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IL BILANCIO D'ESERCIZIO
Il bilancio d'esercizio è un documento redatto sulla base della CO.GE. Esso sintetizza la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda. Tale documento assume importanza sia all'interno, sia all'esterno dell'azienda. A livello interno è importante poiché consente di determinare il reddito e il patrimonio, fornendo le indicazioni utili per lo svolgimento di un'attività futura, mentre a livello esterno è importante poiché l'attivita dell'impresa, oltre l'imprenditore, riguarda anche altri soggetti quali dipendenti, banche, creditori, fisco etc.. . Il bilancio deve contenere, essendo un documento di rilevanza pubblica, gli elementi idonei a fornire un sufficiente grado di informazioni ai soggetti interessati.
Il bilancio d'esercizio, di cui la normativa è contenuta nel Codice Civile negli art. 2423 e seguenti, è l'insieme inscindibile di tre documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Le principali caratteristiche che esso deve possedere sono:
Gli importi dello Stato patrimoniale e del Conto economico, del bilancio, devono essere espressi in unità di euro , senza cifre decimali. La nota integrativa può essere redatta in migliaia di euro, se questa non sia in contrasto con le clausole generali di redazione del bilancio, che pone il principio inderogabile della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società. I valori dei prospetti contabili espressi in unità di euro, in sede di formazione di bilancio, comporta l'emergere di differenze di arrotondamento in relazione agli importi che in contabilità sono rilevati con due cifre decimali. Il saldo delle differenze, nello S.P deve essere iscritto nella Riserva di arrotondamento (A - Patrimonio netto) che può avere segno positivo o negativo; invece, nel C.E, a seconda del segno, va rilevato nella voce E - Proventi e Oneri straordinari.
I POSTULATI DI BILANCIO
I postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. I postulati che individua la legislazione civilistica sono le clausole generali e i principi di redazione. Le clausole generali (art. 2423 C.C) impongono che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d'esercizio. Dunque il legislatore indica due postulati fondamentali: il postulato della chiarezza e la clausola della rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
Il postulato della chiarezza impone:
l'obbligo di rispettare gli schemi di bilancio (art. 2424 e 2425);
divieto di raggruppamenti di voci che possano danneggiare la chiarezza e la comprensibilità del bilancio;
divieto di compensi di partite, non devono essere effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto.
La clausola della rappresentazione veritiera e corretta proviene dal termine inglese " true and fair view"; secondo questa clausola, i redattori del bilancio devono operare correttamente le stime rappresentandone il risultato. A tutela della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, il legislatore impone l'obbligo di fornire informazioni complementari quando quelle previste non siano sufficienti e di derogare dalle disposizioni stabilite negli articoli successivi con indicazione dei motivi nella Nota integrativa.
I PRINCIPI DI REDAZIONE
Il legislatore fissa alcuni principi di redazione del bilancio per consentire la corretta determinazione del reddito d'esercizio e del patrimonio e offrire ai soggetti interessati un idoneo strumento d'informazione. Tali principi sono:
principio della prudenza: devono essere imputati al periodo i rischi e le perdite presunti, mentre non vanno presi in considerazione gli utili non ancora realizzati;
principio della continuazione dell'attività aziendale la valutazione degli elementi patrimoniali deve essere effettuata in ipotesi di normale funzionamento dell'impresa;
principio della competenza economica: si devono attribuire al periodo costi e ricavi che si riferiscono a operazioni in esso concluse, dando luogo alla realizzazione dei ricavi;:
principio della separatezza: differenti elementi compresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
principio della costanza: i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro; in casi eccezionali sono consentite delle deroghe che devono essere motivate nella nota integrativa.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione degli elementi patrimoniali sono stabiliti nell'art. 2426 C.C che disciplina in modo analitico e dettagliato un importante aspetto della stesura del bilancio affinchè si realizzi la rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento della gestione.
Il principio generale che guida le valutazioni di bilancio è quello del costo, inteso come l'insieme degli oneri sostenuti dall'azienda per l'acquisizione o produzione di un determinato bene; tale valore viene considerato come limite massimo delle valutazioni. Il criterio del costo, lascia poco spazio a stime e apprezzamenti soggettivi, in modo da evitare annaquamenti del patrimonio aziendale. Tale criterio viene richiamato per le immobilizzazioni e per alcune poste dell'attivo circolante. Spesso accade che le norme del C.c abbiano bisogno di adeguate interpretazioni e di integrazioni; si può per esempio far riferimento a principi contabili.
La funzione dei principi contabili è di duplice natura:
interpretare le norme fissate dal legislatore;
integrare il disposto legislativo.
Nel nostro Paese tali principi sono stati elaborati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei ragionieri attraverso una Commissione per la statuizione dei principi contabili, che nell'elaborare i principi italiani, si rifa ai principi contabili internazionali emanati dallo IASC.
LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
Il legislatore impone alle società di capitali l'obbligo di predisporre il bilancio d'esercizio, stabilendone i requisiti di forma e contenuto e le modalità di approvazione e pubblicazione.
Nelle società non quotate il fascicolo di bilancio contiene numerosi documenti:
il bilancio d'esercizio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla nota integrativa;
relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori (art. 2428 C.c);
relazione dei sindaci e i seguenti allegati (art. 2429 C.c): copia integrale dell'ultimo bilancio approvato dalle imprese controllate e prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilacio delle collegate;
il verbale dell'assemblea che approva il bilancio (art. 2364 C.c);
elenco dei soci e azionisti esistenti in data di approvazione e numero di azioni possedute;
informazioni e prospetti richiesti dalla normativa tributaria e prospetti raccomandati dai Principi contabili nazionali.
Nelle società quotate, oltre ai documenti che valgono anche per le società non quotate, il fascicolo di bilancio contiene:
la relazione della società di revisone contenente il giudizio dei revisori sul bilancio d'esercizio;
altre informazioni complementari previste dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dai ragionieri e dalla CONSOB.
Il bilancio d'esercizio della società di capogruppo deve essere integrato dal bilancio consolidato. L'art. 2423 C.c. prevede che gli amministratori redigano il bilancio d'esercizio costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla nota integrativa.
Lo Stato patrimoniale evidenzia la composizione del patrimonio a fine esercizio; il Conto economico espone il processo di formazione del reddito d'esercizio mediante il confronto tra componenti positivi e negativi di competenza del periodo considerato; la nota integrativa ha la funzione esplicativa e di completamento in riferimento al contenuto dello S.P e C.E.
Lart.2423 inoltre stabilisce delle norme relative alla struttura di questi documenti; si tratta di una struttura rigida che solo in casi eccezionali non è possibile derogare se non per alcuni adattamenti indicati nell'art. 2423 C.c.:
le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, ma non eliminate;
le voci possono essere raggruppate solo quando il raggruppamento sia irrilevante, oppure quando esso non comprometta la rappresentazione veritiera e corretta o quando contribuisce a una maggiore chiarezza del bilancio;
devono essere aggiunte altre voci quando il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle indicate negli art. 2424 e 2425 C.c.;
le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.
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