GLI ISTITUTI
Nel nostro ordinamento
non esistono definizioni legislative né del tributo né delle sue specie
(imposta, tassa, contributo). È comunque un punto fermo che il tributo comporta
il sorgere di una obbligazione: per questo aspetto esso si distingue da altri
istituti che pure incidono sul patrimonio del privato ma comportano limitazioni
o ablazioni di altro tipo (espropriazioni). Inoltre l'obbligazione tributaria è
una obbligazione con effetti definitivi. In ciò il tributo si distingue dai
prestiti forzosi. In secondo luogo il tributo è una entrata coattiva: è infatti
sempre imposto con un atto dell'autorità. In terzo luogo il fatto generatore
del tributo è un fatto economico. Ciò consente di distinguere il tributo dalla
sanzioni pecuniarie che sono prestazioni pecuniarie imposte autoritativamente,
ma collegate ad un fatto illecito. Infine il tributo realizza il concorso alla
spesa pubblica ed il suo gettito è destinato a finanziare lo stato e gli altri
enti pubblici. Tributo è termine che indica un genus comprendente imposte,
tasse e contributi. La distinzione tra imposte e tasse corrisponde alla
distinzione della scienza delle finanze che collega le entrate al tipo di spese
pubbliche che servono a finanziare. Essendovi spese pubbliche indivisibili e
spese pubbliche divisibili, le entrate destinate a finanziare le spese
indivisibili sono imposte, quelle destinate a finanziare spese divisibili sono
tasse. L'imposta è il tributo per eccellenza. Il
presupposto dell'imposta è un fatto economico posto in essere dal soggetto
passivo, senza alcuna relazione specifica con una determinata attività
dell'ente pubblico; è un evento cui sono estranei l'ente e l'attività pubblica.
Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà e sono commisurate alla dimensione
economica del presupposto. La tassa si distingue
dall'imposta perché il suo presupposto è un atto o un'attività pubblica, ossia
l'emanazione di un provvedimento o la fruizione di un bene o servizio pubblico
riguardanti un determinato soggetto. Vi sono tasse collegate all'emanazione di
atti o provvedimenti amministrativi, tasse collegate ad un'attività pubblica e
tasse collegate alla fruizione di un bene pubblico o di un servizio pubblico.
La tassa è un istituto di confine essendo essa prossima da un lato ai proventi
di diritto pubblico di natura non tributaria e dall'altro ai corrispettivi di
diritto privato. La distinzione tra servizi pubblici alla cui prestazione è
collegato il pagamento di una tassa e servizi pubblici per i quali è dovuto il pagamento
di un corrispettivo non dipende dalla natura del servizio. Ciò che distingue la
tassa dall'entrata di diritto privato è il suo regime giuridico: la prestazione
imposta coattivamente è una tassa; se ha base contrattuale ha natura
privatistica. Nella lingua comune il termine contributo
indica ciò che si da per il raggiungimento di un fine al quale concorrono più
persone. Nel linguaggio giuridico è usato per designare sia istituti tributari
sia istituti non tributari. Nel diritto tributario è denominato contributo quel
particolare tipo di tributo che ha come presupposto l'arricchimento che
determinate categorie di soggetti ritraggono dall'esecuzione di una opera
pubblica destinata alla collettività in modo indistinto. Sono inoltre
denominati contributi le prestazioni dovute a determinati enti per il loro
funzionamento; sono tributi se dovuti obbligatoriamente ad enti pubblici per i
loro fini istituzionali. La definizione di tributo deve tener conto della
molteplicità di norme per la cui interpretazione è elaborata. Ciò significa che
il concetto di tributo non è uno soltanto ma vi possono essere più concetti
riferiti alle diverse norme a cui deve essere applicato. La giurisprudenza
costituzionale adotta una nozione di tributo più ampia di quella tradizionale,
infatti è una nozione che comprende anche i contributi previdenziali e
sanitari. Con riguardo all'art. 75 Cost. che vieta il referendum abrogativo
delle leggi tributarie, la Corte costituzionale afferma che la nozione di
tributo è caratterizzata dalla ricorrenza di due elementi essenziali. Da un
lato l'imposizione di un sacrificio economico individuale realizzata attraverso
un atto autoritativo di carattere ablatorio; dall'altro la destinazione del
gettito allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario
necessario a coprire le spese pubbliche. La giurisprudenza ordinaria adotta una
nozione di tributo piuttosto ampia, ma non tanto da comprendere le prestazioni
previdenziali. In sostanza sono considerate tributarie tutte le prestazioni imposte
in via coattiva ossia senza il consenso dell'obbligato purchè non rappresentino
il corrispettivo sinallagmatico di una prestazione dell'ente impositore e siano
destinate a finanziare le spese pubbliche in genere o una determinata spesa
pubblica. La nozione di tributo e quella di diritto tributario sono
coestensive: il diritto tributario è per definizione quel settore
dell'ordinamento che disciplina i tributi. Al suo interno troviamo tre tipi di
norme. Nell'insieme di norme che regolano un tributo possiamo distinguere una
disciplina sostanziale e una disciplina formale. Per disciplina sostanziale si
intende quel complesso di norme che stabiliscono il presupposto, le esenzioni,
i soggetti passivi, la misura, i crediti di imposta, ecc. all'interno della disciplina
sostanziale dei tributi vanno distinte le norme con finalità fiscale da quelle
con fini extra fiscali. Vi sono infatti oltre alle norme che stabiliscono
presupposto e misura dell'imposta, norme di segno positivo che escludono o
riducono l'imposta. La riduzione dell'imposta può dipendere da motivi
tecnico-tributari o da finalità extrafiscali. Le norme che disciplinano
l'attuazione dei tributi da parte dei contribuenti e da parte
dell'amministrazione finanziaria sono norme la cui autonomia rispetto agli
altri settori dell'ordinamento giuridico è meno netta. Vi sono infine in altri
settori dell'ordinamento norme con oggetto tributario. Cioè norme
costituzionali, processuali, internazionali, comunitarie, ecc.., con oggetto
tributario.