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Analisi e classificazione dei Trusts




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Analisi e classificazione dei Trusts




Dar conto delle peculiarità tipologiche e delle caratteristiche fisiognomiche del trust non è mero esercizio di tassonomia, è bensì un modo per comprenderne ed esplorarne diacronicamente - attraverso la molteplicità delle sue declinazioni nel tempo oltre che nello spazio - i contenuti, l'evoluzione e l'ambito di operatività.

Teniamo conto che in dottrina non c'è mai stata concordanza di pareri sul tema della classificazione dei trusts(59), quindi, quello che segue è una schema generalissimo in cui cercheremo di raccogliere per macro categorie quei tipi di trusts che per corposa, accreditata ed autorevole esperienza - in primis giurisprudenziale - sono giunti nei secoli a confermare e consolidare le loro caratteristiche e peculiarità strutturali.

Una prima classificazione e distinzione deve essere effettuata con riguardo alla fonte del trust: esso può scaturire da una dichiarazione espressa di volontà, emessa dal disponente con atto inter vivos o mortis causa; occorre ribadire e precisare che un trust espressamente istituito non ha natura di contratto ma di negozio unilaterale e, nel caso in cui sia dinamico, recettizio.

Il negozio istitutivo di un express trust è il negozio per mezzo del quale Tizio enuncia il compito e ne affida l'attuazione a Caio, determinandone i poteri.

Riprendiamo alcuni concetti basilari: il disponente può autodichiararsi trustee (self-declared trust), il trustee può essere beneficiario purché non sia l'unico, il disponente può essere al contempo beneficiario.

Gli express trusts possono essere di natura privata (c.d express private trusts inter vivos ed express private trusts mortis causa o "testamentary" trusts,) o pubblica (c.d. public o charitable trusts).

Si è soliti, più precisamente, ricorrere alle categorie di trusts per beneficiari (private trusts) e di trusts per uno scopo (purpose trusts).

Quanto ad obbligazioni contrattuali nel diritto inglese, inizialmente, non esisteva neppure un writ di portata generale atto a tutelare la parte lesa dall'inadempimento della controparte.

Come sappiamo, nel periodo compreso tra il XIII ed il XIV secolo la rilevanza della law of contract era del tutto scarsa ed irrisoria: è per questo motivo che il trust, e prima ancora lo use, ha guadagnato una propria stabile affermazione giuridica per via giurisprudenziale come "appendice equitativa", come "glossa" della law of property(60).


Non dobbiamo stupirci dunque del fatto che il trust - ancorché dinamico ed espressamente istituito - non possa essere raccontato e descritto come l'incontro di due volontà, utilizzando cioè gli schemi definitori propri del giurista di civil law, perché inesorabilmente ed indelebilmente segnato dal terreno giuridico in cui germina, "coerente con l'unilateralità di qualunque attribuzione in materia di

real property" (61).


Un aspetto importante da sottolineare e ripercorrere, in questa sede, è la non perfetta coincidenza fra negozio istitutivo e negozio dispositivo del trust.

Nel contesto giuridico anglosassone la rilevanza della distinzione tra i due tipi negoziali è sensibilmente apprezzabile, basti ricordare che l'atto di attribuzione è un negozio regolato dalla common law, mentre il negozio istitutivo è regolato solo in equity.

"La causa del negozio istitutivo di trust è il programma della segregazione di una o più posizioni soggettive o di un complesso di beni unitariamente considerato, dei quali il disponente si spogli, o

trasferendoli a un terzo o isolandoli giuridicamente nel proprio patrimonio per la tutela di interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo)"(62); con il negozio istitutivo si intende regolare la vita giuridica di suddetto patrimonio segregato, allo scopo di indirizzarla alla finalità per cui è stato creato.

Il negozio istitutivo è a titolo oneroso quando il trust è posto in essere dal disponente per dare esecuzione - dietro corrispettivo - ad un'obbligazione contratta, è invece a titolo gratuito quando scaturisce da una spontanea determinazione senza alcun corrispondente vantaggio da parte del disponente. Il trust gratuito è a sua volta "liberale" o "interessato", a seconda che il disponente voglia o meno produrre un arricchimento patrimoniale nella sfera giuridica dei terzi beneficiari.

