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Il corpo elettorale




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IL CORPO ELETTORALE



Le elezioni politiche hanno la funzione di consentire la scelta di un corpo selezionato che eserciti la funzione legislativa. La Costituzione non prescrive precise regole elettorali ma soltanto principi ( art. 56, 58 ). Il corpo elettorale è costituito da tutti i cittadini aventi diritto di voto. Il voto può essere:


  • Universale
  • Personale
  • Libero                         art. 48
  • Segreto
  • Uguale

Oltre all'elezione dei propri rappresentanti, si può ricorrere allo strumento dell' esercizio diretto della sovranità attraverso:


  • Petizione ( art. 50 ): ciascun cittadino può rivolgersi alle camere
  • Iniziativa popolare ( art. 71 ) : sollecitazione per l'approvazione di un determinato provvedimento effettuato da almeno 50.000 cittadini
  • Referendum ( art. 75 )

Requisiti positivi:                   cittadinanza, maggiore età


Requisiti negativi:                  incapacità, provvedimenti del giudice, indegnità morale (Savoia )



SISTEMA ELETTORALE ITALIANO (21 dicembre 2005 n. 270)


Elezione per la camera dei deputati


Il sistema maggioritario, con il quale negli ultimi dodici anni sono stati eletti i membri di Camera e Senato è andato in soffitta. Lasciando il posto ad un sistema proporzionale 'corretto' da sbarramenti, vincoli di coalizione e premi di maggioranza.

Al posto dei collegi uninominali, nei quali finora si votava il candidato 'accompagnato' dai simboli dei partiti o dello schieramento collegato, si torna alle circoscrizioni che venivano usate ai tempi del proporzionale e che erano rimaste in vita solo per la quota proporzionale del sistema elettorale basato sul maggioritario. Si tratta di 26 ampie porzioni di territorio (più la Val D'Aosta) che corrispondono alle regioni salvo Piemonte (due circoscrizioni), Lombardia (3), Veneto (2), Lazio (2), Campania (2), Sicilia (2). In ciascuna circoscrizione, ogni partito proporrà il suo simbolo e il suo listino di candidati. La ripartizione dei seggi avviene su base proporzionale: più voti si prendono, più deputati quel partito porterà a Montecitorio. Il risultato sarà il frutto di un calcolo che terrà conto di quanti voti la singola lista ha preso in tutta Italia, di quanti voti ha preso in ogni circoscrizione, e di quanti sono gli eletti che ciascuna circoscrizione esprime (in ognuna viene eletto un numero preciso di deputati).

Non si possono esprimere preferenze: le liste che i partiti propongono agli elettori sono 'bloccate': se quel partito prende 10 deputati, entrano i primi dieci, e così via.

Ci sono però vincoli di cui le formazioni politiche e gli elettori devono tener conto. La nuova legge elettorale, infatti, prevede tre soglie al di sotto delle quali i voti vengono sostanzialmente 'neutralizzati'. La prima è stata fissata per spingere i partiti a costruire coalizioni il più ampie possibile: se la somma dei partiti coalizzati tra loro (ad esempio la Cdl o l'Unione) non raggiungesse il 10%, la coalizione non porterebbe nessun deputato in Parlamento. Ipotesi che non si realizzerà per le due grandi coalizioni ma che è servita a evitare la nascita di un 'terzo polo'.

La seconda soglia è stata invece immaginata per spingere i partiti a coalizzarsi: le formazioni che, presentandosi al di fuori di ogni alleanza (come fece la Lega di Bossi nel 1996) non raggiungono il 4% dei suffragi, restano fuori da Montecitorio. Più bassa infatti la soglia per i partiti che si coalizzano: i partiti che, pur alleandosi con altri, non arrivano al 2%, resteranno fuori dal Parlamento. In ogni caso, però, i loro voti conteranno per la coalizione.

Con lo scopo di garantire alla coalizione vincente una maggioranza di seggi in grado di governare, il legislatore ha stabilito che lo schieramento che ha ottenuto più seggi avrà il cosiddetto premio di maggioranza che viene attribuito su scala nazionale. Tradotto in numeri, vuol dire che se la coalizione vincente non arriva a 340 seggi, gliene verranno 'regalati' tanti quanti ne mancano per arrivare a questa cifra che garantisce un margine di 25 deputati in più (55 per cento) della maggioranza assoluta (316 parlamentari) dell'assemblea di Montecitorio.

Il premio di maggioranza non può essere quantificato prima del risultato. Sarà infatti rappresentato dalla differenza tra il numero di seggi ottenuto da una coalizione e quota 340 (ossia il 55% della Camera). Se una coalizione superasse quel livello, il premio di maggioranza non verrebbe assegnato.

