera d attribuzioni determinata x i vari poteri da norme costituzionali.

Per la funzione giurisdizionale può ricorrere a resistere in giudizio qualunque giudice.Anke la sentenza d un giudice d primo grado se nn viene impugnata nei termini diventa definitva.Il potere giurisdizionale è un potere diffuso,nn ha vertice,n+ gerarchie:i giudici sn soggetti soltanto alla legge e si distinguono fra d loro solo x diversità d funzioni.Il CSM cui la Cost.x garantire l'indipendenza del potere giudiziario da interferenze d organi politici affida tutti i provvedimenti relativi alle xsone dei magistrati.

Per il potere esecutivo un organo solo,il Governo,è abilitato ad essere parte in giudizio anke qualora si tratti delle competenze d organi subordinati:potendo annullare gli atti amministrativi ha l'ultima decisione ed è l'unico in grado d esprimere definitivamente la volontà del potere esecutivo:la Corte cost.ritiene ke i singoli ministri nn possano ricorrere o resistere in giudizio.

Ministro della Giustizia->organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia

Ricorso x rivendicare la propria competenza e far annullare l'atto illegittimamente emanato.

Conflitto da menomazione della competenza,a causa d un atto,o d un comportamento anke omissivo ke ne ostacoli l'esercizio.Nn è necessario ke un atto sia stato illegittimamente emanato:si può ricorrere anke quando la mancata emanazione d un atto ke compete ad altri,paralizzi l'esercizio del proprio potere.

Un conflitto da menomazione può+facilmente prodursi quando è necessario il concorso d+organi.La legge dopo l'approvazione d entrambe le Camere,ha bisogno della promulgazione del Presidente della Repubblica ke nn la può rifiutare ma solo sospendere mediante il rinvio la possibilità del ricorso alla Corte cost.da parte delle Camere contro il Capo dello Stato,il cui comportamento omissivo paralizza illegittimamente l'esercizio della funziona legislativa ad esse spettante.


SEGUE:LA PRASSI RECENTE

Conflitti tra organi politici. Si è sempre parlato d conflitti tra poteri nn interni ad un organo d un medesimo potere. Si sn moltiplicati i conflitti d attribuzione fra magistratura e Camere relativamente all'immunità parlamentare. Eliminato l'autorizzazione a procedere senza la quale nn poteva iniziare alcun procedimento nei confronti dei membri del Parlamento.I membri del Parlamento nn possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.Accade ke iniziato un procedimento,il parlamentare imputato eccepisca l'incompetenza del giudice,sostenendo ke il fatto è compiuto nell'esercizio delle funzioni e ke la Camera d appartenenza lo confermi.

Nn tutti i comportamenti dei membri delle Camre sn coperti da immunità ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio delle attribuzioni parlamentari,la Corte si ritiene competente a controllare se il comportamento del deputato rientri o meno nelle funzioni parlamentari in caso affermativo ne dispone l'annullamento.

Il conflitto può essere una via ulteriore x il controllo sui decreti legge.In linea d principio un atto legislativo potesse essere oggetto d un conflitto d attribuzioni tra poteri dello Stato,dovendo essere impugnato in via incidentale.

Dikiara il conflitto ammissibile x la specifica natura del decreto legge ke per il suo carattere provvisorio può determinare nei confronti d soggetti privati situazioni nn+reversibili ne sanabili anke a seguito della perdita d efficacia della norma.

La sola esclusione è x i giudici,i quali nella normalità dei casi possono attivare il giudizio incidentale.La preoccupazione della Corte sembra dunque quella d evitare ke il conflitto diventi un espediente x introdurre un nuovo modo d impugnare atti legislativi.


CONFLITTI D ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE

Atti legislativi x i quali è prevista l'impugnativa diretta da parte dello Stato o della Regione,cn ricorso alla Corte cost come giudice delle leggi:una legge statale o regionale ke invada o leda la competenza dell'altro ente sarà infatti illegittima e sindacabile nel giudizio d costituzionalità.

Il conflitto potrà aprirsi x un atto amministrativo dello Stato o della Regione compresi gli atti normativi secondari.

Anke atti d organi giurisdizionali possano essere impugnati in un conflitto benché la funzione giurisdizionale nn spetti alle Regioni ma solo allo Stato.

X il conflitto tra Stato e Regione si ritiene necessario un atto invasivo o lesivo-il ricorso deve specificare l'atto dal quale sarebbe invasa la sfera d competenza.

La Corte ha parlato anke d un comportamento significante e d manifestazione chiara d volontà dello Stato ke affermi la propria competenza e neghi quella regionale ovvero sia intesa a sottrarre alle Regioni competenze ad esse costituzionalmente garantite.

Il termine x proporre ricorso è d60giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato. Per gravi ragioni in attesa della pronuncia definitva può essere accordata dalla Corte la sospensione del provvedimento impugnato in sede d conflitto.


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