Un trust oneroso, come insegna M. Lupoi , è - ad esempio - il trust di garanzia istituito da un debitore sulla base di accordo con i propri creditori; classica ipotesi di trust gratuito liberale è quella in cui il disponente istituisce, per atto inter vivos o tramite testamento, un trust in favore dei propri congiunti con cui attribuisce loro le rendite e/o l'intero trust fund; il trust gratuito interessato si ha infine quando l'attribuzione non è fatta dal disponente per mera liberalità ma per soddisfare un preciso interesse come, ad esempio, far gestire da un terzo un cespite di beni in modo tale da estinguere con essi le proprie passività.

Il negozio dispositivo, che può essere documentalmente distinto da quello istitutivo, realizza in concreto il trasferimento, l'attribuzione patrimoniale dei beni (o meglio delle posizioni soggettive) oggetto del trust e la loro conseguente segregazione rispetto al patrimonio ed alle vicende personali ed obbligatorie del trustee. Esso è funzionalmente collegato alla destinazione che dei

beni - o del fondo di beni (trust fund, se collettivamente inteso) - viene data nel negozio istitutivo: causa tipica del negozio dispositivo è perciò l'attuazione, attraverso l'atto traslativo, del programma segregativo delineato dal disponente al momento dell'istituzione del trust.

Nel trust testamentario i due negozi coincidono e così anche nel trust auto-dichiarato, sebbene in quest'ultimo - com'è ovvio - non avvenga materialmente alcun trasferimento, poiché non sussiste alterità soggettiva fra colui che dispone e colui che riceve il trust.

Oltre agli express trusts esistono anche trusts non espressamente istituiti a loro volta distinguibili in "implied", "constructive" e "resulting" trusts(63). Le qualificazioni appena elencate hanno come fonte decisioni giudiziarie emesse in equity ed appaiono, prima facie, chiare e puntuali; ben sappiamo che, nel diritto, ciò che su un piano teorico assume contorni nitidi non di rado è solito imbattersi in zone

limbiche che, in sede applicativa, destano non poche perplessità.


Il fatto che - con il tempo - le regole di equity, da cui scaturiscono le nuove categorie giuridiche, siano state codificate in leggi scritte non deve indurre nell'errore di confondere le suddette tipologie con quella degli statutory trusts: i trusts aventi come matrice una norma giuridica, che nasce scritta ed è parte della statute law.

Il trust implicito ("implied") è quello che sorge in virtù non di una dichiarazione espressa ma di un comportamento concludente: è infatti altrimenti detto "volontario". La fonte dell' implied trust è - come per l'express trust - quella negoziale, differente è il modo in cui viene manifestata la volontà istitutiva.

Il constructive trust è il trust presunto dall'ordinamento, in cui manca la figura del disponente e del negozio istitutivo programmatico: è l'equity in questo caso ad individuare il soggetto che, da mero proprietario, in carenza di una corretta manifestazione di volontà del disponente o addirittura contro la sua stessa volontà, debba essere considerato come (constructive) trustee e - quindi - obbligato al trasferimento del bene nei confronti del beneficiario.

Vista la mancanza del disponente e il contenuto dell'obbligo del trustee (cioè il solo trasferimento del bene), quest'ultimo è denominato anche - e non a caso - bare, naked, simple o passive trustee; la tipologia dei constructive trust è assimilabile a fattispecie che il nostro diritto inquadrerebbe come interposizione reale, in cui l'amministratore del bene è titolato a svolgere su di esso mera attività conservativa.

Taluni autori addirittura propendono per la definizione di siffatti trusts in termini di rimedi o azioni processuali, a causa della loro scaturigine squisitamente equitativa, giurisprudenziale: in questa circostanza è più che mai apprezzabile l'operazione di ortopedia giuridica che l'equity svolge in sede processuale, talora correggendo, talora integrando, assistendo instancabilmente non solo il diritto ma anche l'azione dei consociati che dal diritto vogliano ottenere garanzie e protezione. Fra i trusts c.d. "presunti", creati dall'equity, possono essere annoverati quei casi in cui l'equity ravvisi, e decida di salvare, la volontà di un disponente che - pur non rispettando le formalità necessarie at law - abbia verosimilmente inteso istituire un trust.