Solo in Valle d'Aosta è rimasto il sistema maggioritario per eleggere l'unico deputato.

Gli italiani all'estero. Per la prima volta, su liste e candidati propri, gli italiani all'estero. Gli elettori, suddivisi in quattro circoscrizioni dovranno eleggere 12 deputati: Europa (6); America meridionale (3); America settentrionale e centrale (2) ; Africa, Asia, Oceania e Antartide (1)



Elezione del Senato della Repubblica


La nuova legge elettorale di impianto proporzionale cambia anche i criteri di elezione dei membri del Senato della Repubblica. Anche in questo caso, come per la Camera, spariscono i collegi uninominali e i relativi candidati, per dare spazio a liste di partiti e liste 'bloccate'. L'elezione avviene su base regionale: le 20 circoscrizioni corrispondono esattamente alle 20 regioni. Cambiano però, rispetto alle regole previste per l'elezione dei deputati, le soglie 'di sbarramento'. E, soprattutto, diversa è la modalità di ripartizione dei seggi.

L'assemblea di palazzo Madama sarà eletta, come quella di Montecitorio, in modo proprorzonale: più voti prende un partito, più senatori elegge. Ma, a differenza di quanto accade alla Camera, dove la ripartizione tiene conto di quanti voti ha preso un determinato partiti in tutta Italia, la ripartizione dei seggi avverrà su base regionale. Vale a dire che ogni regione, proporzionalmente a quanti voti presi dai singoli partiti, eleggerà un certo numero di senatori.

Anche le soglie (che alla Camera vengono calcolate su base nazionale) sono calcolate su base regionale. In altre parole, se la media nazionale di un partito supera la soglia prevista, quel partito potrebbe non raggiungerla in una certa regione. E ciò significa che in quella regione i suoi voti non serviranno ad eleggere alcun senatore.

Per l'elezione dei senatori le soglie sono diverse da quelle fissate per la Camera. In ogni regione restano fuori: le coalizioni che non arrivano a prendere il 20% voti; i partiti non coalizzati che non raggiungono l'8% dei voti; i partiti coalizzati che restano sotto allo sbarramento del 3% dei voti. Anche il premio di maggioranza, che per la Camera viene assegnato tenendo conto dei seggi ottenuti su base nazionale, al Senato viene assegnato su base regionale. Ciò vuol dire che se un Polo vince in Sicilia, e un'altro vince in Emilia Romagna, entrambi, ciascuno nella propria regione, otterranno un 'bonus' di seggi pari a fargli raggiungere (sempre in quella regione) il 55% dei consensi. Anche per il Senato, come per la Camera, non è possibile definire prima quanti saranno i seggi che, in ciascuna regione, rappresentano il premio di maggioranza. Il dato, infatti, dipende da quanto la coalizione vincente si avvicina alla quota del 55% dei seggi spettanti in quella regione. Solo in Valle d'Aosta (un senatore) e in Trentino (6 senatori) è stato mantenuto il sistema uninominale.

Gli italiani all'estero. Per la prima volta votano, su liste e candidati propri, gli italiani all'estero. Gli elettori, suddivisi in quattro circoscrizioni dovranno eleggere 6 senatori: Europa (2 senatori); America meridionale (2); America settentrionale e centrale (1) ; Africa, Asia, Oceania e Antartide (1)


Elezione dei consigli regionali



L' art. 122 CC prevede che il sistema elettorale venga stabilito con legge regionale seguendo i principi delle leggi nazionali.

v    Il Presidente viene eletto a suffragio universale diretto.

v    Il numero dei seggi viene ripartito in collegi plurinominali proporzionati al numero di abitanti

v    Ogni partito presente una lista di candidati .



Elezione dei consigli comunali e provinciali


v    Comuni fino a 15.000 abitanti: ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di consiglieri. Viene eletto in candidato con il numero maggiore di voti.

v    Comuni oltre 15.000 abitanti : avviene il voto disgiunto tra candidato sindaco e lista di consiglieri. Viene eletto il candidato che prende la maggioranza assoluta dei voti altrimenti i due candidati col maggior numero di voti vanno al ballottaggio.


Il mandato è di 5 anni rinnovabile una sola volta.


v    I consigli provinciali seguono la prassi dei comuni con più di 15.000 abitanti.



Parlamento europeo


  • Dal 1979 è un organo ad elezione diretta
  • Segue un sistema proporzionale a scrutinio di lista
  • Si eleggono 87 parlamentari suddivisi in 5 circoscrizioni

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