I profili procedurali
Nel caso dei conflitti stato e regioni si ritrovano in una posizione
paritetica. Tanto i ricorsi statali quanto i ricorsi regionali vanno infatti
proposti entro un comune termine perentorio di sessanta giorni. Ed è appunto
nei sessanta giorni che il ricorso va notificato alla controparte. La
legittimazione tanto attiva quanto passiva appartiene, in effetti, al
presidente del consiglio dei ministri; e per la regione al presidente della
giunta regionale. Peculiare dei conflitti in esame è invece l'espressa
previsione che, "in pendenza del giudizio", l'esecuzione degli atti generatori
del conflitto possa essere "sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata
dalla corte". Tale sospensione ha esclusivo riguardo alla gravità ed
irreparabilità degli effetti che l'atto impugnato potrebbe produrre medio
tempore. Ma le ordinanze in questione possono anche tener conto del fumus boni
juris. Nei conflitti fra poteri, stato e regioni dispongono di questo tipo di
giudizi e possono quindi rinunciarvi, purché vi sia l'accordo di tutte le
parti. Ma la corte può comunque dichiarare "cessata la materia del contendere",
allorché venga meno l'oggetto specifico del suo giudizio. Anche in questo tipo
di procedimenti deve sussistere e deve permanere un concreto ed attuale
interesse a ricorrere. Tutto questo non consente però di concludere nel senso
che il conflitto fra stato e regioni abbia per esclusivo oggetto l'eventuale
annullamento di un determinato atto. Occorre piuttosto ritenere che la
statuizione sulla competenza rimanga "relativa al singolo atto-origine del
conflitto". In altri termini, quando pervengono al merito, le decisioni della
corte si pronunciano sempre sulla spettanza delle attribuzioni controverse.
Resta il difficile problema dei rapporti intercorrenti fra i giudizi per
conflitto, instaurati dinanzi alla corte costituzionale, e di paralleli giudizi
amministrativi, promossi dinanzi al consiglio di stato. La sospensione di
questi ultimi procedimenti sarebbe forse desiderabile de jure condendo, ma non è
necessaria secondo il diritto positivo. I due tipi di giudizi si svolgono
indipendentemente l'uno dall'altro. E solo nell'ipotesi che l'atto in questione
venga annullato nell'una o nell'altra sede, si rende necessario tenerne conto
nel giudizio ancora pendente.