|
Appunti universita |
|
Visite: 1211 | Gradito: | [ Picolo appunti ] |
Leggi anche appunti:L'accertamento delle norme internazionali nell' ambito della comunita' internazionaleL'ACCERTAMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI NELL' AMBITO DELLA COMUNITA' INTERNAZIONALE LA La potesta' della chiesa e i concordatiLA POTESTA' DELLA CHIESA E I CONCORDATI Tocca alla Chiesa porre argine alle Riservatezza / privacy: origine della problematica nell'esperienza giuridica italianaRiservatezza / privacy: origine della problematica nell'esperienza giuridica italiana Come |
IL SOGGETTO DI DIRITTO
SOGGETTIVITA' E PERSONALITA' GIURIDICA
Ogni relazione giuridica implica un soggetto. Ma chi è il soggetto di diritto? Egli non è un'identità assoluta e ontologica ma relativa ai valori del sistema di rapporto giuridico. Soggetti umani e soggetti di diritto non sempre coincidono. Il soggetto di diritto è categoria creata dal diritto rilevante per l'ordinamento giuridico. Esso comprende le persone fisiche e le persone giuridiche, "organizzazioni" non esistenti nel mondo naturale. Sono 3 le caratteristiche del soggetto di diritto:
A potenzialità (statico): titolare situazioni giuridiche e destinatario di diritti e obblighi.
B potere svolgere e rimanere titolare della propria attività anche nel caso dell'incapace d'agire.
C essere rilevante per il diritto.
La persona fisica ha capacità giuridica che è attribuita a tutti sin dalla nascita, tranne le discriminazioni in passato, ora si perde solo per morte Art.3 Costituzione sull'eguaglianza. La persona giuridica è un insieme di persone con soggettività autonoma indipendente con obblighi e diritti. Gli enti devono essere riconosciuti dall'autorità amministrativa e iscritti in particolari
registri, perché è lo Stato che attribuisce personalità.
Le associazioni non riconosciute, non hanno qualifica perché non interessate o non rilevanti, e un tempo esse venivano considerate solo per le persone fisiche. Nel Codice del '42 erano creditori, debitori, proprietari di beni mobili, poi con l'art.2659 anche proprietari di beni immobili. Oggi, pur mancando di personalità queste associazioni hanno un'autonoma soggettività, hanno diritti e obblighi, qualche limite (600 e 786) testamenti e donazioni. Questo perché non hanno autonomia patrimoniale imperfetta e non vengono scisse del tutto responsabilità singole e collettive. Infatti se il "fondo comune" è dell'associazione generale l'art.38 codice civile dice che rispondono anche dei patrimoni personali.
La soggettività proviene dalla pubblica amministrazione, l'autonomia patrimoniale è garantita ma la soggettività giuridica proviene solo dallo Stato, e quella non ce l'hanno.
Quindi sono 3:
1 persone fisiche
2 persone giuridiche
3 entità soggettive senza personalità
Paradossalmente inoltre le associazioni senza personalità giuridica godono di più vantaggi, perché es. art.17. Codice civile la persona giuridica non può acquistare beni immobili o donazioni e eredità senza autorizzazione governativa. Esse sono portatrici di più interessi, anche se sono in atto riforme.
CAPACITA' GIURIDICA E CAPACITA' DI AGIRE
Capacità giuridica: essere titolare di un rapporto giuridico, condizione statica e astratta. Titolare di situazioni può essere anche sostituito da altri es. "incapaci"
Capacità di agire: gestione diretta della propria attività giuridica, nozione legale attribuita a 18 anni.
Ma poi può darsi che il soggetto sia maturo prima e dopo i 18 anni, cioè non coincidono capacità d'agire e capacità di intendere e di volere. La distinzione tra capacità giuridica e di agire vale principalmente per gli atti di natura patrimoniale. Secondo l'art.2 l'incapacità di agire non vale per le questioni personali del soggetto. Colla riforma del diritto di famiglia del 1975, il minore è incapace solo per gli atti patrimoniali, ma può curare i propri interessi culturali, sociali, religiosi, ameno che i genitori dimostrino che non è maturo.
Gli atti personalissimi poi può farli solo il diretto interessato, anche se minore, e se per assurdo non potesse farlo sarebbe non solo incapace di agire, ma anche incapace giuridicamente. Per cui si parla di incapacità giuridica speciale, solo per gli atti personalissimi, cioè essere titolare di situazioni giuridiche anche se poi non può farli davvero.
Appunti su: |
|
Appunti Ricerche | |
Tesine Amministratori | |