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IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Rapporto fra la disciplina generale (art. 2558: interesse alla circolazione dell'azienda, conservazione del valore di avviamento) e speciale (art. 2112: tutela inderogabile del lavoratore, principio di inscindibilità fra lavoratore e azienda)
Art. 2112 c.c. (nelle varie versioni: testo
originario del codice; art.
a) La disciplina
- continuità del rapporto come effetto necessario; il trasferimento non è giustificato motivo di licenziamento; spazi possibili per la cessazione del rapporto in vista del trasferimento; possibilità di recesso del lavoratore solo dopo il trasferimento, con gli effetti della giusta causa, in caso di sostanziale modifica della posizione; si esclude che il lavoratore possa impedire il passaggio per rimanere alle dipendenze del cedente
- conservazione dei diritti, di fonte legale e di fonte collettiva; i problemi per la fonte collettiva: garanzia fino alla scadenza del contratto collettivo, ma possibilità della sostituzione del trattamento collettivo ad opera del cessionario con trattamento di pari livello contrattuale (significato e limiti della norma)
- garanzia della responsabilità solidale fra cedente e cessionario: verso una forma di responsabilità oggettiva; applicabilità anche ai rapporti cessati prima del trasferimento?; esclusione della solidarietà del cedente per il Tfr
- controllo sociale: le procedure di
informazione e consultazione di cui all'art.
b) L'ambito di applicazione:
- i problemi circa l'estensione dell'art. 2112 ai trasferimenti non volontari e non basati su un rapporto contrattuale diretto (soluzione tendenzialmente negativa in passato, ora positiva); i trasferimenti per provvedimento della pubblica autorità (concessioni amministrative);
- la successione di appalti (art. 29, 3°comma, d.lgs. n. 276/03)
c) Trasferimento d'azienda ed esternalizzazioni
Dalla vicenda "normale" del trasferimento d'azienda ai nuovi problemi delle esternalizzazioni, specie di parti di azienda; emersione di un interesse del datore di lavoro non all'unità del complesso aziendale, ma alla sua frammentazione
- esternalizzazione lecita e virtuosa (esigenze di specializzazione, esigenze di convenienza economica)
- esternalizzazione fraudolenta (per evitare i licenziamenti collettivi); confini con le interposizioni vietate: il 2112 cambia funzione, perché consente l'espulsione di parti di azienda in modo automatico, senza il consenso dei lavoratori ceduti; da ciò l'importanza di stabilire, oggi, quando c'è un trasferimento di azienda o di parte di azienda (con passaggio necessario) e quando no (con necessità, allora, di acquisire il consenso dei lavoratori).
d) La nozione di azienda ai fini del 2112
- nozione codicistica: art. 2555 (complesso di beni organizzati)
- nozione comunitaria (entità economica che conserva la propria identità nel trasferimento); dalla mera successione di attività al rilievo dei mezzi organizzati (direttiva n.98/50)
- nozione "lavoristica": d.lgs n.18/01: trasferimento della titolarità di un'attività economica organizzata; rilevanza della nozione di imprenditore e dunque dell'organizzazione (anche se è possibile che l'organizzazione sia "leggera" e spesso basata sui soli rapporti di lavoro)
e) La nozione di ramo d'azienda
- D.lgs. n. 18/01: articolazione funzionalmente autonoma: una piccola impresa (autonomia gestionale, produttiva, amministrativa) o semplice funzione interna? Il requisito della preesistenza e della conservazione di identità; necessità di prosecuzione dell'attività o semplice idoneità a proseguire?
- L. n. 30/03 e d.lgs. n. 276/03: l'autonomia funzionale è identificata dalle parti al momento del trasferimento. C'è libertà assoluta o è necessario che il ramo abbia comunque requisiti oggettivamente misurabili? Problemi circa i confini con la somministrazione irregolare
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