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L' ordinamento della Repubblica
La distribuzione dei poteri
Le funzioni fondamentali sono distribuite tra cinque organi costituzionali ( Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, Magistratura, Corte costituzionale) che, pur avendo ciascuno competenze diverse, hanno il compito comune di salvaguardare i diritti e far rispettare i doveri, per garantire il funzionamento dello stato e assicurare una convivenza ordinata.
Per favorire il
decentramento, uno dei principi che stanno alla base dell'organizzazione dello
stato,
Infine, per contribuire a determinare l'ordine democratico, i costituenti hanno previsto altri organi, denominati ausiliari: consiglio di stato, corte dei conti, consiglio superiore della magistratura.
Il Presidente della Repubblica
Nonostante la nostra sia una forma di governo parlamentare, era necessario porre al vertice dello stato un organo monocratico, al quale affidare non un potere specifico ma la rappresentanza dello stato nella sua unità e la funzione di coordinamento tra il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Così è emersa la figura del Presidente della Repubblica delineata dalla Costituzione, a metà strada tra quella del capo dello stato di una repubblica presidenziale, investito di un grande potere, e quella di un sovrano di una monarchia costituzionale contemporanea che si limita a ratificare le decisioni del parlamento e del governo. Pertanto il Presidente della Repubblica italiana non appartiene ad alcun potere, ma partecipa a tutti i poteri e a lui fanno capo numerose prerogative.
Il Presidente della
Repubblica viene eletto dal parlamento in seduta comune e partecipano
all'elezione anche tre delegati per ogni regione (uno per
Può essere eletto
capo dello stato qualunque cittadino italiano di almeno cinquant'anni che goda
dei pieni diritti civili e politici. Finora i Presidenti sono sempre stati
scelti tra i membri del parlamento ma hanno dovuto abbandonare il mandato
parlamentare dopo l'elezione alla massima carica dello stato, in quanto
l'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altro
incarico o attività. Il capo dello stato rimane in carica sette anni e il suo
mandato ha inizio con il giuramento davanti al parlamento in seduta comune.
L'incarico ha una durata piuttosto lunga e
Se il Presidente non può assolvere temporaneamente alle sue funzioni viene sostituito provvisoriamente dal presidente del senato. Se il capo dello stato per un impedimento permanente, per dimissioni o per morte,cessa dalla carica prima della scadenza del mandato viene sostituito dal presidente del senato, ma entro quindici giorni il presidente della camera deve indire nuove elezioni.
Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle camere, indice le elezioni delle nuove camere, autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge, promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti, indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione, nomina i funzionari dello stato, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere, presiede il Consiglio superiore della magistratura, può concedere grazia e commutare le pene, conferisce le onorificenze della Repubblica.
Le attribuzioni del Presidente della Repubblica sono diffuse in quasi tutto il testo costituzionale; tuttavia si può dedurre che al Capo dello stato non compete alcun potere preciso ma interviene in tutti e tre i poteri fondamentali per mantenere l'equilibrio istituzionale.
Tra le funzioni più
delicate attribuite al capo dello stato vi è il potere di sciogliere
anticipatamente le camere, tranne negli ultimi sei mesi del suo mandato
(semestre bianco), eccetto il caso in cui tale scadenza coincida con quella
della legislatura. Questo provvedimento dovrebbe essere preso solo in casi
eccezionali, in realtà, dal
Il Presidente, per poter assolvere in maniera imparziale e coerente al ruolo di coordinatore delle funzioni dello stato, non può essere coinvolto nelle scelte politiche. A tale scopo tutti gli atti compiuti dal capo dello stato nell'esercizio delle sue funzioni devono essere controfirmati da un membro del governo sul quale ricade la responsabilità politica. La firma del Presidente ha un valore semplicemente formale e soltanto il ministro che controfirma è responsabile dell'atto.
L'irresponsabilità
del Presidente della Repubblica è soltanto politica e non totale. Dall'art. 90
discende la sua piena responsabilità in due casi specifici: alto tradimento e
attentato alla Costituzione. Il capo delle stato commette questi reati se
compie azioni che minacciano l'indipendenza e l'unità nazionale e scavalcano i
poteri che
Tra l'altro,
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