IL GOVERNO
IL governo rappresenta il potere esecutivo. La funzione
esecutiva si chiama così perchè consiste nel porre in essere attività concrete
ed effettive in attuazione di scelte più generali e di indirizzo. Potere
esecutivo vuol dire anche amministrazione del vertice dello stato. La funzione
esecutiva dunque comprende una serie di attività riconducibili alle scelte di
fondo espresse sia in forma legislativa che non legislativa. Il governo è
composto da un organo collegiale e da una pluralità di organi individuali:
presidente del consiglio dei ministri, ministri, consiglio dei ministri. La
costituzione dedica al governo solo 5 articoli che lo riguardano e
costituiscono una delle parti meno felici della nostra carta fondamentale. Il
presidente del consiglio ha il compito di DIREZIONE della politica generale del
governo della quale porta la personale responsabilità politica. In particolare
ha il compito di :
mantenere
l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, può promuovere e coordinare
l'attività dei ministri (manca come si vede una qualsiasi forma di supremazia),
il suo potere giuridico chiave è la proposta al Presidente dei nomi dei
ministri, è l'unico a poter porre la questione di fiducia al consiglio,
presenta alle camere i disegni di legge di iniziativa governativa. Coordina
l'azione del governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie
La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO è presso palazzo Chigi dopo
essersi trasferita dal Viminale e gode di atunomia di bilancio e contabile. Il
consiglio dei ministri del quale nulla si dice nella costituzione assume tutte
le deliberazioni relative alla funzione di indirizzo politico, determina la
politica generale del governo. Decide su proposta del presidente del consiglio
di porre la questione di fiducia, delibera sulla presentazione dei disegni di
legge e su tutti gli atti normativi, decide sulle nomine al vertice di enti,
istituti e aziende di carattere nazionale o di amminstrazione dello stato. I
singoli ministri costituiscono il vertice delle singole amministrazioni a cui
sono preposti. I ministeri sono 14. tuttavia all'atto della formazione del
governo possono essere nominati in numero non limitato ministri i quali NON
SIANO A CAPO DI ALCUN DICASTERO ma esercito funzioni delegate dal presidente
del consiglio che ne resta il titolare. Questi sono i ministri "senza
portafoglio" i quali siedono a pieno titolo nel consiglio dei ministri. La
legislazione vigente prevede una serie di altri organi NON COSTITUZIONALMENTE
NECESSARI che integrano il governo. Fra questi vi sono "comitati di mistri" che
è facolta del presidente del consiglio istituire con compiti istruttori, fra
questi il CONSIGLIO DI GABINETTO (organo di supporto politico al presidente del
consiglio). Vi sono poi i VICEPRESIDENTI
DEL CONSIGLIO che esercita la supplenza in caso di assenza, i SOTTOSEGRETARI DI
STATO che coaudiuvano il ministro. Infine vi sono i viceministri che possono
partecipare al consiglio ma senza diritto di voto per riferire su argomenti di
loro competenza. Vi sono anche i COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO ai quali
sono affidati specifici progetti o particolari funzioni di coordinamento.
Il governo si costituisce per NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA, su questo la costituzione è stringata e infatti questo costituisce
uno dei maggiori poteri del presidente della repubblica. Il governo deve
disporre della fiducia di entrambe le camere, questa fiducia non è presunta ma
deve essere ottenuta dal governo nominato che si deve presentare alle camere
entro 10 giorni dal giuramento. CIO CARATTERIZZA IL NOSTRO MODELLO PARLAMENTARE
E OBBLIGA IL PRESIDENTE A NOMINARE UNA PERSONALITÀ POLITICA IN GRADO DI
CONSEGUIRE LA FIDUCIA ALLA CAMERE. Le CONSULTAZIONI PRESIDENZIALI precedenti la
formazione del governo servono al capo dello stato per consultare le forze
politiche e i presidenti dei gruppi paralmentari al fine di trarne gli
orientamenti. La prassi è che il presidente della repubblia finite le
consultazioni non nomini subito il presidente del consiglio ma affidi
l'incarico a formare il governo alla personalità prescerlta. Il capo dello
stato procede alla nomina formale solo alal presentazione della lista dei
ministri. Il governo è il vertice del potere esecutivo e per questo realizza le
POLITICHE PUBBLICHE che sono "i programmi di azione che un'autorità pubblica
progetta e cerca di realizzare per perseguire i fini che essa stessa o altra
autorità ha selzionato". Il governo è anche l'organo che detiene la facoltà in
ultima analisi di far ricorso alla forza coercitiva legale. Per quanto riguarda
la responsabilità il govenro risponde del suo operato a vario titolo, prima di
tutto esso è legato ovviamente da un rapporto di RESPONSABILITà POLITICA con il
parlamento. Inoltre ciò che viene fatto viene sottoposta anche alla
RESPONSABILITA' POLITICA DIFFUSA ovvero è sottoposto a giudizio del'opinione
pubblica. Per la RESPONSABILITÀ PENALE ci sono i reati commessi nell'esercizio
delle proprie funzioni ( i reati
commessi in quanto ministri avvalendosi dei poteri di ministri) e tutti gli
altri reati: per i primi è prevista una disicplina diversa da quella ordinaria
e per i secondi il ministro è giudicato come ogni altro cittadino. Il governo
cessa le sue funzioni nel momento in cui un nuovo governo giura nelle mani del
capo dello stato. Tuttavia nel momento in cui esso entra in crisi si deve
limitare all cosidetta ORDINARIA AMMINISTRAZIONE cioè quel complesso di
attività che devono comquneu essere garantite giorno per giorno per evitare un
irreparabile pregiudizio degli interessi collettivi. La crisi di governo è
conseguenza delle dimissioni del governo e in particolare del presidente del
consiglio. Il governo può porre la QUESTIONE DI FIDUCIA in occasione di una
qualsiasi deliberazione parlamentare, il voto contrario in questo caso equivale
ad approvare una Mozione di sfiducia e dunque determina l'obbligo delle
dimissioni. I governi in genere presentano le dimissioni per ragioni di natura
politica o perchè inizia una nuova legislatura. I governi in carica hanno
sempre presentato le loro dimissioni all'indomani del voto: ciò è un dovere di
correttezza istituzionale nel caso in cui NON sia mutata la maggioranza, un
vero e proprio OBBLIGO GIURIDICO nel caso in cui questo sia accaduto.