I conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato
Nell'affidare alla corte la risoluzione dei conflitti tra i poteri
dello stato, il secondo alinea dell'art. 134 Cost. non ha inteso coinvolgere i
conflitti interni ai singoli poteri. È questo il caso dei "conflitti di
attribuzione tra i ministri". Inoltre, non è alla corte costituzionale bensì
alla cassazione che spetta ancor oggi risolvere le "questioni di giurisdizione"
espressamente eccettuate dalla legge n. 87. I conflitti in esame rappresentano,
dunque, un rimedio nuovo ed aggiuntivo. La legge n. 87, che forma la fonte
primaria della relativa disciplina, si limita a disporre quanto segue: "il
conflitto tra i poteri dello stato è risolto dalla corte costituzionale se
insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei
poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni
determinata per i vari poteri da norme costituzionali. Il nucleo della
controversia è certamente costituito da un conflitto di competenze. Un secondo
dato riguarda invece i parametri del giudizio. Occorre cioè che il conflitto
abbia un "tono costituzionale" anche se le norme costituzionali invocate nel
ricorso vengono spesso integrate da norme legislative ordinarie. Assai più
complessa e problematica è la determinazione dei possibili soggetti del
conflitto. In primo luogo, si è riconosciuto che il conflitto può insorgere fra
organi costituzionali di qualsiasi tipo: ivi compresi quegli organi-potere che
si risolvono in un solo organo dello stato. In secondo luogo generalmente sono
stati inclusi fra i "poteri" legittimati a configgere tanto il consiglio di
stato e la corte dei conti quanto il consiglio superiore della magistratura. In
terzo luogo, si è sostenuta l'esperibilità del rimedio in esame da parte di
"sezioni di organi", quali le commissioni o anche i gruppi parlamentari. Così
la corte ha senz'altro inserito nel quadro il presidente della repubblica; ha
lasciato intendere che la corte stessa rientra "fra gli organi legittimati ad
essere parti in conflitti di attribuzione fra poteri"; ha dichiarato
ammissibili ricorsi promossi dai presidenti della camera e del senato; ed ha
concluso nello stesso senso, già in precedenza, quanto alle commissioni
parlamentari d'inchiesta. Ciò che più conta la corte ha qualificato il
giudiziario come un potere "diffuso". Fuori dalla cerchia degli organi dello
stato-apparato la corte si è spinta in una sola occasione, quando ha ritenuto
ammissibile un ricorso proposto dal comitato promotore di un referendum
abrogativo.