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GLI ISTITUTI

Nel nostro ordinamento non esistono definizioni legislative né del tributo né delle sue specie (imposta, tassa, contributo). È comunque un punto fermo che il tributo comporta il sorgere di una obbligazione: per questo aspetto esso si distingue da altri istituti che pure incidono sul patrimonio del privato ma comportano limitazioni o ablazioni di altro tipo (espropriazioni). Inoltre l'obbligazione tributaria è una obbligazione con effetti definitivi. In ciò il tributo si distingue dai prestiti forzosi. In secondo luogo il tributo è una entrata coattiva: è infatti sempre imposto con un atto dell'autorità. In terzo luogo il fatto generatore del tributo è un fatto economico. Ciò consente di distinguere il tributo dalla sanzioni pecuniarie che sono prestazioni pecuniarie imposte autoritativamente, ma collegate ad un fatto illecito. Infine il tributo realizza il concorso alla spesa pubblica ed il suo gettito è destinato a finanziare lo stato e gli altri enti pubblici. Tributo è termine che indica un genus comprendente imposte, tasse e contributi. La distinzione tra imposte e tasse corrisponde alla distinzione della scienza delle finanze che collega le entrate al tipo di spese pubbliche che servono a finanziare. Essendovi spese pubbliche indivisibili e spese pubbliche divisibili, le entrate destinate a finanziare le spese indivisibili sono imposte, quelle destinate a finanziare spese divisibili sono tasse. L'imposta è il tributo per eccellenza. Il presupposto dell'imposta è un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica con una determinata attività dell'ente pubblico; è un evento cui sono estranei l'ente e l'attività pubblica. Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà e sono commisurate alla dimensione economica del presupposto. La tassa si distingue dall'imposta perché il suo presupposto è un atto o un'attività pubblica, ossia l'emanazione di un provvedimento o la fruizione di un bene o servizio pubblico riguardanti un determinato soggetto. Vi sono tasse collegate all'emanazione di atti o provvedimenti amministrativi, tasse collegate ad un'attività pubblica e tasse collegate alla fruizione di un bene pubblico o di un servizio pubblico. La tassa è un istituto di confine essendo essa prossima da un lato ai proventi di diritto pubblico di natura non tributaria e dall'altro ai corrispettivi di diritto privato. La distinzione tra servizi pubblici alla cui prestazione è collegato il pagamento di una tassa e servizi pubblici per i quali è dovuto il pagamento di un corrispettivo non dipende dalla natura del servizio. Ciò che distingue la tassa dall'entrata di diritto privato è il suo regime giuridico: la prestazione imposta coattivamente è una tassa; se ha base contrattuale ha natura privatistica. Nella lingua comune il termine contributo indica ciò che si da per il raggiungimento di un fine al quale concorrono più persone. Nel linguaggio giuridico è usato per designare sia istituti tributari sia istituti non tributari. Nel diritto tributario è denominato contributo quel particolare tipo di tributo che ha come presupposto l'arricchimento che determinate categorie di soggetti ritraggono dall'esecuzione di una opera pubblica destinata alla collettività in modo indistinto. Sono inoltre denominati contributi le prestazioni dovute a determinati enti per il loro funzionamento; sono tributi se dovuti obbligatoriamente ad enti pubblici per i loro fini istituzionali. La definizione di tributo deve tener conto della molteplicità di norme per la cui interpretazione è elaborata. Ciò significa che il concetto di tributo non è uno soltanto ma vi possono essere più concetti riferiti alle diverse norme a cui deve essere applicato. La giurisprudenza costituzionale adotta una nozione di tributo più ampia di quella tradizionale, infatti è una nozione che comprende anche i contributi previdenziali e sanitari. Con riguardo all'art. 75 Cost. che vieta il referendum abrogativo delle leggi tributarie, la Corte costituzionale afferma che la nozione di tributo è caratterizzata dalla ricorrenza di due elementi essenziali. Da un lato l'imposizione di un sacrificio economico individuale realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio; dall'altro la destinazione del gettito allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario necessario a coprire le spese pubbliche. La giurisprudenza ordinaria adotta una nozione di tributo piuttosto ampia, ma non tanto da comprendere le prestazioni previdenziali. In sostanza sono considerate tributarie tutte le prestazioni imposte in via coattiva ossia senza il consenso dell'obbligato purchè non rappresentino il corrispettivo sinallagmatico di una prestazione dell'ente impositore e siano destinate a finanziare le spese pubbliche in genere o una determinata spesa pubblica. La nozione di tributo e quella di diritto tributario sono coestensive: il diritto tributario è per definizione quel settore dell'ordinamento che disciplina i tributi. Al suo interno troviamo tre tipi di norme. Nell'insieme di norme che regolano un tributo possiamo distinguere una disciplina sostanziale e una disciplina formale. Per disciplina sostanziale si intende quel complesso di norme che stabiliscono il presupposto, le esenzioni, i soggetti passivi, la misura, i crediti di imposta, ecc. all'interno della disciplina sostanziale dei tributi vanno distinte le norme con finalità fiscale da quelle con fini extra fiscali. Vi sono infatti oltre alle norme che stabiliscono presupposto e misura dell'imposta, norme di segno positivo che escludono o riducono l'imposta. La riduzione dell'imposta può dipendere da motivi tecnico-tributari o da finalità extrafiscali. Le norme che disciplinano l'attuazione dei tributi da parte dei contribuenti e da parte dell'amministrazione finanziaria sono norme la cui autonomia rispetto agli altri settori dell'ordinamento giuridico è meno netta. Vi sono infine in altri settori dell'ordinamento norme con oggetto tributario. Cioè norme costituzionali, processuali, internazionali, comunitarie, ecc.., con oggetto tributario.


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