I parametri dei giudizi di legittimità costituzionale
Stando alla legge n. 87 sembrerebbe che il criterio di determinazione
dei parametri alla luce dei quali la corte costituzionale svolge i suoi giudizi
sulle leggi sia puramente formale. Ed effettivamente sono rimaste minoritarie
le opinioni dottrinali intese ad includere fra i parametri in esame le leggi
ordinarie materialmente costituzionali o le cosiddette leggi costituzionali del
periodo fascista o della successiva fase transitoria. Vero è che la stessa
giurisprudenza costituzionale ha fatto, eccezionalmente, un qualche uso di
parametri desunti da norme antecedenti al 1° gennaio 1948. Ma si trattava di
vizi accertabili e censurabili. Elevare a parametro le sole disposizioni di
rango costituzionale non è tuttavia corretto né esaustivo, per un triplice
ordine di motivi. In primo luogo, è manifesto che la costituzione scritta
oggetto d'interpretazione ed è per questa via che si passa dalle disposizioni
alle norme.
In secondo luogo, è appunto in tal senso che le consuetudini
costituzionali possono entrare a comporre i parametri dei giudizi sulle leggi.
In terzo luogo, può dirsi ormai pacifico che dei parametri facciano parte le
cosiddette norme interposte: cioè le previsioni stabilite o desumibili da fonti
subcostituzionali, ma elevate dalla costituzione ad altrettanti limiti delle
leggi ordinarie. Ma non si può dire che ogni richiamo costituzionale di
particolari fonti valga, per sé solo, a generare un corrispondente limite delle
legislazione ordinaria.