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LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L'ORDINAMENTOINTERNAZIONALE
Il diritto intenrazionale è l'ordinamento della "comunità degli stati". Il trattato di Vestfalia del 1648 è tradizionalmente considerato la data di nascita del diritto internazionale. L'oridnamento internazionale è diverso da quelli giuridici statuali:
non c'è un ente che si ponga in posizione sovraordinata
non ci è un organo legislativo che produca norme
le norme di diritto internazionale sono prodotti di FONTI FATTO sono cioè di formazione consuetudinaria o spontanea
manca un meccanismo di risoluzione delle controversie che insorgano fra i soggetti dell'ordinamento
Riguardo ai rapporti fra ordinamento internazionale e ordinamento statale secondo le CONCEZIONI MONISTE vi è unità fra ordinamento statale e internazionale indicando quale dei due si considera derivato rispetto all'altro. Quello che si considera originario gode del primato e dunque dell'ultima parola. Per le CONCEZIONI DUALISTE O PLURALISTE invece siamo di fronte ad ordinamenti indipendenti e separati ciascuno dei quali compie autonomamente le proprie valutazioni giuridiche. Attualmente il diritto interno si adatta a quello internazionale con obblighi che possono essere di natura pattizia o consuetudinaria. Nel d.i. la RATIFICA è "l'istituto giuridico mediante il quale un soggetto fa propri gli effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante". Nell'ordinamento italiano la ratifica è un atto presidenziale che in lacuni casi deve essere autorizzato con legge dal Parlamento. Lo stato dunque opera su due piani di natura separata e distinta, come soggetto di diritto internazionale esso si obbliga nei confronti degli altri stati a introdurre una certa normativa interna, come soggetto di diritto pubblico resta padrone all'interno del proprio ordinamento e resta anche padrone di introdurre le disposizioni necessarie per conformarsi ala regolamento oppure no.
ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE
Avviene secondo 3 modalità:
PROCEDIMENTI ORDINARI DI PRODUZIONE GIURIDICA: sono fatte LEGGI contenenti le disposizioni volte a realizzare l'adattamento
LEGGE AD HOC: la legge autorizza la ratifica del trattato e ordina il consequenziale adattamento dell'ordinamento interno. Il testo del trattato è allegato alla legge.
NON VI È NECESSITÀ DI NESSUN APPOSITO ATTO STATALE: l'adattamento viene disposto in forma automatica.
Si sono istituite procedure destinate ad assicurare l'osservanza da parte degli stati dei precetti riguardanti la tutela dei diritti umani che sono universalmente riconosciuti anche a quegli stati che non sono firmatari di accordi o trattati. Questa è una tendenza innovativa perchè fa emergere la soggettività dei cittadini e dei popoli. Gli accordi di Parigi del 1945 portarono all'istituzione dei tribunali di Norimberga e di Tokyo. Nel 1993 e 1994 due tribunali internazionali penali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda. Queste esperienze hanno condotto all'istituzione della Corte Penale Internazionale prevista dallo Statuto di Roma. Essa è un tribunale permanente che esercita la sua giurisdizione sulle persone fisiche che si siano macchiate dei più gravi crimini di portata internazionale. La sua giurisdizione è complementare alle giurisdizioni nazionali, agisce solo quando queste ultime non possono o non vogliono procedere.
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