I diritti sociali di prestazione
I diritti sociali nel senso più stretto hanno per oggetto prestazioni
dovute ai cittadini, in forza di specifiche disposizioni costituzionali rivolte
alla repubblica, intesa quale insieme dei pubblici poteri. Ma è proprio in
questo campo che si avverte con la massima evidenza il nesso intercorrente fra
diritti sociali e diritti di libertà. Ciò vale in primo luogo per la tutela
della salute, che l'art. 32 Cost. considera "come fondamentale diritto
dell'individuo" e come "interesse della collettività". L'utilità di
proclamazioni siffatte fu posta seriamente in dubbio da certi costituenti, i
quali sostenevano che si sarebbe trattato di un tertium genus d'incerta
classificazione, comunque affidato alla buona volontà del legislatore
ordinario. Dal che la concezione assicurativa-previdenziale del diritto alla
salute, che appunto confondeva la sfera di applicazione dell'art. 32 con quella
dell'art. 38, a vantaggio di categorie determinate anziché di tutti i
cittadini. Con tutto questo, a partire dagli anni '70 si sono registrate
l'emergenza e la graduale concretizzazione del diritto alla salute,
autonomamente concepito. Lo "statuto dei lavoratori" si è sforzato di tutelare
comunque la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi nei luoghi di
lavoro. Successivamente un passo decisivo è stato compiuto dalla legge
istitutiva del servizio sanitario nazionale, che si è proposta di assicurare
"mantenimento" e "recupero della salute fisica e psichica di tutta la
popolazione senza distinzione di condizioni individuali o socialy". In pari
tempo la giurisprudenza della cassazione ha fatto della salute il contenuto di
un vero e proprio diritto soggettivo assoluto.
Anche in tema di pubblica istruzione, la carta costituzionale impone
allo stato una serie di prestazioni. In primo luogo, spetta alla repubblica
istituire "scuole statali per tutti gli ordini e gradi". Inoltre è sempre alle
scuole statali che sembra riferirsi la proposizione costituzionale per cui
"l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita": la gratuità della scuola dell'obbligo non potrebbe, infatti, essere
posta a carico dei gestori privati, senza compromettere il loro stesso diritto
di istituire scuole non statali. Del pari, è sempre allo Stato ed altri enti
pubblici competenti in materia che la costituzione prescrive di concretizzare
il diritto allo studio, nei riguardi degli alunni o degli studenti "capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi".
La proclamazione delle libertà di arte e di scienza non è il frutto di
un esercizio retorico dei costituenti ma vale a chiarire che non possono
esistere espressioni artistiche ufficiali, né indirizzi scientifici "di Stato".
Quanto alla libertà d'insegnamento la letteratura giuridica è concorde
nell'assegnarle un campo ben più vasto. Da una parte, il combinato disposto
degli art. 21 e 33 Cost. vale a garantire l'insegnamento svolto a titolo
individuale. D'altra parte, lo stesso art. 33 tutela, sia pure in modo
implicito, l'insegnamento finalizzato all'istruzione ed esercitato nell'ambito
delle istituzioni scolastiche. Ma nella seconda ipotesi l'insegnamento si
presenta come una libertà fondamentale. Da ultimo, l'art. 33 terzo comma,
statuendo che "enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti
di educazione", garantisce altresì il pluralismo scolastico e dunque la libertà
di scuola: per scuola intendendosi l'organizzazione di tutti gli elementi
personali. Si suole ritenere che il riferimento alle "norme generali
sull'istruzione" sottintenda una vera e propria riserva di legge statale:
riserva che abbraccia tutti gli istituti di istruzione, comprese quelle che la
corte costituzionale ha denominato scuole meramente private. Più ardua e
controversa si dimostra l'interpretazione dell'inciso "senza oneri per lo
stato". L'opinione prevalente è nel senso che si tratti del tassativo divieto
di qualsivoglia sovvenzione pubblica senza distinguere fra il momento
dell'istituzione e il momento della conseguente attività. Un'ulteriore ragione
distintiva tra le scuole statali e non statali consiste nel carattere pubblico
di tutti gli istituti di istruzione superiore, comprese le cosiddette
università libere. Ma la recente legge è valsa a garantire alle istituzioni
universitarie di qualsiasi denominazione e natura ampi spazi di autonomia,
soprattutto normativa. A completare il discorso concorre l'art. 38 Cost.: sia
garantendo l'assistenza sociale a favore dei cittadini bisognosi, sia fissando
le basi costituzionali della previdenza sociale. Sia nell'uno che nell'altro
caso, la mano pubblica non monopolizza l'erogazione delle prestazioni
necessarie; bensì fornisce un minimo di grado di tutela. Quanto poi alle
prestazioni assistenziali, lo stesso art. 38 proclama la libertà d'assistenza.
Nell'ambito di quella che complessivamente è stata definita sicurezza sociale,
gli interventi pubblici sono però i più rilevanti ed onerosi. È dunque
inevitabile che sia riservato al legislatore ordinario il compito di
determinare l'ammontare delle prestazioni, non soltanto in vista delle
"esigenze di vita dei lavoratori" ma anche in considerazione delle "effettive
disponibilità finanziarie".