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Il Possesso e la proprietà sono due cose ben distinte, in quanto il primo è una situazione di fatto alla quale può corrispondere un diritto, e con situazione di fatto si intende il rapporto materiale con il bene, mentre la seconda è un diritto. (Es. A è proprietario di un libro, lo presta a B = è il possessore)
(Art 1140) Il Possesso è definito come un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà a cui deve sussistere l'intenzione, elemento psicologico che implica la volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto. Il primo elemento perciò è quello materiale : se manca l'attività materiale non c'è niente, essendo il possesso materiale; se esiste l'attività ma manca l'intenzione, si parla di detenzione, ovvero la situazione di fatto con la quale riconosco che il diritto appartiene a qualcun altro. Il Possesso consiste nell'avere la disponibilità materiale di una cosa. (Es. Leggo un libro di mia proprietà, sono detentore del mio libro)
I soggetti del possesso sono 3 : proprietario, possessore e detentore. Ci sono due tipi di possesso : quello pieno, dove il possessore gode del bene come titolare di un diritto di proprietà, quello minore dove il possessore gode del bene come se fosse titolare di un diritto minore. [Distinzione importante in caso di usucapione]
Regole per determinare la durata del possesso :
(Art 1141) Presunzione del possesso : si presume il possesso in chi esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione. Infatti, a volte risulta difficile rendersi conto se si tratta di possesso p detenzione, a titolo di proprietà o di un diritto reale di godimento : così per dimostrare questi "ruoli" c'è una presunzione, dove chi ha disponibilità materiale è possessore, a meno che nn ci siano prove che dimostrino che è solo detentore, o attraverso il titolo.
(Art 1142) Presunzione del possesso intermedio : si presume che il possessore attuale se ha posseduto in tempo più remoto, ha posseduto anche nel tempo intermedio.
(Art 1147) Possesso di buona fede : lo è quando il possessore ritiene, a torto o ragione, di essere titolare del diritto e di nn ledere alcun diritto altrui sulla cosa : essa è presunta, e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto. Chi intende far valere la mala fede perciò dovrà provarla, se no rimane la buona fede. Bisogna usare la diligenza dell'uomo medio; inoltre, la buona fede nn presume un'ignoranza, perciò se ledo l'altrui diritto sapendolo o no, manca sempre la buona fede e sono in colpa = non uso dell'ordinaria diligenza. La colpa può essere considerata gravissima, e sarà paragonabile al dolo
(Art 1148) L'acquisto dei frutti derivanti dal possesso: il possessore li può tenere tutti fino a quando il proprietario non presenti Domanda Giudiziale; se ciò dovesse accadere, quelli percepiti dopo dovranno essere restituiti, assieme a quelli che potrebbe aver percepito se si fosse comportato diligentemente. Si ricava da questa norma, un'altra implicita che riguarda la mala fede.
(Art 1149) Rimborso delle spese: il possessore di buona o mala fede ne può fare richiesta per i frutti ottenuti dopo la domanda giudiziale.
(Art 1150) Riparazioni: quelle straordinarie vanno sempre rimborsate e le indennità sono calcolate in base ad un criterio di favore verso il possessore di buona fede;
Miglioramenti : si intendono opere o manufatti che apportano un incremento di valore del bene, diventandone parte integrante;
Addizione : è un miglioramento che può essere tolto.
Gli effetti del possesso sono importanti, in quanto da una situazione di fatto si arriverà poi a una di diritto: infatti, attraverso il possesso si acquista la titolarità di un diritto.
Uno dei modi di acquisto viene chiamato in tre modi diversi :
Possesso titolato di buona fede di cose mobili : il soggetto deve svolgere una attività, essere in buona fede,e quindi ne è immediatamente titolare, e deve possedere in base a un presupposto giustificato. L'oggetto di questo possesso è la cosa mobile non registrata.
Possesso vale titolo : se viene chiamato in questo modo, il possesso è il presupposto dell'acquisto del diritto.
Acquisto a non domino : acquisto il diritto da chi non è proprietario, o non lo è in modo legittimo.
Questo modo di acquisto può essere realizzato solo attraverso il possesso di buona fede, che è sufficiente al momento dell'acquisto.
(Art 1153) Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà tramite il possesso, purchè sia in buona fede al momento della consegna e che sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
Usucapione: è un modo d'acquisto della proprietà o di un diritto reale di godimento, a titolo originario, mediante il possesso indisturbato protratto per un certo periodo di tempo. (Es: B è proprietario di un terreno, ma ne è disinteressato; A lo possiede indisturbato e lo utilizza; dopo un tot tempo, A diventa proprietario a titolo originario e B lo perde). Il termine deriva dal latino usucapire, ovvero "prendere con l'uso". Affinché si acquisti un diritto mediante l'usucapione, il proprietario non deve usare il bene per 20 anni e l'altro soggetto deve usare il bene pubblicamente, contemporaneamente e senza violenza.
il possesso porta ad usucapire se dura continuamente per tutto il periodo previsto dalla legge;
la detenzione non può mai portare all'usucapione ne al possesso.
