I principi costituzionali dell'ordinamento comunale e provinciale
Il titolo V della costituzione esordisce proclamando che "la repubblica
si riparte in regioni, province e comuni". In tutti e tre i casi si tratta di
enti autonomi territoriali. Territoriali perché gli enti stessi agiscono in
forza di una rappresentanza politica dei cittadini che compongono le comunità
regionali; e sono quindi giuridicamente capaci di perseguire la generalità
delle loro esigenze, con particolare riguardo a quelle localizzate entro i
rispettivi territori. Autonomi, perché una tale qualificazione non spetta alle
sole regioni, ma abbraccia comuni e province. Resta il fatto che l'autonomia
regionale è tutelata ben diversamente da quella comunale e provinciale. La
prima si estende alla legislazione; e in difesa di tali competenze le
amministrazioni regionali possono adire la corte costituzionale. Comuni e
province, per contro, non sono garantiti dalla costituzione, se non nella loro
complessiva esistenza. Del pari, anche le funzioni comunali e provinciali vanno
individuate dalle leggi dello stato. Né si può dire che la costituzione abbia
implicitamente riservato ai minori enti autonomi le loro funzioni originarie. È
solo in via provvisoria che l'VIII disp. Cost. ha statuito la conservazione, in
capo ai comuni ed alle province, delle funzioni "attualmente" esercitate. Sicché
il solo dato, ricavabile con certezza dal sistema costituzionale, consisteva e
consiste in ciò che le "leggi generali della repubblica" debbono rafforzare e
non deprimere i ruoli spettanti alle amministrazioni comunali e provinciali;
senza di che verrebbe contraddetto l'indirizzo espresso dall'art. 5 per cui "la
repubblica riconosce e promuove le autonomie locali". Nel corso di oltre
quarant'anno sono rimasti in vigore, sia pure novellati in moltissimi punti, i
testi unici delle leggi comunali e provinciali. In primo luogo, non era
pensabile che una nuova legge comunale e provinciale potesse precedere
l'attuazione della riforma regionale sull'intero territorio del paese. In
secondo luogo, il disegno costituzionale era ed è oscuro, per quanto riguarda i
rapporti fra le regioni e minori enti autonomi. In terzo luogo, un motivo di
profonde incertezze ha riguardato la sorte delle province. Sostanzialmente
soppressi dal progetto elaborato nella commissione dei 75, tali enti sono stati
recuperati come centri di autonomia. Ma le loro funzioni rimanevano troppo
esigue per giustificarne l'esistenza. Queste ed altre regioni hanno dunque
fatto sì che il nuovo "ordinamento delle autonomie locali", comunali e
provinciali in prima linea, sia stato stabilito solo in forza della legge 8
giugno 1990.