I decreti di nomina; l'entrata in funzione del governo; il governo tra
giuramento e fiducia
Alla firma ed alla controfirma dei decreti di nomina si perviene senza
alcuna soluzione di continuità, subito dopo lo scioglimento della riserva da
parte dell'incaricato; ed è a questo punto che egli si presenta come il
titolare di un organo costituzionale transitorio. Più precisamente, il
procedimento formativo si conclude con l'emanazione di tre tipi di decreti
presidenziali: quello di nomina del presidente del consiglio subentrante; quelli
di nomina dei singoli ministri; quello di accettazione delle dimissioni del
governo uscente.
Nel momento della firma dei decreti di nomina, il procedimento di
formazione dell'esecutivo può considerarsi concluso. Ma le nomine stesse non
determinano ancora il passaggio dei poteri dal vecchio al nuovo governo, in
quanto ne verrebbe leso il principio di continuità. Effettivamente, è solo con
il giuramento che si ha l'accettazione della nomina da parte dei singoli
ministri.
Dopo il giuramento il nuovo governo entra in carica, ma la sua
posizione non è ancora consolidata. Infatti l'art. 94 dispone che il Gabinetto
entrante "entro diece giorni dalla sua formazione. si presenta alle camere per
ottenerne la fiducia". Nasce qui la questione circa il fondamento ed i limiti
dei poteri spettanti al governo, nel lasso di tempo intercorrente fra la
prestazione del giuramento ed il voto parlamentare di fiducia. Si aggiunga che
il nuovo governo, nel breve tempo intermedio fra il giuramento e la fiducia,
deve comunque procedere a vari adempimenti assai notevoli. Non a caso, ognuno
riconosce che il gabinetto appena costituito ha il potere-dovere di approvare
il programma predisposto dal presidente del consiglio nonché di deliberare le
nomine dei sottosegretari: senza di che le camere non disporrebbero di tutti i
dati occorrenti per valutare se il loro appoggio debba essere o meno concesso.
Inoltre già in questa fase il governo può compiere vari atti: primo, facendosi
subito presentatore dei disegni di legge destinati alla realizzazione del
programma governativo; secondo, adottando i decreti legislativi conseguenti
alle deleghe destinate a scadere prima che le camere possano pronunciarsi sulla
sorte del governo stesso; terzo, deliberando "provvedimenti provvisori con
forza di legge".
Al governo subentrante non spetta pertanto l'esercizio dei soli poteri
di ordinaria amministrazione, ma anche l'adozione degli atti collegati al
dibattito sulla fiducia, nonché degli altri atti assolutamente indilazionabili.
Per ciò stesso risulta difficile sostenere che l'esecutivo appena costituito
sia sminuito nei suoi compiti. Ne segue, allora, che la fiducia non rappresenta
una condizione sospensiva. Piuttosto, è l'eventuale sfiducia a configurarsi
come una condizione risolutiva dell'esistenza del governo. Il che tuttavia non
tocca né la validità né l'efficacia degli atti governativi posto in essere
subito dopo il giuramento.