Il possesso iniziato in modo violento o clandestino può portare all'usucapione solo se i primi due modi di porsi sono cessati.
L'usucapione si interrompe dall'esterno, quando il titolare del diritto lo esercita con atti materiali o quando presenta una domanda giudiziale, o quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. Quando interrotta, il titolare ne ritorna in possesso: se ciò non accade e il bene ritorna al possessore, il tempo per l'usucapione riparte da zero. La continuazione dipende dalla volontà di chi sta possedendo.
L'usucapione può avvenire con la buona o la mala fede, su cose mobili ed immobili, con l'esistenza o no del titolo.
Ci sono due tipi di usucapione: quella ordinaria, dove sussiste la mala fede, manca di titolo e si
acquista dopo 20 anni; quella abbreviata, dove sussiste la buona fede e si acquista dopo 10 anni. Quella decennale potrebbe somigliare al possesso titolato di buona fede.
Tutela del possesso : bisogna distinguere tra tutela possessoria, che è più rapida e chi deve fornire prove è il convenuto e non l'attore da quella petitoria, che è più garantista; perciò il legislatore ha introdotto le azioni possessorie per rafforzare la tutela del proprietario riconoscendolo anche come possessore. Questa tutela è rivolta a chi si trova in una particolare condizione di fatto, avendone il possesso : la prova che il possessore deve fornire non dev'essere molto complessa, in quanto basterà fornire il fumus, le apparenze, che fungono da prove sommarie sulla base delle quali il giudice avvierà il processo. In poche parole, il possessore deve solo dimostrare di aver posseduto quel bene.
Il convenuto invece dovrà fornire la prova concreta, nel caso voglia ricorrere contro la decisione non definitiva del giudice. La tutela possessoria rafforza la tutela petitoria, in quanto il proprietario può decidere a quale delle due ricorrere e il possessore può agire immediatamente tutelando l'azione del proprietario. I caratteri di queste azioni sono : 1) l'inversione dell'onere della prova ; 2) la tempestività, 3) la decisione non definitiva, 4) la decisione può essere rivendicata dal convenuto.
In comune con le azioni petitorie posseggono l'azione di rivendicazione (petitoria) e quella di reintegrazione o spoglio (possessoria), che mirano alla restituzione del bene; le azioni negatorie (petitorie) e di manutenzione (possessorie) hanno l'obbiettivo di far cessare le molestie. Per finire, le azioni di enunciazione sono in comune anche con la proprietà.
Le azioni possessorie : tutelano il possessore e sono l'azione di reintegrazione o spoglio e l'azione di manutenzione. (Art 1168) La persona che sia stata privata in modo violento o clandestino del possesso di una cosa può ottenere che il giudice ordini a chi se ne è impossessato di restituirgliela immediatamente. Questa azione è detta di reintegrazione, può essere dal possessore di buona o mala fede; entro l'anno dallo spoglio, il possessore può intraprendere l'azione; se lo spoglio invece è clandestino, il termine decorre da quando viene scoperto. Per il carattere della tempestività andranno promosse in tempo ravvicinato. Questa azione spetta al possessore o al titolare di un diritto minore di godimento che sia anche in un a situazione di possesso; altresì viene concessa a chi ha la detenzione della cosa. Quella di manutenzione è differente ; (Art 1170) la persona che viene disturbata, molestata nel suo possesso di una cosa immobile o di beni registrati può ottenere dal giudice che ordini a chi disturba di cessare immediatamente. L'azione è concessa solo se il possesso dura un anno, continuo ed ininterrotto, e se nn è stata acquistata clandestinamente o violentemente. Questa azione è più difficile da esercitare perché è richiesta solo la buona fede e riguarda beni registrati. Altre due azioni sono in comune con la proprietà: la denuncia di nuova opera e la denuncia di danno temuto. (Art 1171) La persona che teme di ricevere un danno(den di nuova opera) alla cosa in suo possesso a a causa di una nuova opera che un'altra persona intraprende si di un fondo proprio o altrui, può ottenere che il giudice vieti la continuazione della nuova opera, oppure che imponga a chi la compie, il rispetto di opportune cautele. Presupposti : l'opera non dev'essere terminata e dal suo inizio deve essere trascorso meno di un anno; l'autorità giudiziaria, prima di impedire la continuazione dell'opera o farla proseguire, deve aver compiuto debiti accertamenti. Ordinando opportune cautele; la decisione potrebbe essere sbagliata e il convenuto potrebbe quindi rivendicarla. (Art1172) Parlando di denuncia a danno temuto, la persona che teme di ricevere entro breve tempo un danno grave alle sue cose in possesso a causa di un altro edificio, albero o altro,può ottenere che il giudice emani un provvedimento urgente per sventare il pericolo. Per intraprendere qusta azione, devono sussistere alcuni presupposti: il danno dev'essere grave e prossimo; la costruzione dev'essere già esistente e completata; può essere passato anche più di un anno. Non c'è quindi il problema del tempo.