Altri constructive trusts, accertati e dichiarati in giudizio, sono il mezzo con cui i tribunali realizzano precise esigenze di equity come l'attribuzione di un diritto che possa concretamente dirsi tale, o la repressione della frode.




I resulting trusts (cioè "residuali" o "di ritorno") condividono con i constructive trusts la "libertà" di forma e, soprattutto, la fonte: la valutazione positiva in termini di meritevolezza di tutela effettuata dall'equity fa sì che, ad esempio, possa essere creato in capo al disponente un trust "di ritorno"(64) - cioè rientrante nel suo patrimonio - nel caso in cui ci si trovi di fronte ad trust magari espressamente istituito ma non idoneo a produrre (per motivi formali o sostanziali) gli effetti desiderati (quindi, - latu sensu - inefficace).

Oltre al trust nullo o inefficace rientrano in questa categoria i trasferimenti di beni in trust impliciti o espressi, effettuati in modo indefinito o parziale, nonché quei trasferimenti che non riescano ad esaurire gli interessi equitativi cui siano destinati. La funzione precipua del resulting trust, così come disegnata dall'equity, è quella di andare a colmare eventuali lacune sostanziali: il diritto - o la parte del diritto - del disponente per la quale egli non abbia disposto, o che non possa effettivamente raggiungere lo scopo cui era indirizzata,

diviene oggetto di un trust "residuale" in suo favore(65).


Il resulting trust è un trust di "salvataggio" in cui in via eccezionale il disponente mantiene, per intervento dell'equity, un'aspettativa dominicale che di norma non gli spetterebbe: per usare una metafora di Lord Browne-Wilkinson, il resulting trust è come "una palla legata ad un elastico".

Per gli statutory trusts la norma-fonte, anziché muovere dall'equity, è rinvenibile ab origine in una legge che nasce scritta (statute, appunto) e non in una legge frutto di una codificazione, a posteriori, di regole già sorte in equity.

Un'ipotesi significativa e di facile comprensione è quella in cui venga alienato un immobile ad un minore: secondo il diritto inglese un minore non può essere titolare di immobili finché non raggiunga la maggiore età. In questa ipotesi l'alienante, ex lege, diventa trustee del bene fino al compimento della maggiore età dell'acquirente.

Altra situazione tipica è quella che si verifica in caso di fallimento (Insolvency Act 1986), dove il curatore diventa trustee ex lege nell'interesse dei creditori; oppure nell'ipotesi in cui un soggetto muoia senza lasciare testamento: secondo l'Administration of Estates Act del 1925 il patrimonio è costituito in trust e sarà un trustee ad occuparsi di liquidarlo, pagare i debiti insoluti, e ridistribuire le parti a coloro cui spettano.

Con riguardo alla gamma di poteri che il trustee è titolato a spendere (se l'atto istitutivo glielo concede), che potrebbero tuttavia rimanere in capo al disponente o essere demandati al "guardiano", devono includersi peculiari poteri dispositivi: determinare le spettanze dei beneficiari individuati dal disponente, nominare nuovi beneficiari o escludere beneficiari nominati nell'atto istitutivo.

I poteri del trustee si esplicano sul fondo o sul reddito del fondo (o su entrambi) e verso beneficiari, individuati nominatim o per categoria, definitivamente o solo pro tempore; si ha un trust discrezionale (discretionary) in senso proprio quando l'atto istitutivo determina una categoria, o una cerchia di beneficiari, all'interno della quale sarà il trustee a dover scegliere a chi e/o in che misura

conferire le rispettive attribuzioni(66).

Il fixed trust - al contrario - è un trust dove le spettanze, e quindi gli interessi di ciascuno beneficiario, sono fissati e ben definiti nell'atto istitutivo.

Avremo modo di passare in rassegna più avanti, comparando lo sviluppo del trust in common law con lo spazio di operatività conquistato nel nostro ordinamento, ulteriori tipologie di trusts.


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