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Il Trust negli ordinamenti di common law




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1 Il significato di Trust



Prima di inoltrarci nella disamina della struttura giuridica del Trust, concediamo alloggio a qualche nota di ordine etimologico e definitorio.

Il vocabolo inglese trust significa fiducia e deriva dall'antico scandinavo traust, trova poi corrispondenza semantica sia nei vocaboli inglesi trow (credere) e true (vero) che nell'olandese troosten e nel tedesco trost (consolare, conforto).

Il trust, oltre ad essere un istituto segnato da un'indiscutibile poliedricità elettiva, che - in nuce - fin dagli albori è riuscita a determinarne positivamente le sorti, ha un nomen quanto mai appropriato perché dotato di pregnanti sfaccettature polisemiche:

- trust è l'affidamento che contraddistingue il rapporto (to entrust);


- è il vincolo gravante sui beni (trust fund o trust property);


- permea il contenuto dell'obbligazione assunta dal trustee, richiamandolo a lealtà e correttezza nell'adempimento dei compiti affidatigli ("to hold in trust for");

- indica non solo la fonte ma anche il complesso di tutte le posizioni giuridiche che da esso scaturiscono(29).

Secondo l'Oxford Dictionary of Law, 4th Ed., Oxford 1997, il

Trust è "an arrangement in which a settlor transfers property to one or more trustees, who will hold it for the benefit of one or more persons (the beneficiaries or cestuis que trust, who may include the trustee(s) or the settlor) who are entitled to enforce the trust, if necessary by action in Court. The trust, recognized originally in Chancery, is based on confidence and developed from the use; it has been described as the most important contribution of English equity to jurisprudence. The beneficiary has rights against the trustee and may also have rights over the property in the hands of others".

Più avanti scopriremo che questa definizione, che adesso è conveniente utilizzare a fini didascalici, non è del tutto esauriente e non può valere per tutti i tipi di trust.

Urgono alcune importanti precisazioni: si è soliti indicare il soggetto che istituisce il trust indifferentemente come settlor o come disponente poiché, come fa notare il Lupoi(30), il settlor è colui che pone in essere non un generico trust ma un settlement, cioè un particolare tipo di trust avente come oggetto patrimoni in origine solo immobiliari, destinati a più beneficiari in successione.

Riguardo all'attributo di "fiduciario" con riferimento al feoffee to use prima, ed al trustee poi, è necessario puntualizzare e chiarire che tale qualificazione non deve erroneamente condurre ad assimilare la figura del trust a quella del negozio fiduciario di diritto civile.

La fattispecie costitutiva del trust si compone di due rapporti: uno fra il disponente ed il trustee ed uno tra il trustee ed il beneficiario del trust fund, il primo regolato e tutelato at law e l'altro in equity.

Ripercorrendo per tappe concettuali la definizione dell'Oxford Dictionary of Law: "(.) a settlor transfers property to one or more trustees", un disponente trasferisce <con atto mortis causa o inter vivos, revocabile o irrevocabile> la proprietà ad uno o più trustees;

abbiamo dunque un negozio traslativo della proprietà legale dei beni il cui fulcro è la buona fede-la fiducia-l'affidamento (con-fidence) del disponente, e la conseguente legittimazione per il trustee ad amministrare il trust fund attenendosi a regole predefinite.

Il disponente, a seguito della costituzione in trust dei beni e del loro trasferimento(31), viene a perderne sia la titolarità che il controllo essendo un altro il soggetto al quale è demandato di conseguire le finalità consacrate nell'atto istitutivo.

Del trustee è detto: "() who will hold it for the benefit of one or more persons", quindi, il suo è un diritto di proprietà legale non del tutto assoluto ed esclusivo ma "affetto da un vincolo opponibile alla generalità dei consociati"(32); egli ha il compito di utilizzare i beni del trust estate con discrezionalità non piena ma nell'interesse, e per il vantaggio, di uno o più beneficiari ovvero per il raggiungimento di

uno scopo.


La condotta del trustee deve essere valutata da un lato in rapporto della conformità alle disposizioni del costituente, così come concretizzate nel trust deed, dall'altro secondo i parametri di diligenza, prudenza e perizia da lui esigibili sulla base della sua qualificazione professionale. Se è vero che inizialmente il trustee poteva essere scelto perché parente, persona fidata, integerrima, saggia, capace, nel corso degli anni il ruolo del trustee è stato sempre più spesso affidato e ricoperto da professionisti esperti nell'attività di gestione richiesta (Trust Companies, Fiduciarie, ecc.).