Le obbligazioni : mentre il diritto reale tratta il mondo statico della proprietà, il diritto delle obbligazioni riguarda capitali dati da scambi, commerci, attività produttive (ricchezze che presuppongono un capitale da far fruttare). Oggi il mondo delle obbligazioni è più importante di quello della proprietà. Le obbligazioni sono vincoli giuridici tra due persone ( e non un potere) che hanno un comportamento e una prestazione come oggetto di relazione tra i due. Avremo allora un soggetto attivo o creditore, che può pretendere un comportamento nei confronti dell'altro soggetto, il soggetto passivo o debitore. Il concetto di parte non deve corrispondere per forza con quello di persona. E' un vincolo obbligatorio che se non viene rispettato il creditore può ricorrere al giudice, ma è importante sottolineare il fatto che il creditore non ha nessun potere sul debitore. L'obbligazione è un diritto mediato che non può soddisfarsi senza la collaborazione del debitore, e non è perciò un diritto immediato come quelli reali. I contenuti delle prestazioni patrimoniali sono i seguenti : dare, obbligo del debitore di consegnare una cosa al creditore; fare, consiste nell'obbligo del debitore di svolgere qualcosa per il creditore; non fare, obbligo del debitore di astenersi dal compiere una determinata attività, che egli potrebbe liberamente compiere (come non fare concorrenza)
Caratteristiche delle obbligazioni: 1) diritti prescrittibili che richiedono certezza. Perciò se il creditore vuol far valere il suo diritto deve attivarsi entro un certo tempo, intimando e continuando ad intimare il debitore che deve essere al corrente dei tempi dell'adempimento. [La proprietà invece non è prescrittibile, salvo l'usucapione, e non è una certezza] ; 2) diritti temporanei che durano in regola 5 anni, perciò bisogna "mantenerle in vita" tramite lettere, se no scadono per prescrizione; 3) diritti relativi che vanno esercitati verso il debitore o i suoi aventi causa (gli eredi).
La prestazione deve avere contenuto patrimoniale, dev'essere cioè suscettibile di valutazione economica; se manca, si tratta di obbligo (fedeltà al coniuge). L'art 1174- 73 : il contratto è la fonte più importante delle obbligazioni, atto volontario non obbligatorio che possiamo emanare liberamente. Ci sono due tipi di obbligazioni : quelle semplici, quando le parti sono due persone, ossia un creditore e un debitore; quelle multiple, quando una o entrambe le parti sono più di due. Quelle multiple possono essere rateali (o parziarie) : a ognuno la sua quota, dove l'attivo anticipa e il passivo restituisce; possono essere solidali : quando mi rivolgo a un debitore che deve adempiere per la totalità. Allora le obbligazioni multiple hanno anche un lato passivo rateale, dove ogni debitore è tenuto solo per la sua quota e solidale dove un debitore adempie per gli altri; un lato attivo rateale per quota, e solidale dove un debitore distribuisce agli altri. La solidarietà passiva risponde a un problema di garanzia e tutela per il creditore : nel silenzio delle parti, se i debitori non dicono nulla sono solidali.
Per finire, esistono le obbligazioni pecuniarie, che hanno per oggetto una somma di denaro che è nominalistico in quanto non risente dell'inflazione e la moneta in cui è espresso deve avere corso legale. I debiti pecuniari, liquidi ed esigibili, maturano interessi legali (2,5%), ma ciò non esclude che le parti accordino interessi convenzionali, stando attenti all'usura. Questi interessi infatti 1)devono risultare da un patto espresso scritto, pattuito assieme alla percentuale. Se mancano, valgono gli interessi legali; 2) l'anatocismo (ovvero l'interesse sugli interessi) è vietato.
[Art 1282] I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente;
[Art 1284] il saggio viene aggiornato annualmente;
[Art 1285] Obbligazione alternativa : il debitore si libera da una obbligazione con un'altra, ma non può pretendere di adempiere a parte dell'una o dell'altra; obbligazione cumulativa : a un'obbligazione se ne accumula un'altra.
[Art 1286] In caso di obbligazione alternativa, la scelta sta al debitore, ma a scelta fatta diventa irrevocabile e deve adempiere.
[Art 1288] Obbligazione semplice : quando non c'è più scelta (il libro va a fuoco, devo pagarlo)
[Art 1178] Tratta le obbligazioni generiche in contrapposizione a quelle di specie: le prime, che sono le maggiori, riguardano i vari generi di una cosa, ad esempio varie marche di un codice civile; le seconde, si riferiscono invece a un codice civile proprio di una persona, con le varie modifiche (sottolineatura, incisioni) che la persona può fare. E' una cosa diversa perché il libro segnato se scompare non lo do più.
[Art 1177] Le obbligazioni da custodire devono essere accompagnate da un comportamento diligente. (Es. l'usufruttuario)
[Art 1176] Nell'adempiere, il debitore deve tener un comportamento del buon padre di famiglia.
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