In tutti i Paesi è ormai diventata prassi diffusa adoperare accorgimenti giuridici che consentano al disponente di esercitare un controllo successivo al conferimento, anche se indiretto, sull'operato del gestore. Sempre più spesso si ricorre alla nomina di uno o più protectors ("guardiani"), previsti da parte del disponente all'atto di costituzione del trust, con la funzione di controllare l'operato del trustee e di influenzarne le scelte di gestione. Anche se poco consigliabile, lo stesso disponente può ricoprire il ruolo di protector; la figura del protector, seppur poco frequentata dalle fonti, quando presente è munita di poteri piuttosto incisivi.

Quanto trasferito al trustee diventa oggetto di un patrimonio destinato e segregato, cioè separato dal patrimonio personale dell'acquirente: il trust fund(33) non può rappresentare una garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte dal disponente, dal beneficiario o dallo stesso trustee, e derivanti da rapporti ed attività che esulino dalla gestione di esso.

Il trust fund non può essere aggredito dai creditori personali dei tre soggetti di cui sopra. I beni in trust risultano quindi efficacemente sottoposti ad un vincolo di destinazione (destinati, cioè, al raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente nell'atto istitutivo) e ad un ulteriore vincolo di separazione (poiché giuridicamente separati sia dal patrimonio residuo del disponente sia da quello del trustee). I beni in trust sono, secondo una terminologia anglosassone, earmarking cioè 'marchiati' affinché non si confondano con quelli delle altre parti citate(34).


Lo schema elementare e la definizione su cui abbiamo imperniato fino a qui la nostra trattazione non possono assurgere, come accennato, a modello per tutti i tipi di trust esistenti.

In primo luogo l'Oxford Dictionary of Law ci mette di fronte ad un trust di matrice squisitamente negoziale: dobbiamo tener presente che non tutti i trust sono istituiti a partire da una manifesta volontà del disponente (c.d. trust espressamente istituiti), esistono infatti dei trust la cui fonte costitutiva non è una dichiarazione di volontà o non è una dichiarazione espressa.

Inoltre, la configurazione sopra riportata fa riferimento ad un trust "dinamico", cioè caratterizzato dalla presenza del negozio traslativo della proprietà dal disponente al trustee, ma potrebbe anche verificarsi il caso in cui disponente e trustee siano la stessa persona (trust "statico"), cioè il titolare del bene si faccia anche trustee dello

stesso(35). Il disponente può addirittura rivestire al contempo il ruolo di trustee e di beneficiary, nel caso in cui egli non sia l'unico beneficiario ma vi siano più beneficiari, assommando su di sé i tre ruoli che abbiamo considerato. Un disponente può senz'altro essere beneficiario ma, quando sia anche trustee, non può essere unico beneficiario: ciò che non deve verificarsi è la perfetta confusione nello stesso soggetto della posizione di trustee e di beneficiario.

L'oggetto del trust, solo inizialmente coincidente con quello dello use, si è notevolmente ampliato: oltre all'estate in land possono essere oggi attribuiti in trust beni e diritti, purché specificatamente individuati, persino diritti di credito (in particolare titoli azionari) o

meri equitable interests. La trust property(36), sebbene "separata" e non suscettibile di confondersi con il resto del patrimonio, ha trovato e trova ancora difficoltà ad essere riconosciuta - soprattutto negli ordinamenti di common law - come dotata di autonoma personalità giuridica: qualunque responsabilità nella gestione del trust è da imputarsi unicamente alle persone fisiche o giuridiche in esso implicate, non al trust come autonomo ente-soggetto di diritto.

Il giurista di civil law, seppur perplesso, non può far altro che prenderne atto: l'impossibilità di attribuire al trust fund soggettività giuridica è senz'altro uno degli atteggiamenti più singolari e stravaganti degli ordinamenti di common law.

Continuiamo ad immaginare il trust come una semplice struttura trilaterale e veniamo ora ad osservarlo da quella che è l'angolazione che richiede, per essere ben raffigurata, una particolare acribia: quella del beneficiario(37) e della sua situazione giuridica.

"(.) Beneficiaries (.) are entitled to enforce the trust, if necessary by action in Court. The trust, recognized originally in Chancery, is based on confidence and developed from the use; it has been described as the most important contribution of English equity to jurisprudence. The beneficiary has rights against the trustee and may also have rights over the property in the hands of others".

Il beneficiario acquista la proprietà equitativa del patrimonio, il suo diritto sui beni del trust estate è opponibile e suscettibile (enforceable) di esecuzione coattiva contro le violazioni del trustee e dei terzi.

Soffermiamoci sul diritto del beneficiario: qual è la natura giuridica di tale diritto? L'equitable estate conferisce uno jus in rem (al pari del dominium) o uno jus in personam (al pari di una obligatio)? Più avanti entreremo nel merito di tale saliente questione, rimarcandone i profili critici e dando conto delle risposte e delle considerazioni dei filoni dottrinali maggioritari.


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